Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2014.56 • TRAC TI 14.2014.56 Generato dall'IA

Waste Disposal Fee Objection and Appeal on Timeliness and Substance

Numero d'incarto 14.2014.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An entity initiated enforcement proceedings to collect a waste disposal fee of CHF 685.00, to which the debtor filed an objection, leading the enforcing party to request its definitive rejection by the Justice of the Peace, who granted the request. The debtor appealed this decision, arguing that their agricultural activity on rented land warranted an exemption from the fee set by the collecting authority and should be charged based on waste weight at a different facility. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the statutory deadline and determined that the debtor's arguments related to the substance of the original fee assessment, which was a binding title for definitive rejection of the objection since it was not challenged within the proper timeframe, as grounds for extinction of the debt occurring prior to the decision used as the title cannot be raised in the definitive objection rejection procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 81 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Waste Disposal Fee Objection and Appeal on Timeliness and Substance: The debtor appealed this decision, arguing that their agricultural activity on rented land warranted an exemption from the fee set by the collecting authority and should be charged based on waste weight at a different facility. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the statutory deadline and determined that the debtor's arguments related to the substance of the original fee assessment, which was a binding title for definitive rejection of the objection since it was not challenged within the proper timeframe, as grounds for extinction of the debt occurring prior to the decision used as the title cannot be raised in the definitive objection rejection procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa sui rifiuti opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva presupposti legali determinazione della tassa rifiuto agricolo Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa rifiuti. Reclamo tardivo e infondato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Cited for the rule that court costs follow the losing party, as no indemnity was awarded.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to establish the deadline for filing the appeal (reclamo) in summary proceedings.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2014.56 · Lugano 27 giugno 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 2s/14 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 30 dicembre 2013 da:

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 novembre 2013 dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Riviera (doc. B), il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 685.– oltre interessi del 5% dal 26 novembre 2013 e di fr. 10.30,

indicando quali titoli di credito rispettivamente la *“tassa raccolta rifiuti 2013 + interessi al 5%, fattura 174/2013 del 06.05.2013”* e gli *”interessi di ritardo fino al 25.11.2013”.*

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il ri­getto definitivo al Giudice di pace. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 gennaio 2014.

C. Statuendo con decisione 24 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14

marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il CO 1 ha comunicato di non ritenere necessario presentare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 marzo 2014 contro la sentenza emessa il 24 febbraio 2014 e notificata a RE 1 il 27 febbraio (v. tracciamento degli invii della posta svizzera), in concreto il reclamo è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto lunedì

10 marzo 2014. Il reclamo è quindi inammissibile. Diventa così senza oggetto la richiesta 29 aprile 2014 di RE 1 – comunque anch’essa manifestamente tardiva – tendente ad essere autorizzato a completare il reclamo. Lo stesso sarebbe comunque dovuto essere respinto anche nel merito e ciò per le considerazioni esposte nel prossimo considerando.

2.Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constato che la decisione con la quale il CO 1 ha fissato in fr. 685.– l’importo dovuto dall’escusso per la tassa raccolta rifiuti 2013 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Nel reclamo RE 1 sostiene in sintesi che la propria azienda agricola si trova su un terreno in affitto di proprietà del Patriziato di __________ mentre la sede e l’indirizzo fiscale è in __________ __________ a __________, dove egli commercializza i suoi prodotti. Afferma che i rifiuti prodotti dalla sua azienda sono pochi chili. Egli postula pertanto l’esenzione dal pagamento della tassa di raccolta rifiuti al CO 1, chiedendo di poterli portare all’eco centro di __________, dove egli potrebbe pagare in base al peso di quanto portato.

Ora

non v’è dubbio che la decisione del 6 maggio 2013 con cui il CO 1 ha determinato in fr. 685.– la tassa raccolta rifiuti 2013 dovuta da RE 1 (doc. C) costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Non è infatti contestato che la decisione è esecutiva, l’escusso non avendola impugnata entro il termine di

15 giorni indicato sulla stessa decisione. D’altronde, le censure del reclamante sono rivolte non direttamente alla decisione impugnata bensì alla decisione di accertamento della tassa rifiuti, siccome egli contesta la competenza territoriale del CO 1 per tassare i rifiuti prodotti dalla sua azienda e pretende l’esenzione. Sennonché l’escusso può opporsi al rigetto definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Motivi di estinzione (o d’inesistenza) del credito verificatisi prima dell’emanazione della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato a tale decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). In altre parole, RE 1 avrebbe dovuto far valere le sue ragioni impugnando la decisione 6 maggio 2013 del CO 1. Ora è troppo tardi.

3. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano indennità, avendo la parte istante rinunciato

a presentare osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 695.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1 sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).