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14.2014.251 • TRAC TI 14.2014.251 Generato dall'IA

Passenger Fine Enforcement Rejection Challenge

Numero d'incarto 14.2014.251
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a claim concerning the definitive rejection of an objection to an enforcement order stemming from a fine levied by a public transport company against a passenger for traveling without a valid ticket. The lower court had granted the transport company's request to definitively reject the objection, but the appellant argued this decision was premature as it was issued before the deadline for submitting written observations had expired. The appellate court agreed that the documents supporting the execution order—a control report and a demand for payment—did not constitute an enforceable judicial decision or an equivalent legal instrument required for definitive rejection under enforcement law; thus, the initial judgment was reformed to dismiss the transport company's application, as the underlying claim lacked the requisite enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Passenger Fine Enforcement Rejection Challenge: The lower court had granted the transport company's request to definitively reject the objection, but the appellant argued this decision was premature as it was issued before the deadline for submitting written observations had expired. The appellate court agreed that the documents supporting the execution order—a control report and a demand for payment—did not constitute an enforceable judicial decision or an equivalent legal instrument required for definitive rejection under enforcement law; thus, the initial judgment was reformed to dismiss the transport company's application, as the underlying claim lacked the requisite enforceable title.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione titolo esecutivo pagamento dell'ammenda sindacato giurisdizionale diritto dei trasporti documenti di viaggio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
DTF 139 III 447
DTF 129 I 10
e che l’uni­co modo per potere verificare tale scadenza – e per dimostrarne la data in caso di successivo reclamo, l’onere della prova gravando sull’autorità giudiziaria mittente (DTF 129 I 10 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current proceeding follow the outcome (success/failure).

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Applied in conjunction with Art. 48 OTLEF to establish the costs of the current proceeding.

Art. 48 OTLEF

Applied in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to establish the costs of the current proceeding.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.251 · Lugano 27 marzo 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 24 novembre 2014 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Durante un controllo effettuato il 14 maggio 2014 sull’autoservi­­zio urbano (linea 7 in direzione di Losone), un addetto dell’azien­da di trasporto pubblico CO 1 ha constatato che RE 1 non era in possesso di un titolo di trasporto convalidato. Con lettera del 5 giugno 2014, il passeggero è stato quindi invitato a versare all’a­­zienda fr. 120.– entro 30 giorni quale pagamento del prezzo del viaggio (fr. 10.–), di una sovrattassa di fr. 90.– e delle spese amministrative (fr. 20.–).

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 120.– oltre agli interessi del 5% dal 14 maggio 2014, indicando quale titolo di credito la *“contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, soprattassa del

14 maggio 2014”*.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 novembre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Il giorno successivo, il Giudice di pace ha assegnato al

convenuto un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. Questi ha dato seguito all’invito

del giudice con un allegato verosimilmente spedito il 15 dicembre 2014.

D. Nel frattempo, statuendo con decisione del 12 dicembre 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.–.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2014 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’istanza e il rinvio degli atti al Giudice di

pace per un nuovo giudizio. Con osservazioni del 12 febbraio 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, mentre il reclamante con lo scritto del 28 febbraio ha

ribadito sostanzialmente la propria posizione.

F. A seguito di una richiesta urgente formulata dal reclamante il 4 marzo 2015, il presidente di questa Camera con ordinanza del 6 marzo ha conferito al reclamo effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente indicato nella decisione del Giudice di Pace – senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 13 dicembre (anche tenuto conto delle ferie natalizie, art. 56 n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Con la decisione impugnata, il Giudice di pace, riferendosi alla documentazione prodotta dall’istante (rapporto di controllo del 14 maggio 2014, richiesta di pagamento del 5 giugno 2014 e due richiami) e all’assenza di osservazioni del convenuto nel termine impartito, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposi­­zione interposta da costui.

3. Nel reclamo RE 1 si lamenta che la decisione impugnata sia stata redatta e notificata ancor prima che scadesse il termine di 10 giorni assegnatogli dal Giudice di pace con l’ordinanza del 25 novembre 2014 per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. Egli allega infatti che la decisione gli è giunta in concomitanza con la redazione delle proprie osservazioni. Nel merito il reclamante ritiene che l’istanza sia priva di fondamento. Postula in conclusione che gli atti siano rimandati al giudice di prime cure affinché riprenda la procedura laddove è stata interrotta.

4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice esamina pure d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 1.3; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84).

5.1 Nel caso specifico, sia l’escutente che il Giudice di pace sembrano considerare come titolo di rigetto definitivo il rapporto di controllo del 14 maggio 2014, che accerta a carico dell’escusso una contravvenzione all’art. 57 della legge federale sul trasporto pubblico (LTV; RS 745.1) – ossia l’utilizzo di un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizzazione (art. 57 cpv. 2 lett. b LTV) – e sullo scritto 5 giugno 2014, con cui RE 1 è stato invitato a pagare fr. 120.– all’azienda di trasporto.

5.2 Ora, questi documenti non configurano manifestamente una decisione giudiziaria esecutiva (in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF), ma neppure un atto parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF. In particolare la CO 1 non risulta essere un’autorità amministrativa o una delegataria del potere pubblico abilitata a emettere decisioni amministrative nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. In effetti, nessuna disposizione della legge federale sul trasporto pubblico le conferisce tale competenza. Nella documentazione agli atti, del resto, non vi è alcuna menzione di una base legale né di rimedi giuridici (cfr. sentenza della CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004). L’art. 57 LTV citato nel rapporto di controllo è una semplice norma di diritto penale accessorio, che conferisce all’impresa di trasporto soltanto la possibilità di denunciare, segnatamente, i viaggiatori senza titolo di trasporto (v. art. 20 cpv. 7 LTV). Quanto all’art. 20 LTV, la norma istituisce preventivamente una responsabilità legale del viaggiatore senza titolo di trasporto per il danno causato all’im­presa di trasporto, che si traduce per lui nell’obbligo di pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento, il cui importo dev’essere fissato in una tariffa, stabilita in funzione della

perdita di ricavo e delle spese causate all’im­­presa (cfr. Benoît Chappuis, L’indemnisation des mesures préventives,

in: Werro/Pichon­naz [editori], Le dommage dans tous ses états, 2013, pag. 161). L’incasso del prezzo del trasporto e del supplemento sottostà alle regole ordinarie. In caso d’inadem­pimento, come nelle altre controversie patrimoniali con l’utente l’impresa deve adire la giurisdizione civile (art. 56 cpv. 1 LTV), la cui decisione, se le è favorevole, le consentirà di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’uten­te. Nel caso in rassegna, l’istante non ha prodotto alcuna decisione di questo genere e non può, di conseguenza, esigere il rigetto definitivo dell’opposizione formulata da RE 1.

5.3 La documentazione acclusa all’istanza, d’altronde, non soddisfa i requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF, in virtù del quale se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il rapporto di controllo è certo firmato dall’escusso, ma con la sua firma questi si è limitato a confermare “l’accaduto e l’esattezza dei dati rilasciati”. Non si è invece riconosciuto debitore del prezzo del viaggio, della soprattassa e delle spese, che non sono né citati né cifrati nel modulo, neppure con un rinvio a un altro documento. E d’altronde né la richiesta di pagamento del 5 giugno 2014 né i successivi due richiami sono sottoscritti da RE 1. L’opposizione da lui interposta non può quindi essere rigettata nemmeno in via provvisoria. Il reclamo merita quindi accoglimento e in riforma della decisione impugnata l’istanza va respinta.

5.4 In queste circostanze, la richiesta del reclamante di rinviare la causa al primo giudice perché tenga conto delle sue osservazioni all’istanza diventa senza oggetto. A scanso di equivoci, va però ricordato al Giudice di pace che prima di statuire egli deve aspettare la scadenza del termine da lui impartito alla parte convenuta per presentare eventuali osservazioni sull’istanza (v. sentenza della CEF 14.2014.175 del 6 ottobre 2014, consid. 4) e che l’uni­co modo per potere verificare tale scadenza – e per dimostrarne la data in caso di successivo reclamo, l’onere della prova gravando sull’autorità giudiziaria mittente (DTF 129 I 10 consid. 2.2) – è di spedire per raccomandata l’ordinanza con cui assegna il termine.

6. Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare al reclamante un’indennità d’inconvenienza, non avendo lo stesso formulato alcuna richiesta in tale senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 70.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).