Bankruptcy Annulment Due to Proof of Debt Extinguishment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA request was made to declare a debtor bankrupt based on an unpaid execution claim, which the lower court granted; however, the debtor appealed, asserting that the debt had been settled, and presented a receipt showing a payment that covered not only the debt in question but also two other executions. The appellate court reasoned that the conditions for annulling a bankruptcy declaration under the relevant statute were met, specifically finding documented proof that the debt had been extinguished and establishing that the debtor's remaining financial situation, evidenced by minimal outstanding executions and no asset seizure reports, made solvency sufficiently plausible, thus leading to the annulment of the bankruptcy order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Bankruptcy Annulment Due to Proof of Debt Extinguishment: The appellate court reasoned that the conditions for annulling a bankruptcy declaration under the relevant statute were met, specifically finding documented proof that the debt had been extinguished and establishing that the debtor's remaining financial situation, evidenced by minimal outstanding executions and no asset seizure reports, made solvency sufficiently plausible, thus leading to the annulment of the bankruptcy order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provides the substantive ground for annulling the bankruptcy declaration based on the debtor proving the debt has been extinguished.
Cited to justify imposing court and enforcement office costs on the appellant due to their delayed payment necessitating judicial procedure.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.237 · Lugano 23 dicembre 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.1159 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 ottobre 2014 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, il 13 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 339.85 più interessi e spese.
B. Nel termine impartito dal Pretore, l’escusso non ha presentato osservazioni né le parti hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione 26 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 27 novembre 2014 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 40.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 5 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame al reclamante ha prodotto una ricevuta del 5 dicembre 2014 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona relativa al versamento di fr. 6'535.50 a “saldo esecuzioni + spese UEF”. L’Ufficio ha poi confermato alla Camera di avere utilizzato
tale importo per estinguere, oltre all’esecuzione che ha portato al fallimento, anche altre due esecuzioni, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta senz’altro adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 10 dicembre 2014) trasmesso dall’UEF di Bellinzona si evince che nei confronti del reclamante rimanevano pendenti solo cinque esecuzioni sospese da opposizione per complessivi fr. 2'401.60. Dall’estratto non risultano inoltre attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 novembre 2014 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.1159) nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 40.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ,
;. – Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).