Debtor's Appeal Against Provisional Enforcement Order Dismissed for Lack of Specific Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a matter concerning the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for salary and benefit claims, the appellate court reviewed the appeal filed by the debtor against the lower court's decision which had upheld the creditor's request. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to articulate any specific grounds or conclusions demonstrating how the appealed decision was erroneous, which is required for appellate review in summary proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Debtor's Appeal Against Provisional Enforcement Order Dismissed for Lack of Specific Grounds: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to articulate any specific grounds or conclusions demonstrating how the appealed decision was erroneous, which is required for appellate review in summary proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural provision allows for the appeal (reclamo) against the decision of first instance in this matter.
Cited to explain why the appeal was declared inadmissible due to lack of sufficient motivation.
Applied to determine the allocation of court fees and compensation based on the outcome of the judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.66 · Lugano 2 luglio 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 gennaio 2014 da:
CO 1 (rappr. RA 1, __________) Contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. E), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 50'413.25 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2013, indicando quale titolo di credito il *“saldo rapporto di lavoro salario luglio agosto settembre 2013 vacanza 2012 e 2013 tredicesima 2012 e 2013”*.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano. All’udienza di discussione tenutasi il 14 marzo 2014, la parte convenuta si è opposta all’istanza, mentre la procedente ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 14 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2014 senza formulare alcuna conclusione. Nelle sue osservazioni del 14 aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 marzo 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
2. Con lo scritto denominato “ricorso” RE 1 si è limitata a dichiarare di presentare “reclamo entro i termini stabiliti”, senza formulare alcuna conclusione né addurre alcuna argomentazione. Il reclamo si rivela pertanto inammissibile per carenza di motivazione (v. consid. 1.2).
3. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'413.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 50.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –RA 1, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).