Creditor's Petition for Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Claim of Prior Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor petitioned for the bankruptcy of a debtor based on an unpaid claim of over 4,370; the lower court granted the bankruptcy, prompting the debtor to appeal, arguing the debt had been settled in 2012. The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to unequivocally prove, with documentation as required, that the entire execution amount plus accessories had been paid prior to the bankruptcy declaration, noting the evidence provided appeared to relate to an older, smaller balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF, art. 172 n. 3 LEF; Creditor's Petition for Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Claim of Prior Payment: The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to unequivocally prove, with documentation as required, that the entire execution amount plus accessories had been paid prior to the bankruptcy declaration, noting the evidence provided appeared to relate to an older, smaller balance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the substantive basis for dismissing the appeal because the debtor failed to unequivocally prove full payment of the debt before the bankruptcy.
Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful party (RE 1).
Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful party (RE 1).
Cited in the section detailing legal remedies regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.235 · Lugano 16 dicembre 2014/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.3998 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 settembre 2014 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 19 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'370.05 oltre agli interessi e alle spese.
B. All’udienza di discussione del 12 novembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 26 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a partire dal 27 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 4 dicembre 2014 per ottenere, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già il 27 giugno 2012. Con decreto del 5 dicembre 2014, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 4 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il più presto il 27 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso specifico, il reclamante sostiene appunto di avere pagato l’importo posto in esecuzione prima del fallimento, ovvero già il 27 giugno 2012, e produce quale prova del versamento una ricevuta di __________, che accerta il bonifico sul conto della cassa pensione procedente di fr. 2'784.70 il 27 giugno 2012 (doc. G). Il problema è che questo documento non indica alcuna causale e pare invero
concernere il saldo scoperto del conto del reclamante presso la CO 1 al 31 marzo 2012 – pari a fr. 2'714.70 (doc. E), a cui si sono poi verosimilmente
aggiunti fr. 70.– per le spese di due diffide (cfr. doc. F) – e non quello successivo al 4 gennaio 2013 (doc. D), pari a fr. 2'720.55, poi saliti a fr. 2'790.55 (doc. F). Ad ogni modo, il reclamante non ha dimostrato in modo inequivocabile, come gli incombeva a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, di avere pagato integralmente il credito di fr. 4'370.05 più accessori posto in esecuzione. Il reclamo va pertanto respinto.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato
dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, a far tempo da giovedì 27 novembre 2014 alle ore 10.00 è confermato.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).