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14.2014.77 • TRAC TI 14.2014.77 Generato dall'IA

Tax Debtor's Installment Request Not Ground to Overturn Opposition Rejection

Numero d'incarto 14.2014.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal concerned the definitive rejection of an opposition to a payment order initiated for the collection of an unpaid tax debt, where the debtor did not dispute the underlying tax obligation but instead requested payment in installments due to financial difficulties. The court dismissed the appeal, reasoning that under relevant execution law, the procedure for definitively rejecting an opposition is strictly limited to examining the formal existence of an enforceable title and established defenses such as payment or prescription, and therefore the debtor's request for installment payments, which should be addressed to the execution office, is not a legal ground for overturning the rejection of the opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di tassazione passata in giudicato. Richiesta di rateazione non proponibile all'autorità giudiziaria

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per crediti fiscali pagamenti rateali opposizione al precetto esecutivo procedura fiscale diritto delle obbligazioni titolo esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 81 cpv. 1 LEF
4.2 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Art. 81 LEF
This article establishes the legal grounds on which the debtor can oppose the definitive rejection of the opposition (which the court found the appellant did not successfully invoke).

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 LEF

This article establishes the legal grounds on which the debtor can oppose the definitive rejection of the opposition (which the court found the appellant did not successfully invoke).

art. 123 LEF

Cited to indicate that the request for installment payments, which was the core of the appeal, should be directed to the execution office under this article, not the court in the opposition proceedings.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to decide that court costs follow the outcome of the case (since the appeal was rejected).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to confirm that the value of the litigation does not meet the threshold for appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.77 · Lugano 12 agosto 2014/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa inc. n. 13/2014 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Olivone promossa con istanza 14 febbraio 2014 da:

CO 1 (rappr. RA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 aprile 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio (doc. E), lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'430.– oltre interessi al 2.5% dal 22 ottobre 2013

(indicando quale titolo di credito: “imposta”) e fr. 19.65 (per “interessi aggiornati sino al 21.10.2013”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 febbraio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del

Circolo di Olivone. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 13 marzo 2014. All’udienza di discussione tenutasi il 24 marzo 2014, il convenuto si è nuovamente opposto all’istanza.

C. Statuendo con decisione 2 aprile 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 aprile 2014. A controparte il reclamo non è stato intimato.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’11 aprile 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il 2 aprile 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto i documenti prodotti dall’istante valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione.

3. Con il reclamo RE 1 non contesta il debito d’imposta, che dice di voler pagare. Allegando difficoltà finanziarie egli ne chiede però la rateazione.

4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.1 Nella fattispecie l’istantefonda la propria pretesa nei confronti del

convenuto sulla decisione di tassazione del 6 febbraio 2013 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca per la riscossione dell’imposta annua intera

su prestazioni in capitale provenienti della previdenza, su cui è stato apposto il timbro di passaggio in giudicato e di regolare intimazione all’interessato (doc. B). Questo documento costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, ciò che il reclamante d’altronde non nega.

4.2 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Nel caso specifico, il convenuto non solleva nessuna di quelle eccezioni. Egli si limita a chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione. Tale richiesta, tuttavia, non è un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escusso deve chiedere la rateazione all’Ufficio esazione e condoni o al competente ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di realizzazione dei beni pignorati (cfr. art. 123 LEF). Il Giudice di pace non era dunque abilitato ad accogliere la richiesta del reclamante né a prendere in considerazione la sua situazione economica. Donde la reiezione del reclamo.

5. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'430.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– –

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Olivone.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).