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14.2014.59 • TRAC TI 14.2014.59 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Summary Judgment Challenge

Numero d'incarto 14.2014.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal challenging a summary judgment that rejected an opposition was declared inadmissible because it was filed after the ten-day deadline applicable to summary proceedings, as the judgment was served on March 3rd and the appeal was submitted via postal service on March 18th, making the March 13th deadline missed; consequently, the appellate court dismissed the appeal, imposed procedural costs on the appellant, and noted that the jurisdictional threshold for a further federal appeal was not met based on the small monetary value in dispute.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Summary Judgment Challenge: contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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spese di procedura deposito tardivo opposizione inosservanza del termine valore litigioso preclusione per tardività Rigetto dell'opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court cited this article to order the unsuccessful appellant to bear the procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.59 · Lugano 2 luglio 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 09/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 4 febbraio 2014 da:

CO 1 __________ (patrocinato dall’avv. RA 1, __________) contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2014 presentato dall’arch. RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG);

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 18 marzo 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione)

contro la sentenza notificata all’arch. RE 1 il 3 marzo 2014, il reclamo è tardivo, per cui va dichiarato inammissibile, il termine di ricorso essendo venuto

a scadere il 13 marzo 2014;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla parte istante, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 454.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 120.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).