Appellant's Appeal on Executive Warrant Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision that upheld the provisional rejection of their opposition to an executive warrant for CHF 865.60 plus interest. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a deadline set to rectify representation issues, specifically failing to provide a correctly signed appeal document from an authorized representative as required due to deficiencies in verifying their representative's authority under financial compliance rules, leading to a procedural dismissal without considering the merits.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo dichiarato inammissibile perché non è stato firmato entro il termine impartito dalla Camera da una persona abilitata a rappresentare professionalmente la società reclamante
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision identified the single judge (vicepresidente) who ruled on the appeal.
The court noted the failure to comply with this article regarding authorized representation, leading to the inadmissibility of the appeal (though the actual procedural basis for inadmissibility is implicit in the failure to meet requirements).
Cited in the remedies section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal on a matter of fundamental legal importance.
Cited in the remedies section regarding the possibility of filing a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.37 · Lugano 1 maggio 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 24 febbraio 2014 da
RE 1 rappresentata da RA 1
contro la decisione emanata il 13 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 9383-2013-s) promossa con istanza del 16 dicembre 2013 nei suoi confronti da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 713816 del 22/23 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di Giubiasco con sentenza del 13 febbraio 2014 ha così deciso:
*“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto*
*esecutivo n__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in*
*via provvisoria per l’importo di fr. 865.60 oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2012.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 186.-- (comprensiva di fr. 36.-- di spese), anticipata*
*dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.*
*3. Alla parte istante sono riconosciuti fr. 220.-- di indennità.”*
Decisione tempestivamente impugnata dalla convenuta che, rappresentata da RA 1., con reclamo del 24 febbraio 2014 ha postulato la reiezione dell’istanza;
rilevato che con disposizione ordinatoria del 12 marzo 2014 alla reclamante RE 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni per inviare alla scrivente Camera il reclamo in esame debitamente firmato da chi è autorizzato a rappresentare la società con la comminatoria che in caso di decorrenza infruttuosa del termine non si sarebbe entrati nel merito del gravame, ciò ritenuto che la sua rappresentante RA 1. non risultava essere in regola con quanto prescritto dall’art. 6 LFid, nella stessa non risultando attivo alcun fiduciario autorizzato;
preso atto che il termine assegnato alla reclamante è decorso infruttuosamente, per cui il reclamo va dichiarato inammissibile;
ritenuto che la tassa di giustizia ridotta va posta a carico della reclamante, mentre non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a controparte;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- va posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 865.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF):