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14.2014.230 • TRAC TI 14.2014.230 Generato dall'IA

Creditor's Request for Provisional Rejection Denied Due to Lack of Written Acknowledgment of Debt

Numero d'incarto 14.2014.230
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an opposition to an enforcement proceeding initiated for CHF 7,300 based on the sale of a vehicle, but the lower court rejected the request because the creditor failed to provide a formal written acknowledgment of debt signed by the debtor as required by enforcement law. The appellate court upheld the rejection, reasoning that the summary procedure for provisional rejection is strictly documentary and cannot rely on alleged verbal agreements or unwritten confirmations—even those purportedly made in the presence of police—as these evidentiary materials are only admissible in an ordinary action for debt confirmation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Inidoneità di un contratto di vendita verbale, seppure confermabile assumendo la testimonianza di un terzo

Parole chiave

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domanda d'esecuzione gara d'appalto infruttuosa annullamento della dichiarazione di fallimento lettera di credito mancata prova della solvibilità prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Used to determine that the costs of the judgment follow the outcome, with the appellant being declared liable for costs.

Art. 48 OTLEF

Used for the calculation of the fee for the present judgment.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used for the calculation of the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.230 · Lugano 4 dicembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.620 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza

2 ottobre 2014 da

RE 1 contro

CO 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2014 dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'300.–­, indicando quale titolo di credito la vendita dell’“Auto Nissan __________

Benzina, collaudata, km 149'000 alla consegna (motore 30'000 km)”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 ottobre 2014 RE

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 3 novembre 2014. In sede di replica (del 6 novembre) e di duplica (del 17 novembre) scritte le parti si sono

riconfermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione 18 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istan­­te.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2014 per manifestare la sua “perplessità”, dovuta in particolare al fatto che il Pretore non sembra avere dato peso alle sue osservazioni, e per chiedere una “risposta in merito”. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stata notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il più presto il 19 novembre, in concreto il reclamo è più che tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha motivato la reiezione dell’istanza appurando come nella documentazione prodotta dall’istante non figuri alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ovvero alcun documento firmato da CO 1 con cui egli avrebbe riconosciuto dovere a RE 1 l’importo posto in esecuzione.

3. Nel reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice ha fondato la decisione impugnata solo sulle allegazioni del patrocinatore dell’escusso, senza apparentemente dare peso alle considerazioni avversarie e, anzi, senza neppure leggerle. Egli ritiene infatti che quanto dichiarato dall’escusso in sua presenza e in quella del sergente __________ della Polizia cantonale di __________ rappresenti un chiaro riconoscimento di debito (o perlomeno la conferma del contratto verbale di vendita della Nissan menzionato nell’istanza). Il ricorrente lamenta inoltre il fatto che la sentenza impugnata non accenni al fatto ch’egli ha “chiesto di procedere con il reato di appropriazione indebita del [suo] scooter Piaggio Skipper 125 verde”, né che CO 1 ha firmato una ricevuta per fr. 700.– e neppure allude ai sms inviati dall’escusso che confermerebbero quanto descritto dall’istante.

4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1 Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, quindi, un contratto verbale, sebbene suscettibile di essere confermato assumendo la testimonianza di un terzo, non può costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione, perché la dichiarazione dell’e­­scusso non è comunque né scritta né firmata. Non significa, tuttavia, che il credito vantato dall’istante non esista e non possa essere fatto valere in via esecutiva, ma egli deve farne accertare l’esistenza con un’azione di merito istruita in procedura ordinaria (art. 79 LEF), nella quale è possibile addurre tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (art. 168 CPC), comprese le testimonianze, mentre nella procedura sommaria di rigetto dell’opposi­zione qui in esame sono ammissibili solo documenti (art. 251 lett. a e 254 cpv. 1 CPC; sopra consid. 4).

5.2 In assenza di un riconoscimento di debito debitamente firmato dall’escusso nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice non poteva fare altro che respingere l’istanza, ciò che lo dispensava di riportare e di discutere nella sentenza le allegazioni di RE 1, comunque inidonee a sostituirsi al mancante titolo di rigetto. Infondato il reclamo va respinto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'300.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; –__________. PA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).