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14.2014.23 • TRAC TI 14.2014.23 Generato dall'IA

Gym Membership Renewal Notice Dispute in Execution Order Proceedings

Numero d'incarto 14.2014.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the provisional rejection of an opposition to an execution order related to an allegedly automatically renewed gym membership, but the lower court rejected the application, maintaining the opposition. The appellate court upheld this decision because the contract clause stipulated that automatic renewal was contingent upon the creditor sending a written notice one month prior to expiry, and the creditor failed to provide objective proof (as required by the applicable debt enforcement law for provisional relief) that such required notice was ever sent to the debtor, meaning the underlying debt recognition for provisional enforcement was not sufficiently established.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di abbonamento ad un centro fitness quale riconoscimento di debito. Clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, e preavviso scritto al socio. Condizione sospensiva. La decisione di rigetto non pregiudica un esito diverso in sede di merito

Parole chiave

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spese di procedura procedura esecutiva opposizione spese d'esecuzione affiliazione mancato rinnovo del contratto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 III 142
LEF), che egli deve rendere verosimili (DTF 132 III 142 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section, leading to the imposition of procedural costs on the unsuccessful appellant.

art. 95 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning section, leading to the imposition of attorney's fees (indennità per ripetibili) on the unsuccessful appellant.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section, supporting the decision to impose procedural costs on the appellant.

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal on grounds of fundamental importance, but this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3) of the court's ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.23 · Lugano 25 marzo 2014 SL/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla

causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione

promossa con istanza 8 aprile 2013 da

RE 1

contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 29/31

ottobre 2012 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di

Capriasca, con decisione 28 ottobre 2013 (inc. n. __________), ha emesso il

seguente dispositivo:

*“1. L’istanza è respinta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano è mantenuta.

2.*L’abbonamento alla palestra RE 1, __________,

sottoscritto dalla signora CO 1 è estinto con effetto 21 settembre 2012.*

3.*La tassa

di giudizio e le spese di giustizia di fr. 120.– sono poste a carico dell’istante che rifonderà alla

controparte fr. 50.– quale indennizzo.*

4./5. *omissis”.*

e, con motivazione emessa il 17 gennaio 2014 (inc. n. __________),

ha così stabilito:

*“1. La decisione 28 ottobre 2013 viene

confermata.

2.*La tassa

di giustizia è fissata in fr. 50.–.*

3./4.*omissis”.*

Decisione impugnata dall’istante

che con reclamo 30 gennaio 2014 ne postula la riforma nel senso di rigettare l’opposizione in via provvisoria, protestate tasse, spese e ripetibili in

entrambi i gradi di giudizio;

preso atto che con osservazioni [correttamente:

risposta al reclamo] 19 febbraio 2014 la convenuta ne propone la reiezione;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nel caso in esame – è dato il rimedio giuridico

del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare

entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata

(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG);

che – a

fronte della decisione 28 ottobre 2013 notificata quel giorno (“Ricevuta postale”

28 ottobre 2013) e recapitata l’indomani (“Tracciamento degli invii” 18 marzo 2014 ) insieme alla

richiesta di motivazione 6 novembre 2013 formulata dall’istante e di nuovo sollecitata il 17 dicembre 2013 (act. 9) – la

relativa decisione di motivazione emessa e spedita il 17 gennaio 2014 è giunta

all’istante lunedì 20 gennaio

2014, di modo che il reclamo 30 gennaio 2014 (timbro sulla busta d’invio in originale) risulta tempestivo e quindi

ammissibile;

che

giusta l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che,

accertata l’esistenza di un

valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi

e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmarlo (art. 82 cpv. 2

LEF), che egli deve rendere verosimili (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii),

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed., 2010, n. 87 seg. ad art. 82);

che, in

sostanza, dopo avere espresso perplessità generiche sulla liceità di una

clausola contrattuale di rinnovo automatico – in difetto di una regolare

disdetta – riguardante l’abbonamento

di frequenza presso un centro fitness, il Giudice di pace ha in particolare

escluso che ciò fosse il caso in concreto poiché l’istante – per sua stessa ammissione – non era in grado di provare

(art. 8 CC) di avere preventivamente informato la debitrice dell’imminente scadenza – a motivo che i

relativi scritti venivano solitamente recapitati tramite invii per posta A – e,

in tal senso, l’escussa aveva

contestato di essere stata in qualche modo tempestivamente preavvisata (dispositivo

n. 1 della decisione 28 ottobre 2013 e decisione impugnata 17 gennaio 2014);

che così

facendo il primo giudice ha di fatto appurato l’inesistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 LEF per la somma di fr. 1'490.–

(oltre accessori e spese), corrispondente alla tassa annuale di adesione al

centro fitness gestito dalla qui istante;

che il

relativo modulo di adesione al centro fitness, concernente un abbonamento *“super

no limit”* al costo di complessivi fr. 1'490.–, è stato sottoscritto dall’escussa il 22 agosto 2011 e ne fissava la

scadenza per il 21 settembre 2011 (doc. A ad act. 1);

che,

contestualmente alla citata sottoscrizione, l’escussa ha parimenti aderito al regolamento del centro fitness e, di

conseguenza, alla clausola n. 9 sul rinnovo di adesione formulata come segue: *“L’abbonamento annuale viene rinnovato

automaticamente alla scadenza per la medesima durata, salvo avviso contrario

del socio almeno un mese prima della scadenza. L’imminenza del rinnovo verrà segnalata e recapitata con un apposito

scritto”* (doc. A ad act. 1);

che la

reclamante contesta l’interpretazione

riservata dal Giudice di pace alla citata clausola n. 9 in quanto a suo modo di vedere il preavviso scritto non vale alla stregua di una condizione

sospensiva atta ad impedire, se non realizzata, il rinnovo automatico del

contratto di adesione alla palestra, trattandosi invero e semmai di un semplice

promemoria per il socio (reclamo, pag. 3 n. 5);

che, a

ben vedere, al Giudice di pace si può tutt’al più rimproverare un’applicazione fondata sul tenore strettamente letterale della controversa

clausola, l’istanza essendo

stata di fatto respinta in quanto la reclamante – così puntualmente

interpellata dal primo giudice al riguardo – aveva confermato che *“a seguito

della sua richiesta del 12.08.2013 con la presente le comunichiamo che non vi è

nessun documento che attesti l’invio della nostra comunicazione nonché fattura, in quanto le stesse

vengono inviate per posta A”* (decisione impugnata

17 gennaio 2014, nel mezzo);

che

invero, pacifica la carenza di una prova certa giusta l’art. 8 CC, in difetto di un qualsiasi elemento oggettivo la tesi

dell’avvenuta – nondimeno contestata – spedizione del preavviso all’escussa in data 11 luglio 2012 nemmeno risulta sostenibile nell’ambito di un giudizio sorretto dalla mera

verosimiglianza;

che, del

resto, laddove qualifica di *“promemoria”* la segnalazione scritta di

imminente rinnovo da recapitare al socio affiliato (reclamo,

pag. 3 in basso n. 5), la stessa reclamante ammette

implicitamente che tale avvertimento era appunto finalizzato al *“ricordare

qualcosa a qualcuno”* e che, sempre nel contesto di un esame limitato alla verosimiglianza,

di per sé da quel requisito non si sarebbe dovuto prescindere;

che,

venendo meno tale presupposto, anche la conseguente

critica rivolta alla debitrice per non avere reso verosimile la disdetta del rinnovo

di adesione automatico al centro fitness entro il termine di almeno un mese

dalla sua scadenza (reclamo, pag. 3 in basso n. 5) è destituita di pertinenza;

che,

dovendosi con ciò escludere l’eventualità

che con la sua conclusione il Giudice di pace sia incorso in un accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC) e che, per finire, questo

l’abbia indotto ad applicare in

modo errato l’art. 82 LEF,

invano l’istante reputa il

giudizio impugnato sprovvisto di fondamento (reclamo,

pag. 3 in basso n. 5), da cui la reiezione del presente

reclamo;

che la

vertenza in esame, nell’ambito

della quale il Giudice di pace era chiamato a pronunciarsi limitatamente alla

richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________ (act. 1, in basso), di per sé non pregiudica un esito diverso in sede di merito (art. 79 LEF);

che

proprio in quest’ottica, ovvero

nei limiti di quelli che sono gli effetti giuridici di una decisione di rigetto

provvisorio dell’opposizione,

va pertanto letto il dispositivo n. 2 emesso il 28 ottobre 2013 – che resta

così subordinato al dispositivo n. 1 in grassetto – segnatamente laddove viene

dichiarato *“estinto con effetto 21 settembre 2012”* l’*“abbonamento alla palestra RE 1,

__________, sottoscritto dalla signora CO 1”* (sopra, pag. 1), pronunciato questo che non osta quindi ad un

eventuale avvio della procedura ordinaria di accertamento del credito da parte

dell’istante;

che, da

ciò, se ne deve dedurre che persino nella misura in cui la reclamante si propone

di contestare l’ammissibilità

della *“richiesta in via riconvenzionale formulata dalla convenuta”* poiché

*“contrastando peraltro tale modo di agire con quanto previsto dall’art. 224 CPC”* (reclamo pag. 4 verso l’alto n. 5), la censura non trova tutela e va conseguentemente

respinta;

che gli

oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico della reclamante

risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere all’escussa un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) che, tenuto conto di

un valore litigioso (determinante anche per i rimedi giuridici: art. 74 cpv. 1

lett. b LTF) di fr. 1'775.– (importo capitale complessivo posto in esecuzione:

doc. F ad act. 1), è stabilita in fr. 100.– (art. 11 cpv. 1, cpv. 2, cpv. 3 e

cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili);

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 100.–, già anticipata dalla

reclamante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 100.– di ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 1'775.–, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).