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14.2014.43 • TRAC TI 14.2014.43 Generato dall'IA

Debtor v. Canton: Limited Jurisdiction in Tax Enforcement Opposition

Numero d'incarto 14.2014.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the definitive rejection of their opposition to an enforcement order stemming from an administrative decision regarding cantonal income tax from a prior year, arguing the underlying tax assessment was incorrect. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that in an opposition rejection procedure based on an enforceable administrative decision, the court's jurisdiction is limited to verifying the enforceability of the title and that the debtor failed to present evidence of payment, extension, or prescription, as arguments regarding the factual merits of the tax calculation must be addressed to the tax authorities, not the enforcement court.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Decisione di tassazione d'imposta cantonale con timbro che ne attesta il passaggio in giudicato e la regolare notifica. Censure su modalità di calcolo o assogettamento sfuggono al potere di cognizione del giudice del rigetto

Parole chiave

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esecuzione fiscale opposizione al precetto esecutivo decisione esecutiva tassazioni fiscali ordine di pagamento allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 cpv. 1 CPC

Used to justify not summoning the opposing party because the appeal was clearly unfounded.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the costs of the current proceedings to be borne by the unsuccessful appellant.

art. 48 OTLEF

Cited as a basis for ordering the costs of the current proceedings to be borne by the unsuccessful appellant (local procedural rule).

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.43 · Lugano 31 marzo 2014 SL/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla

causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione

promossa con istanza 7/13 gennaio 2014 da

CO 1 rappresentato dall’RA 1

contro

RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del

22/29 ottobre 2013 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di

Lugano Ovest, con decisione 18 febbraio 2014 (inc. n. __________), ha così

stabilito:

*“1. L’istanza è accolta. *L’opposizione

interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo No. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano

è respinta in via definitiva.*

2.*La tassa

di giustizia da anticipare dalla parte istante di Fr. 205.00 è a carico

della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 100.00 di indennità.*

3./4.*omissis”.*

Decisione impugnata da RE 1 che con reclamo 28

febbraio 2014 chiede sia annullata e che sia fatto ordine al preposto ufficio

di emanare una nuova decisione di tassazione, protestate spese, tasse e ripetibili;

che con decreto 6 marzo 2014 è stato negato l’effetto sospensivo contestualmente richiesto poiché il gravame non

presentava concrete probabilità di esito favorevole;

che sul reclamo l’istante

non è stato invitato ad esprimersi;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

avverso le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie in esame – è dato il rimedio

giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da

inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che, datato

28 febbraio 2014 ma spedito il 3 marzo 2014 (timbro sulla busta d’invio in originale) avverso la decisione 18

febbraio 2014, notificata il medesimo giorno e recapitata il successivo 26 febbraio

2014 (reclamo, pag. 1 in basso lett. A), il reclamo è tempestivo e quindi, da

questo punto di vista, ammissibile;

che,

nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il richiamo di tutti gli

incarti dall’*“ufficio

tassazione”* e dall’*“UEF”* (reclamo, pag. 2 in alto lett. C), richiesta presentata per la prima volta in questa sede, insieme all’avviso di pignoramento datato 25 febbraio

2014 che accompagna il ricorso in esame – e che concerne appunto l’esecuzione n. __________ – sono irricevibili;

che

aggiungasi in effetti come l’impossibilità

per l’escusso di far valere le

proprie ragioni davanti al primo giudice vada unicamente ricondotta al mancato

ritiro da parte sua dell’ordinanza

di assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione (reclamo, pag. 1 in basso lett. B; decisione impugnata, nel mezzo; copia della relativa busta d’invio munita dell’attestazione postale *“Non ritirato”*);

che

giusta l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che in

base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF);

che l’istante ha fondato la sua pretesa – oltre

che sulla copia del precetto esecutivo n. __________ – sulla decisione di

tassazione dell’imposta

cantonale (IC) 2006 emessa il 9 aprile 2008 a carico dell’escusso – e della moglie – per il periodo d’assoggettamento tra il 1° gennaio 2006 e il

31 dicembre 2006, provvista del timbro con cui la competente autorità ha

certificato *“che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato

e che è stata regolarmente intimata all’interessato”* (timbro in originale), stabilendo

l’onere fiscale in fr. 3'412.10;

che il

procedente ha altresì accluso all’istanza l’attestato

carenza beni n. __________ emesso il 14 settembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il quale,

nel contesto di una precedente esecuzione (n. __________) sempre a carico del

debitore, quantificava un ammontare scoperto riconducibile all’*“imposta cantonale 2006 +interessi 3.0%

dal 31.05.2008”* (questi ultimi aggiornati al 13

febbraio 2009 e comprensivi della tassa di diffida) in fr. 3'734.25;

che, di

per sé, nulla indica che la citata decisione amministrativa non sia esecutiva (condizione

introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110

ad art. 80), fermo restando che in concreto risulta persino passata in

giudicato;

che, del

resto, il medesimo reclamante si limita a parlare di decisione di tassazione *“errata”*

in quanto non sarebbe fondata sui dati che egli avrebbe avuto modo di rettificare

nell’ambito di un preteso *“reclamo”*che dice di avere introdotto in quel contesto (reclamo, pag. 2 in basso lett. E) – tesi che, a ben vedere, non è tuttavia confortata da alcun riscontro oggettivo

– bensì su quelli a suo tempo ipotizzati – secondo lui a torto – dal preposto

ufficio di tassazione (reclamo, pag. 3 in alto lett. F), affermando appunto che *“dal 2009 a fine 2013, l’ufficio di tassazione non da notizie e la questione non si è

risolta, non inviandomi la nuova decisione di tassazione per 2006”* (reclamo, pag. 3 verso l’alto lett. G);

che, ciò

considerato, trattandosi di mere allegazioni di parte, non v’è così motivo di dubitare riguardo al fatto

che quella in esame è l’unica

decisione esistente e attualmente determinante ai fini del carico fiscale

gravante l’escusso in relazione

all’imposta cantonale 2006;

che,

pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice

di pace del circolo di Lugano Ovest non ha violato il diritto federale rigettando

in via definitiva l’opposizione

sollevata al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (decisione impugnata, in basso n. 1), ovvero per il

corrispondente importo capitale di fr. 3'734.25 (precetto esecutivo, nel mezzo) pari alla somma scoperta e accertata

dall’attestato di carenza di

beni 14 settembre 2009 (nel mezzo);

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o

di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata

in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emana-zione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che,

nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni

liberatorie, limitandosi invero a contestare le modalità di calcolo della

citata imposta cantonale sul reddito (reclamo, pag. 2 lett. B, C, D e E) e

quindi – come peraltro egli stesso rileva (reclamo, pag. 2 nel mezzo lett. B) –

ad *“entrare nel merito della dichiarazione di tassazione”*;

che,

nondimeno, giova rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni

evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare

se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – come

è il caso nella fattispecie – ma senza potersi pronunciare sulla sussistenza

materiale del credito come tale (Staehelin,

op. cit., n. 2 ad art. 81);

che più

precisamente, in quanto attinenti a problematiche di assoggettamento all’imposta cantonale 2006 sul reddito e alle basi

di calcolo che ne determinano i presupposti, sulle citate censure è – dandosi

il caso – legittimato a pronunciarsi solo l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (rispettivamente le

preposte autorità di ricorso in materia di tassazione), fermo restando poi che

nemmeno compete a questa Camera ingiungere ad un’auto-rità di tassazione l’emanazione di una decisione fiscale (reclamo, pag. 3 in basso n. 2);

che, per

finire, basti in aggiunta ricordare che i presupposti per un’eventuale sospensione giudiziale dell’esecuzione (cfr. richiesta di informazioni

del 18 marzo 2014) esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione e, comunque sia, soggiacciono –

semmai – alle condizioni di cui agli art. 85 e 85a LEF;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo rivelatosi manifestamente infondato,

senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) che, sotto

questo profilo, non è quindi incorsa in costi aggiuntivi;

che gli

oneri processuali del presente giudizio restano a carico del reclamante, risultato

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 320.–, già anticipata dal reclamante,

resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

3'734.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).