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14.2014.228 • TRAC TI 14.2014.228 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Bankruptcy Annulment Due to Pre-Petition Installment Agreement

Numero d'incarto 14.2014.228
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, but the debtor subsequently filed an appeal claiming a payment installment agreement had been reached with the creditor on October 28, 2014, before the bankruptcy declaration on November 12, 2014, and that the creditor even requested the initial bankruptcy application be withdrawn. The appellate court reasoned that since the debtor provided documentation of the pre-decision installment agreement and had made a first payment, which constitutes a delay of payment grant under relevant law, the condition for mandatory bankruptcy annulment was met, thus upholding the appeal and vacating the bankruptcy order, although the appeal costs were assessed against the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Bankruptcy Annulment Due to Pre-Petition Installment Agreement: The appellate court reasoned that since the debtor provided documentation of the pre-decision installment agreement and had made a first payment, which constitutes a delay of payment grant under relevant law, the condition for mandatory bankruptcy annulment was met, thus upholding the appeal and vacating the bankruptcy order, although the appeal costs were assessed against the debtor.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito annullamento del contratto interesse moratorio contrattuale pagamenti rateali esecuzione in via di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF

The court used this article as the main ground for annulling the bankruptcy ruling because the debtor proved a deferral of payment was granted by the creditor before the bankruptcy was declared.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the costs of the first instance on the appellant (RE 1) due to the need to initiate judicial proceedings.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning (Considerant 3) regarding the calculation of the judicial fee, but not explicitly in the final orders (dispositive) to impose the fee itself.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning (Considerant 3) regarding the calculation of the judicial fee, but not explicitly in the final orders (dispositive) to impose the fee itself.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.228 · Lugano 10 febbraio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.3144 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 luglio 2014 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 17 luglio 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di

RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'348.– più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 22 ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 12 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 13 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che il 28 ottobre

2014 tra le parti è stato trovato un accordo transattivo per il pagamento dilazionato dei fr. 3'348.– e che la CO 1 avrebbe chiesto alla Pretura di annullare l’istanza di fallimento da lei promossa. Il 21 novembre, il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Invitata a determinarsi sul gravame, l’istante è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 14 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Orbene, nel caso specifico il reclamante ha prodotto una convenzione che riporta la data del 28 ottobre 2014 *(“Ratenzahlungsvereinbarung”)* tra lui e la CO 1, concernente un piano di pagamento dilazionato del credito che ha portato al fallimento e di cui egli ha corrisposto alla creditrice un primo versamento (anche se in ritardo) il 5 novembre. L’accordo prevedeva che con il ricevimento della convenzione sottoscritta, il piano di rientro dilazione sarebbe entrato in forza. La creditrice, il 13 novembre, ha richiesto alla Pretura l’annullamento dell’istanza del 17 luglio 2014. Dalle allegazioni non contestate del reclamante, si constata quindi ch’egli ha sottoscritto la convenzione di dilazione del pagamento (il 29 ottobre 2014) e versato alla procedente la prima rata pattuita ancor prima che il Pretore dichiarasse il fallimento, il 12 novembre. Risulta quindi che la CO 1 ha concesso una dilazione di pagamento al debitore prima di tale pronuncia. Circostanza che se fosse stata resa nota prima al Pretore, gli avrebbe impedito pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 novembre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante, è posta a suo carico.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).