Appeal Against Bankruptcy Decree Due to Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of CHF 800 plus interest and costs, which resulted in a bankruptcy decree; however, the debtor subsequently appealed this decree, providing proof that the debt, including all associated charges, had been settled shortly after the bankruptcy declaration and that there were no other outstanding execution proceedings, leading the appellate court to uphold the appeal and annul the bankruptcy decree based on the satisfaction of the statutory requirements for cancellation, specifically the extinguishment of the debt and demonstration of continuing solvency, while nevertheless holding the debtor responsible for the initial execution costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Against Bankruptcy Decree Due to Debt Settlement: La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che, segnatamente, nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article established the primary ground for annulling the bankruptcy decree because the debt was extinguished after the declaration.
Cited in the reasoning section as the general rule for challenging the bankruptcy decision via appeal (reclamo).
Cited in relation to the allocation of costs for the execution office proceedings in the first instance.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.61 · Lugano 31 marzo 2014 CJ/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Baur Martinelli
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.125) promossa con istanza del
31 ottobre 2013 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore l’11 marzo 2014;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 800.– oltre interessi e spese. La convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
B. Con decisione dell’11 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 12 marzo 2014 alle ore 09.00. Con il reclamo in esame RE 1 chiede di revocare il decreto di fallimento, avendo saldato lo stesso 12 marzo l’esecuzione che ha portato al fallimento. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, l’escussa avendo nel frattempo saldato il debito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che, segnatamente, nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
a) Nel caso in esame, la convenuta ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti del procedente il 12 marzo 2014, alle ore 10:18 (ricevuta n. 70.091 dell’UEF di Bellinzona acclusa al reclamo), ovvero un po’ più di un’ora dopo la dichiarazione di fallimento. Il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta così adempiuto.
b) La reclamante ha anche reso verosimile il secondo presupposto stabilito all’art.
174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità. Dall’estratto esecutivo allegato al reclamo si evince, infatti, che il 12 marzo 2014 l’escussa ha pagato l’unica esecuzione promossa a suo carico contro di lei non sono stati rilasciati attestati di carenza di beni. In queste circostanze, il suo fallimento va annullato.
2. Date le particolarità del caso specifico e il fatto che la reclamante non è assistita, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tasse e spese in questa sede. Il suo pagamento essendo avvenuto troppo tardi per evitare l’apertura della procedura fallimentare, vanno invece poste a suo carico la tassa di giustizia di fr. 60.– decisa in prima sede – che costei ha già provveduto a pagare con il suo versamento del 12 marzo 2014 (estratto “opoc” dell’UEF di Bellinzona)
– così come le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, infine, non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. Il decreto di fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona l’11 marzo 2014 (inc. n SO.2014.125) nei confronti di RE 1 è annullato.
2. È dato atto che RE 1 ha già provveduto a pagare all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona la tassa di giustizia di fr. 60.–.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. Non si prelevano tasse né spese in sede di reclamo.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).