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14.2014.223 • TRAC TI 14.2014.223 Generato dall'IA

Debtor's Successful Appeal Against Bankruptcy Due to Proved Debt Settlement and Demonstrated Solvency

Numero d'incarto 14.2014.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request due to non-payment of a debt, but the debtor appealed, claiming the debt was subsequently settled. The appellate court found that while the appellant provided evidence proving the debt leading to the bankruptcy declaration was paid, thereby satisfying the requirement under Article 174 para. 2 no. 1 of the Bankruptcy Act, the debtor also had to render their overall solvency plausible. Considering documentation showing the debtor had settled numerous other outstanding enforcement proceedings around the same time, the court deemed the debtor sufficiently solvent to meet the standard for annulment, leading to the reversal of the bankruptcy order, with costs imposed upon the debtor for necessitating the appeal due to the late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor's Successful Appeal Against Bankruptcy Due to Proved Debt Settlement and Demonstrated Solvency: The appellate court found that while the appellant provided evidence proving the debt leading to the bankruptcy declaration was paid, thereby satisfying the requirement under Article 174 para. 2 no. 1 of the Bankruptcy Act, the debtor also had to render their overall solvency plausible. Considering documentation showing the debtor had settled numerous other outstanding enforcement proceedings around the same time, the court deemed the debtor sufficiently solvent to meet the standard for annulment, leading to the reversal of the bankruptcy order, with costs imposed upon the debtor for necessitating the appeal due to the late payment.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito spese d'esecuzione ordine di pagamento procedura direttrice solvibilità finanziaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

Used to annul the bankruptcy declaration because the debt subject to execution was paid afterwards.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited to establish the competence of the Execution and Bankruptcy Chamber to hear the appeal (though this is procedural context, it is cited in the initial reasoning about the nature of the decision reviewed, not the final dispositive orders, therefore it should be excluded based on strict application of the rule. However, if we strictly follow the 'ground for the verdict' aspect, the primary ground is Art. 174 LEF).

art. 319 lett. a CPC

Cited as the basis for the appeal (reclamo) against the decision (though this is procedural context, not in the final orders).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the legal basis for imposing court and execution office costs on the appellant (RE 1).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed in the dispositive.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed in the dispositive.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the time limit for filing a further appeal, not used in the actual orders of this decision.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess, not used in the actual orders of this decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.223 · Lugano 2 dicembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.1499 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 aprile 2014 da

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 novembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 7 aprile 2014 la società CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE

1 per il mancato pagamento di fr. 3'185.– oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 22 ottobre 2014 è comparso soltanto il rappresentante dell’istante.

C. Statuendo con decisione 6 novembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 7 novembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 13 novembre 2014 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 12 novembre 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 al più presto il 7 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“un­echte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 12 novembre 2014 dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 1'550.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 12 novembre 2014) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti undici esecuzioni per complessivi fr. 29'525.80, dopo che lo stesso 12 novembre egli aveva pagato anche altre sette esecuzioni per fr. 6'735.15 (cfr. i due estratti prodotti quale doc. B). Dagli e­stratti non risultano inoltre attestati di carenza di beni a suo carico. D’altronde, il 14 novembre 2014 il reclamante ha comunicato di avere nel frattempo pagato tutte le rimanenti esecuzioni (tranne due sospese da opposizione dal 2003), adducendo i relativi giustificativi. Ciò porta a ritenere che il reclamante sia solvibile, ricordato ad ogni modo che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe al riguardo. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico dal reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 novembre 2014 dal Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1499), nei confronti di RE 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–

–

; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).