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14.2014.227 • TRAC TI 14.2014.227 Generato dall'IA

Appeal Regarding Lapsed Enforcement Due to Expiration of Deadline

Numero d'incarto 14.2014.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The court heard an appeal against the provisional rejection of an objection to an enforcement order that sought to collect alleged rent arrears and collection expenses, where the debtor argued the execution had lapsed due to the expiration of the one-year deadline following the enforcement notice's service without a prior definitive resolution of an objection procedure. The appellate court found that the debtor's claim of manifest peremption under the relevant statute was correct because the request for rejection of the objection was filed nearly two years after the enforcement notice was served, with no evidence of a prior suspension action, thus leading the court to uphold the appeal, overturn the lower court's decision, and dismiss the enforcement request.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 104 CO, Art. 88 cpv. 2 LEF, Art. 82 LEF; Appeal Regarding Lapsed Enforcement Due to Expiration of Deadline: The appellate court found that the debtor's claim of manifest peremption under the relevant statute was correct because the request for rejection of the objection was filed nearly two years after the enforcement notice was served, with no evidence of a prior suspension action, thus leading the court to uphold the appeal, overturn the lower court's decision, and dismiss the enforcement request.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione opposizione tardiva inosservanza del termine legale arretrati di locazione sospensione provvisionale decorrenza del termine Rigetto provvisorio dell’opposizione. Perenzione dell’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 447
Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid.
DTF 125 III 45
Lapse of Debt Collection Proceedings within Definitive Lifting of Opposition Proceedings
DTF 106 III 49
Creditor Delay in Debt Collection Request: Proof of Timely Mailing and Cantonal Law Application
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 88 cpv. 2 LEF

The appeal was granted and the lower court decision was reformed because the enforcement procedure was manifestly time-barred according to this provision.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Used to determine that the costs and fees for the appeal follow the outcome (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.227 · Lugano 12 febbraio 2015/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 ottobre 2014 da

CO 1 CO 2 (c/o) CO 3 () (patrocinato dall’avv.,) contro

RE 1 (rappr. dall’RA 1,)

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 novembre 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2012 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, A__________ (nel frattempo deceduto) ha escusso RE 1, e in via solidale il marito G__________, per l’incasso di fr. 13'442.05 oltre agli interessi del 7% dal 1° dicembre 2010, indicando quale titolo di credito: “differenza canone di locazione dicembre 2010 + differenza canone di locazione gennaio, febbraio, maggio, giugno e luglio 2011, canone di locazione agosto, settembre, ottobre e novembre 2011, differenza canone di locazione gennaio, marzo, giugno, luglio 2012, canone di locazione agosto, settembre, ottobre + spese diffida”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 ottobre 2014 gli eredi dell’escutente, CO 1, CO 2 e CO 3, ne hanno chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione 5 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 13'402.05, oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2010 su fr. 330.25, dal 1° gennaio 2011 su fr. 847.90, dal 1° febbraio 2011 su fr. 847.90, dal 1° maggio 2011 su fr. 816.80, dal 1° giugno 2011 su fr. 897.–, dal 1° luglio 2011 su fr. 920.–, dal 1° agosto 2011 su fr. 940.–, dal 1° settembre 2011 su fr. 940.–, dal 1° ottobre 2011 su fr. 940.–, dal 1° novembre 2011 su fr. 940.–, dal 1° gennaio 2012 su fr. 353.20, dal 1° marzo 2012 su fr. 864.45, dal 1° giugno 2012 su fr. 860.–, dal 1° luglio 2012 su fr. 84.55, dal 1° agosto 2012 su fr. 940.–, dal 1° settembre 2012 su fr. 940.–, dal 1° ottobre 2012 su fr. 940.–, ponendo a suo carico sia le spese processuali di fr. 320.– che quelle esecutive di fr. 103.–, oltre a un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un “appello” del 17 novembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitata ad

espri­mersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. L’“appello” di RE 1 va così trattato come reclamo.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 novembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 7 novembre 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il contratto di locazione prodotto dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Dall’importo di fr. 13'442.05 posto in esecuzione, egli ha tuttavia dedotto fr. 40.– chiesti dall’escutente a titolo di spese, ritenuto che per le stesse non vi fosse alcun riconoscimento di debito firmato dall’escussa. Il primo giudice ha inoltre ridotto il tasso di interesse di mora richiesto dal 7% al 5%, conformemente a quanto stabilito dall’art.

104 CO e in assenza di un diverso accordo tra le parti. Infine, appurato che il precetto esecutivo è stato emesso il 17 dicembre 2012, egli ha (nuovamente) rilevato la possibilità che l’esecuzio­­ne fosse perenta.

3. Nel reclamo RE 1, ricordato il genere dei rapporti – l’uno di locazione, l’altro lavorativo – creatisi con __________ e rievocata la diffida da lui ricevuta il

2 ottobre 2012, che è successivamente sfociata nell’esecuzione avviata contro lei e il marito, nel frattempo anche lui defunto, solleva l’eccezione di perenzione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. A suo dire, dalla notifica del precetto esecutivo alla procedura di rigetto dell’opposizione sarebbe trascorso ben più di un anno, donde l’impossibilità di continuare la procedura avviata. Infine, la reclamante prospetta la possibilità di trovare un accordo transattivo alfine di chiarire le varie posizioni di dare e avere ancora esistenti tra le parti.

4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione dell’esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto esecutivo, il termine rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è stata promossa l’azione di rigetto dell’op­­posizione e quello della sua definizione. Di principio, spetta all’autorità di vigilanza stabilire se l’esecuzione sia o meno perenta. Come visto (sopra, consid. 5), tale eccezione è tuttavia ricevibile nella procedura di rigetto dell’opposizione quando la perenzione è evidente, ossia quando l’estinzione dell’esecuzione è manifesta (DTF 125 III 45 consid. 3a; sentenza

del Tribunale federale 5A_600/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 2, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 84

LEF, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 80 ad art. 82 LEF e n. 48 i.f. ad art. 88 LEF).

5.2 Nel caso specifico l’eccezione di perenzione sollevata da RE 1 può pertanto essere esaminata da questa Camera, la stessa apparendo di primo acchito evidente. Non sussiste, infatti, alcun dubbio sul fatto che la domanda di rigetto dell’opposizione del 3 ottobre 2014 è stata presentata a distanza di quasi due anni dal giorno della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 18 dicembre 2012 (doc. C). In particolare, non risulta dagli atti – né gli istanti pretendono – che sia stata avviata una procedura di rigetto prima di quella in oggetto, tale da giustificare una sospensione del termine di un anno previsto dall’art. 88 cpv. 2 LEF. Non spetta alla reclamante, ad ogni modo, di dimostrare che il termine in questione non è scaduto, l’onere di tale prova gravando al riguardo sugli istanti (cfr. DTF 106 III 49, pag. 50; Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 11 ad § 22; Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 88, Schmidt, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 88 LEF). Ne discende che la manifesta perenzione dell’esecuzione avviata nei confronti della reclamante comporta l’annullamento della sentenza impugnata e la conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione. Donde l’accoglimen­­to del reclamo.

6. Per quanto riguarda le spese esecutive, le stesse non sono decise dal giudice del rigetto, bensì dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art.

68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Il Pretore aggiunto è pertanto incorso in un errore nel decidere che tali spese andavano a carico dell’e­­scussa.

7.La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) da una parte e 15 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'402.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.–, da anticipare dagli istanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere a controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1, CO 2 e CO 3, che rifonderanno a RE 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 200.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– , – – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).