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14.2014.68 • TRAC TI 14.2014.68 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Due to Settlement of Enforcement Order

Numero d'incarto 14.2014.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed a claim appealing a lower court's decision which had definitively rejected the opposition to an enforcement order for a debt of over 47,000 plus interest, and had allocated procedural costs to the appellant. Subsequently, the appellant informed the appellate court that an agreement had been reached with the creditor for the payment of the enforced claim, and jointly requested the withdrawal of the appeal. Consequently, the court deemed the appeal moot and struck it from the rolls, ruling that procedural costs should be shared equally between the parties due to the amicable settlement, while denying reimbursement of legal fees.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo dichiarato senza oggetto in seguito alla conclusione di una transazione all’infuori della procedura di ricorso. Statuizione in equità su spese e ripetibili

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione decisione d'esecuzione spese legali finzione di ritiro gestione del sinistro rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot because the matter has become obsolete.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited to determine the allocation of court costs when a case becomes moot.

art. 21 LTG

Cited analogously for the reduction of the court fee because the case terminated without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.68 · Lugano 28 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.15 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 gennaio 2014 da:

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,) contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 1° aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2014 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza 24 marzo 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza presentata da CO 1 e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RE

1 avverso il precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 47'205.20 oltre interessi del 5% dal 5 gennaio 2009, ponendo a carico di lui le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 800.– a favore dell'istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza;

che nelle sue osservazioni del 30 aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;

che con scritto del 7 luglio 2014 il reclamante ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l’istante per il pagamento del credito posto in esecuzione e, d'inteso con quest'ultima, ha chiesto lo stralcio della procedura di reclamo;

e considerando

in diritto: che nelle circostanze descritte il reclamo va stralciato dai ruoli perché diventato senza oggetto (art. 242 CPC);

che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che nella fattispecie la Camera non ha motivo di credere – né le parti sostengono – che l’“accordo bonale” da esse raggiunto “per il pagamento dell’importo di cui al PE no. __________” non sia equilibrato;

che in equità si giustifica di conseguenza di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– –

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).