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14.2014.38 • TRAC TI 14.2014.38 Generato dall'IA

Appeal on Denial of Oral Hearing in Enforcement Order Opposition

Numero d'incarto 14.2014.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a provisional rejection of an opposition to an enforcement order for a debt related to kitchen furniture and appliances, where the appellant claimed violation of the right to be heard because the lower court issued a decision based on written submissions without holding an oral hearing, despite the appellant explicitly requesting one in their written response. The appellate court ruled that under relevant civil procedure rules, a judge can forgo an oral hearing only if neither party insists on it; since the appellant requested an oral hearing, the lower court erred by deciding solely on the written record, thereby violating the right to an oral hearing, leading to the annulment of the decision and the case's remand for a new ruling following a properly convened hearing.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal on Denial of Oral Hearing in Enforcement Order Opposition: The appellate court ruled that under relevant civil procedure rules, a judge can forgo an oral hearing only if neither party insists on it; since the appellant requested an oral hearing, the lower court erred by deciding solely on the written record, thereby violating the right to an oral hearing, leading to the annulment of the decision and the case's remand for a new ruling following a properly convened hearing.

Parole chiave

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udienza dibattimentale autorizzazione all’esecuzione opposizione termine processuale perentorio credito in esecuzione annullamento civile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 2 Cost.

The appeal was accepted due to the violation of the right to be heard (guaranteed by this article) by the lower court judge who failed to schedule a hearing when requested.

art. 256 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning context regarding the judge's ability to rule based on files by waiving an oral hearing, which was the procedural issue leading to the annulment.

art. 253 CPC

Cited in the reasoning context regarding the judge's option to proceed with written observations instead of an oral hearing.

art. 84 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning context regarding the judge's option to proceed with written observations instead of an oral hearing.

art. 320 CPC

Cited as the procedural basis allowing review of manifestly incorrect findings of fact in the appeal.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural rule governing the deadline for filing the appeal (reclamo) in summary proceedings.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the procedural rule stating that the Chamber decides based on the lower court's files.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the basis for the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited to establish that the lower court's decision in this matter was a final decision against which an appeal was appropriate.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited as the basis establishing the jurisdiction of the Appellate Chamber (CEF) to hear the appeal.

art. 105 CPC

Provision governing the waiver of court fees in the final order.

art. 107 cpv. 2 CPC

Provision governing the waiver of awarding costs (ripetibili) in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.38 · Lugano 18 maggio 2014/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Walser, vicepresidente

vicecancelliere · Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) del Giudice di pace del circolo delle Isole promossa con istanza 12 dicembre 2013 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2014 presentato dal convenuto contro la decisione emessa il 17 febbraio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1RE 1 per l’incasso di fr. 4’865.40 oltre interessi al 5% dal 31.12.2009 a titolo di “fornitura e posa nuovo arredamento cucina completo di elettrodomestici”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 dicembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo delle Isole.

C. Il

29 gennaio 2014 il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. Nel termine impartito, RE

1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2014.

D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria, ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 300.–.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 26 febbraio 2014 per ottenere l’annullamento della decisione del

Giudice di pace e la retrocessione dell’incarto allo stesso “per l’inchiesta a nuovo e la decisione che il caso impone”.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 18 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC).

2. L’insorgente si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il primo giudice fissato un’udienza di discussione, come da lui richiesto nelle osservazioni del 10 febbraio 2014.

3. Dal fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e dell’art. 253 CPC, il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta, invitando RE 1 con ordinanza del 29 gennaio 2014 a presentare le proprie osservazioni.

4. Secondo l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque possibile solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto alla tenuta di un’udienza (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125). Questo perché altrimenti egli violerebbe il diritto delle parti alla tenuta di un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU (Trezzini, op. cit., loc. cit.).

5. Nella fattispecie nelle osservazioni del 10 febbraio 2014 RE 1 -dopo aver rimandato ad un precedente scritto da lui trasmesso all’istante, nel quale contestava di dovere qualche cosa a quest’ultimasi è riservato ulteriori atti “nel contesto dell’udienza che lei programmerà”, chiedendo altresì al Giudice di pace di fissare la data dell’udienza considerando il suo stato di salute. Nelle osservazioni del 10 febbraio 2014 RE 1 ha quindi espressamente richiesto al primo giudice di

trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto dell’opposizione, motivo per il quale il Giudice di pace doveva procedere alla

fissazione della stessa prima di emettere la decisione di rigetto dell’opposizione. Agendo come ha fatto, il primo giudice non ha applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto dev’essere così retrocesso al Giudice di pace perché proceda a un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio ritualmente indetta.

6. Non si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (105, 107 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4’865.40, non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 17 febbraio 2014 (__________) del Giudice di pace del Corcolo delle Isole e l'incarto è retrocesso al primo giudice per nuovo giudizio, procedendo nel senso dei considerandi.

2. Non si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili..

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).