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14.2014.63 • TRAC TI 14.2014.63 Generato dall'IA

Creditor's Enforcement Request Overturned Due to Invalid Debt Acknowledgement

Numero d'incarto 14.2014.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The creditor sought provisional rejection of the debtor's opposition to an enforcement order based on private writings dated April 12, 2012, but the appellate court overturned the lower court's decision because the documentation failed to constitute a valid debt acknowledgement under the relevant enforcement law. The court reasoned that the writings, signed by a fiduciary's director, did not clearly show the signatory's will to unconditionally pay a determined sum to the creditor, nor was there sufficient evidence in the file to prove the signatory had the authority to represent the debtor in issuing such an acknowledgement, thus reversing the provisional rejection and dismissing the enforcement request.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizion. Impegno di un “consulente” di depositare una somma su un conto vincolato e di farlo bonificare a termine sul conto del cliente. Mancanza di un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escusso. Assenza di prova che i firmatari dello scritto prodotto quale titolo

Parole chiave

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domanda d'esecuzione annullamento della dichiarazione di fallimento istanza tardiva di restituzione dei termini lettera di credito perenzione dell'esecuzione della decisione appuramento bonale dei debiti con trattative private

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
The court rejected the provisional opposition because the documents presented did not constitute a valid debt acknowledgment under this article.
Art. 82 cpv. 1 LEF
__________, esse non configurano di certo un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF né sono atte a dimostrare che __________ e __________ __________ hanno agito per conto di RE 1, poiché il dichiarante neppure li nomina.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
DTF 139 III 447
DTF 139 III 301
1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
DTF 132 III 140
S. v. Debtor Company (Assignment Authenticity in Debt Enforcement)
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The court rejected the provisional opposition because the documents presented did not constitute a valid debt acknowledgment under this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to determine the allocation of costs and compensation for the appeal proceedings based on the outcome (loser pays).

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning related to potential federal appeal remedies, as the value in dispute reached the threshold mentioned in Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.63 · Lugano 5 agosto 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2013.4948 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 novembre 2013 da:

CO 1 (patrocinato dall’PA 2 PA 2) contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1)

giudicando sul reclamo del 28 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15

gennaio 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 43'715.– oltre interessi del 5% dal 16 dicembre

2011, indicando quale causa del credito le “scritture private datate 12.04.2012, equivalenti a € 35'000.00, tasso di cambio Euro/Sfr. 1.249 del 14.01.2013”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 novembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 marzo 2014, è comparso unicamente l’istante, che ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta non si è presentata.

C. Statuendo con decisione 17 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 22 aprile 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 marzo 2014 avverso la decisione notificata a RE 1 il 18 marzo 2014, il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico, non avendo la reclamante presenziato all’udi­enza indetta dal Pretore senza valido motivo (non basta al riguardo dichiarare in modo generico di non avere “potuto ritirare la relativa citazione”, reclamo ad 1d), tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili. L’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, come si vedrà (sotto consid. 6), va tuttavia verificata d’ufficio, anche in questa sede.

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria considerando che l’intera documentazione prodotta dall’istante (doc. A-I) costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e della relativa giurisprudenza, pur senza indicare nei singoli documenti gli elementi sui quali ha fondato la propria deduzione.

3.Nel reclamo RE 1 contesta invece che la documentazione prodotta da CO 1 possa ritenersi un valido riconoscimento di debito, facendo notare in particolare l’assenza d’identità fra creditore, debitore e credito indicati, da una parte, nel precetto esecutivo e nell’istanza, e dall’altra negli allegati prodotti in sede di rigetto, così come l’assenza nella documentazione agli atti della sua firma o della firma di una persona legittimata a rappresentarla.

4.Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 ha criticato le argomentazioni di controparte, ribadendo che tutta la documentazione prodotta in sede di rigetto costituisce un valido riconoscimento di debito a suo favore. Richiamati gli articoli relativi alla rappresentanza diretta, CO 1 ha inoltre puntualizzato che la ditta di RE 1, sulla base delle scritture private del 12 aprile 2012 e tramite i suoi rappresentanti __________ e __________, si è impegnata nei confronti della creditrice originaria e in seguito verso l’istante stesso. Sempre a mente dell’istante, il fatto che la reclamante gli abbia versato € 12'000.– il 17 settembre 2012 dimostra che la stessa ha riconosciuto il credito posto in esecuzione.

5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti (o, come in concreto, dalla loro inammissibilità), se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). *Conditio sine qua non* è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritte dall’escusso o da un suo rappresentante (Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19).

6.2 Nel caso di specie, l’istante ha indicato quale titolo di rigetto dell’opposizione le “scritture private datate 12.04.2012”, ossia gli scritti contrassegnati come doc. C e I. Ora, è innanzitutto dubbio che questi documenti, tra l’altro parzialmente incongruenti tra di loro, costituiscano un riconoscimento di debito nel senso appena ricordato. Il “consulente” (lo studio fiduciario “__________” o nel “Certificato/Dichiarazione” di stessa data __________ personalmente) vi si limita infatti a confermare di aver ricevuto dalla cliente € 40'000.– (in uno dei documenti si parla di € 7'000.–, senza che sia dato di sapere se si aggiungono ai € 40'000.– o se si tratta di una versione alternativa), di averli depositati su un conto vincolato presso la banca __________ in Lugano e di avere dato ordine a quest’ultima di bonificare il 23 aprile 2012 l’intero importo comprensivo di eventuali utili su un conto intestato alla cliente. L’unico impegno del consulente risulta così essere quello di “rendere eseguibile quanto qui strutturato”. Egli non esprime invece la volontà chiara e univoca di pagare (o perlomeno di riconoscere) alla cliente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile. Il quesito può ad ogni modo rimanere aperto, perché l’impegno in questione non è firmato dall’escussa né, come si vedrà, risulta dagli atti che il “consulente” abbia agito per conto di lei.

6.3 In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Per essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a registro di commercio dev’essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. La mancanza del potere di rappresentanza può, in linea di massima, essere sanata posteriormente, anche tacitamente o per atti concludenti del rappresentato (art.

38 cpv. 1 CO), in particolare nel corso della procedura di rigetto. In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’es­sere respinta (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).

6.4 Nella fattispecie, le “scritture private datate 12.04.2012” (doc. C e I) sono firmate a nome dello “studio Fiduciario __________” dal direttore __________ e dal presidente __________ __________. Nulla nella documentazione agli atti permette di ritenere che i firmatari fossero autorizzati a impegnare RE 1. Intanto, il nome dello studio fiduciario “__________” per conto del quale i firmatari pretendono di agire non corrisponde a quello della ditta individuale dell’escussa (“__________di RE 1”, doc. A), per tacere del fatto che una ricerca in internet rivela l’esistenza di diverse ditte con il nome “__________”, di cui una rinvia a un sito web che nel suo indirizzo (“www.__________”) contiene il cognome di uno dei firmatari degli scritti del 12 aprile 2012. D’altronde, l’iscrizione di __________ quale direttore della ditta individuale del­l’escussa è stata cancellata già il 20 settembre 2010, senza contare che il suo diritto di firma era collettivo a due con la titolare. La documentazione agli atti è quindi lungi dal dimostrare in modo chiaro e liquido (v. sentenza della CEF 14.2012.113 consid. 8) il rapporto di rappresentanza allegato dall’istante. Le scritture del 12 aprile 2012 non giustificano, dunque, il rigetto dell’opposizione interposto da RE 1.

6.5 Per quanto riguarda le dichiarazioni scritte 15 novembre 2012 (doc. B) e

9 agosto 2013 (doc. G) dell’avv. __________, esse non configurano di certo un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF né sono atte a dimostrare che __________ e __________ __________ hanno agito per conto di RE 1, poiché il dichiarante neppure li nomina. Anche il fatto che la reclamante avrebbe versato all’istante € 12'000.– il 17 settembre 2012 non supplisce la mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione (RtiD 2007 I 844 n. 58c, consid. 2a). Quanto infine all’atto di cessione del credito sottoscritto da CO

1 e __________ (doc. H), esso non assume la valenza di un simile titolo poiché non riporta alcun riconoscimento firmato dal debitore del credito ceduto.

6.6 Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Le spese di prima sede sono a carico dell’istante, mentre la convenuta ha rinunciato all’assegnazione di ripetibili, comunque non dovute, giacché essa non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza.

7. La tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'715.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

*1.L’istanza è respinta.*

*2.La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.*

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).