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14.2014.27 • TRAC TI 14.2014.27 Generato dall'IA

Enforcement Proceeding for Ancillary Expenses Affirmed Despite Alleged Compensation Claim

Numero d'incarto 14.2014.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A judgment debtor appealed the provisional rejection of their opposition to an enforcement proceeding initiated for outstanding ancillary expenses for a specific year, where the creditor based their claim on the debtor's written acknowledgment of the debt. The appellate court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision because the debtor failed to substantiate their asserted defense of compensation, which relied on an allegedly excessive security deposit that, regardless of its existence, could not be validly used for set-off against the landlord's claim as required by law for tenant security deposits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge. Eccezione di compensazione non resa verosimile.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione spese accessorie decisione d'esecuzione prestazione di garanzia riconoscimento di debito utile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 III 480
Swiss Supreme Court: Current Account Credit Facility Not Prima Facie Acknowledgment of Debt
DTF 132 III 142
All’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.
DTF 104 Ia 413
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 cpv. 1 e 2 LEF

The court confirmed the rejection of the appeal based on the creditor's right to provisional rejection of opposition due to a private document recognizing debt.

art. 319 segg. CPC

Cited as part of the legal basis for the decision regarding the appeal procedure.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the legal basis for the ruling on costs (Order 2).

art. 105 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the legal basis for the ruling on costs (Order 2).

art. 95 cpv. 2 e 3 CPC

Cited in the legal basis for the ruling on costs (Order 2).

art. 251 lett. a CPC

Cited in the legal basis for the decision, relating to the nature of the initial summary procedure.

art. 326 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the legal basis for the decision, relating to the inadmissibility of new facts/evidence in the appeal procedure.

art. 145 cpv. 4 CPC

Cited in the legal basis for the decision regarding costs.

art. 48 OTLEF

Cited in the legal basis for the decision on costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the legal basis for the decision on costs.

art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing costs and indemnities in the reasoning section preceding the dispositive.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing costs and indemnities in the reasoning section preceding the dispositive.

art. 105 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the basis for imposing costs and indemnities in the reasoning section preceding the dispositive.

art. 95 cpv. 2 e 3 CPC

Cited as the basis for imposing costs and indemnities in the reasoning section preceding the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.27 · Lugano 31 marzo 2014 EC/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 6 febbraio 2014 da

RE 1

contro la decisione emanata il 1° febbraio 2014 dalla Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 1/2014) promossa nei confronti della reclamante con istanza del 22 dicembre 2013 da

CO 1 rappr. da RA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/27 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di complessivi fr. 952.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013;

sulla quale istanza la Giudice di pace del Circolo di __________ con decisione 1° febbraio

2014 ha così statuito:

*“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 952.05 oltre interesse di mora del 5% dal 1° settembre 2013; fr. 53.-, spese esecutive.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 80.- (comprensiva delle spese postali) anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. --- di indennità.”*

Sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo

6 febbraio 2014;

preso atto che con osservazioni 7 marzo 2014 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 26/27 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 952.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, indicando quale titolo di credito:

“Mancato pagamento conguaglio spese 2012, app. 09 presso __________, via __________ __________, __________ __________”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudice di pace del circolo di __________.

B. La procedente fonda la propria pretesa sul conteggio delle spese accessorie per il 2012 del 24 giugno 2013 (doc. H) e sullo scambio di corrispondenza intercorso con l’escussa dal 29 aprile 2013 al 27 ottobre 2013 e di cui meglio si dirà in seguito.

C. Con osservazioni 22 gennaio 2014 RE 1 si è opposta all’istanza richiamando le motivazioni già esposte nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti. Da detta corrispondenza, prodotta dalla procedente, ed in particolare dal doc. D, emerge che l’escussa pretende di aver versato un deposito di garanzia di fr. 1'500.- motivo per il quale sarebbe in realtà la procedente che le dovrebbe restituire un’eccedenza di fr. 754.16, importo corrispondente alla differenza tra la garanzia prestata oltre agli interessi nel frattempo maturati e quanto da lei dovuto a titolo di conguaglio per le spese accessorie 2012.

D. Con decisione 1° febbraio 2014 la Giudice di pace del circolo di __________ ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta, ed in particolare il riconoscimento di debito del 21 ottobre 2013 (doc. D), costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione, aggiungendo che l’escussa non potrebbe invocare, per saldare il debito, il riscatto del deposito di garanzia, in quanto ciò non sarebbe possibile per i motivi evocati dalla procedente negli scritti agli atti.

E. Con reclamo 6 febbraio 2014 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza riproponendo le motivazioni di prima sede.

F. Con osservazioni 7 marzo 2014 CO 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto con motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321 cpv. 2 CPC). Proposto il 6 febbraio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 1° febbraio 2014 e quindi notificata più tardi, il rimedio risulta

tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2. Secondo l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (estratto conto annuale dettagliato relativo al libretto garanzia locazione e contratto di locazione 17 ottobre 2006) prodotti dall’insorgente con il reclamo, devono essere estromessi dall'incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio.

3. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

4. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La

volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).

6. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.

68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).

8. La procedente fonda la propria pretesa sullo scritto 29 aprile 2013 dell’associazione svizzera degli inquilini (doc. I), sul conteggio delle spese accessorie per il 2012 del 24 giugno 2013 (doc. H) e sullo scritto dell’escussa

del 21 ottobre 2013 (doc. D). In quest’ultimo documento RE 1 ha riconosciuto di dovere alla procedente fr. 952.05 per il conguaglio delle spese accessorie 2012.

Ponendo in esecuzione siffatto importo, lo scritto del 21 ottobre 2013, costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF.

9. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito. All’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);

10. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

11. Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF).

12. L’escussa pone in compensazione a quanto dovuto alla procedente, l’importo di fr. 1’500.- per un preteso deposito di garanzia prestato a favore della locatrice. La procedente si è opposta a tale pretesa contestando l’avvenuto deposito di fr. 1'500.- e sostenendo che il deposito di garanzia realmente esistente e ammontante a fr. 706.21, non riguarderebbe il contratto di locazione con l’escussa ma un precedente contratto stipulato con l’escussa ed il di lei marito e per il quale si sarebbe già concordata la liberazione a favore della locatrice a copertura dei danni arrecati all’ente locato (doc. G e I). A prescindere dalla circostanza che a fronte delle contestazioni sollevate dalla creditrice, RE 1 non ha ritualmente documentato il versamento del preteso importo a titolo di deposito, per l’art. 257e CO la garanzia prestata dal conduttore di locali d’abitazione va depositata presso una banca su un conto di risparmio o di deposito intestato allo stesso conduttore. Con il versamento della garanzia da parte del conduttore su una relazione bancaria di sua pertinenza non nasce quindi un credito a suo favore nei confronti del locatore che possa essere compensato con le pretese di quest’ultimo nei suoi confronti. Per questo motivo RE 1 non è riuscita a rendere verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione di compensazione.

13. Da quanto precede ne consegue la reiezione del reclamo;

Le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art.

48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95, 105, 106, 145 cpv. 4, 251 lett. a, 309,

319 segg., 326 cpv. 1 e 2 CPC;

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 150.- relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO

1 fr. 50.- a titolo di indennità d’inconvenienza.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

*Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.* *952.05* *non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).*

*Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).*