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14.2014.222 • TRAC TI 14.2014.222 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Following Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2014.222
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a party bankrupt following a creditor's request for non-payment of a debt, but the debtor appealed, asserting the debt had since been settled. The appellate court accepted the appeal because the debtor provided proof of paying the original claim, thereby satisfying the requirement for extinguishing the debt under the relevant statute, and further found the debtor's solvency sufficiently plausible based on the limited number of remaining execution proceedings, thus ordering the annulment of the bankruptcy declaration and assigning court costs to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Annulment of Bankruptcy Following Debt Settlement: The appellate court accepted the appeal because the debtor provided proof of paying the original claim, thereby satisfying the requirement for extinguishing the debt under the relevant statute, and further found the debtor's solvency sufficiently plausible based on the limited number of remaining execution proceedings, thus ordering the annulment of the bankruptcy declaration and assigning court costs to the debtor.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito annullamento del contratto ordine di pagamento opposizione tardiva revoca del fallimento Fallimento. Pagamento dopo l’apertura del fallimento. Solvibilità verosimile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was granted and the bankruptcy annulled because the requirements of this article regarding debt extinction and verisimilitude of solvency were met.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning for imposing court costs on the appellant due to the necessity of initiating judicial proceedings through late payment.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the first instance judicial fee, which was then imposed on the appellant in the dispositive.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the appeal deadline.

art. 251 lett. a CPC

Cited in the reasoning as the procedural standard for the initial decision (summary procedure).

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited in the reasoning to classify the initial decision as final and unappealable via ordinary appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section concerning remedies (appeal to the Federal Tribunal).

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the final section concerning remedies (appeal to the Federal Tribunal).

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section concerning remedies (suspension of the appeal term during judicial recess).

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the calculation of the first instance judicial fee, which was imposed on RE 1 in the dispositive.

Art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the calculation of the first instance judicial fee, which was imposed on RE 1 in the dispositive.

Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 93 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.222 · Lugano 8 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.2457 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 giugno 2014 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio fallimenti di Lugano, il 6 giugno 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento

di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'175.80 più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 1° ottobre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 27 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 28 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 7 novembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2 CPC). Presentato il 7 novembre 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 al più presto il 28 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame al reclamante ha prodotto una ricevuta del 7 novembre 2014 dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 1'390.60 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo assunto d’ufficio dalla Camera in data odierna si evince che nei suoi confronti sono tuttora pendenti solo due esecuzioni, notificate il 1° e il 18 dicembre 2014 per complessivi fr. 798.50, il reclamante avendo saldato altre otto esecuzioni il 17 novembre 2014. Dall’e­stratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria è nettamente migliorata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.

174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico dal reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.2457) nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–; –; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).