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14.2014.231 • TRAC TI 14.2014.231 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor Bankruptcy Confirmation

Numero d'incarto 14.2014.231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of over 10,000 francs following the debtor's failure to appear at the scheduled hearing, leading the lower court to declare bankruptcy. The debtor appealed this decision, arguing the debt could soon be covered by an expected payment and that the credit itself was non-existent, but the appellate court rejected the appeal because the debtor failed to demonstrate satisfaction of the statutory grounds for annulment—namely, proof of payment or deposit of the debt—and because objections to the underlying debt's existence are outside the jurisdiction of the bankruptcy judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the bankruptcy order was confirmed.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 171 LEF, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor v. Debtor Bankruptcy Confirmation: The debtor appealed this decision, arguing the debt could soon be covered by an expected payment and that the credit itself was non-existent, but the appellate court rejected the appeal because the debtor failed to demonstrate satisfaction of the statutory grounds for annulment—namely, proof of payment or deposit of the debt—and because objections to the underlying debt's existence are outside the jurisdiction of the bankruptcy judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the bankruptcy order was confirmed.

Parole chiave

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udienza fallimentare estinzione del debito prova di pagamento revoca del fallimento comminatoria di fallimento fallimento personale Fallimento. Assenza di motivi di annullamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 LEF

Cited in the reasoning to support the need for the bankruptcy judge to rule without delay, justifying the rejection of the appeal based on future payments.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for charging the court fee to the losing party.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for charging the court fee to the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.231 · Lugano 4 dicembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.4136 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 ottobre 2014 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 novembre 2014 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 2 ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1

per il mancato pagamento di fr. 10'156.60 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 20 ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 12 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a partire dal 13 novembre alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia

di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 25 novembre, il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 21 novembre 2014 contro la sentenza notificata alla Viva Gourmet & Events Sagl al più presto il 13 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3. Nel caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di annullamento del fallimento, limitandosi a sostenere che il credito vantato dalla cassa pensione CO 1, di fr. 10'156.60, avrebbe “tranquillamente” potuto essere pagato con l’incasso a breve del saldo di fr. 36'000.– per la vendita di un ristorante, e che ad ogni modo il credito vantato dalla procedente in realtà è inesistente. La reclamante trascura, tuttavia, che il giudice è tenuto per legge a statuire sulla domanda di fallimento senza ritardo

– “seduta stante” dice la legge (art. 171 LEF) –, sicché nella fattispecie essa deve già ritenersi fortunata di avere beneficiato di più di 20 giorni per sanare la propria situazione debitoria. Inoltre, giova ricordare che le censure rivolte contro l’esistenza del credito posto in esecuzione avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di rigetto dell’opposizione, il giudice del fallimento – come l’autorità cantonale giudiziaria superiore – non essendo competente per esaminarle. Il reclamo va quindi respinto e il fallimento della RE 1 confermato, senza necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

4. La tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è confermato.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).