Appeal Withdrawal Due to Settlement of Enforcement Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a claim appealing a lower court's decision which had definitively rejected the opposition to an enforcement order for a debt of over 47,000 plus interest, and had allocated procedural costs to the appellant. Subsequently, the appellant informed the appellate court that an agreement had been reached with the creditor for the payment of the enforced claim, and jointly requested the withdrawal of the appeal. Consequently, the court deemed the appeal moot and struck it from the rolls, ruling that procedural costs should be shared equally between the parties due to the amicable settlement, while denying reimbursement of legal fees.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo dichiarato senza oggetto in seguito alla conclusione di una transazione all’infuori della procedura di ricorso. Statuizione in equità su spese e ripetibili
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal moot because the matter has become obsolete.
Cited to determine the allocation of court costs when a case becomes moot.
Cited analogously for the reduction of the court fee because the case terminated without a judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.68 · Lugano 28 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.15 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 gennaio 2014 da:
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2,) contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2014 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza 24 marzo 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza presentata da CO 1 e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RE
1 avverso il precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 47'205.20 oltre interessi del 5% dal 5 gennaio 2009, ponendo a carico di lui le spese processuali di fr. 250.– e ripetibili di fr. 800.– a favore dell'istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza;
che nelle sue osservazioni del 30 aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;
che con scritto del 7 luglio 2014 il reclamante ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l’istante per il pagamento del credito posto in esecuzione e, d'inteso con quest'ultima, ha chiesto lo stralcio della procedura di reclamo;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte il reclamo va stralciato dai ruoli perché diventato senza oggetto (art. 242 CPC);
che le spese giudiziarie di una causa divenuta senza oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che nella fattispecie la Camera non ha motivo di credere – né le parti sostengono – che l’“accordo bonale” da esse raggiunto “per il pagamento dell’importo di cui al PE no. __________” non sia equilibrato;
che in equità si giustifica di conseguenza di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).