Creditor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Filing Payment Deferral
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a debt, which the lower court granted, declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed this decision, submitting evidence that prior to the bankruptcy declaration, the parties had agreed to a payment schedule, including an initial installment and a final balance due by the end of the month, constituting a deferral of payment. The appellate court reasoned that such a deferral granted before the bankruptcy ruling mandates the annulment of the bankruptcy declaration under the relevant insolvency law, consequently upholding the appeal and annulling the bankruptcy order, while assigning the procedural costs to the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Filing Payment Deferral: The debtor appealed this decision, submitting evidence that prior to the bankruptcy declaration, the parties had agreed to a payment schedule, including an initial installment and a final balance due by the end of the month, constituting a deferral of payment. The appellate court reasoned that such a deferral granted before the bankruptcy ruling mandates the annulment of the bankruptcy declaration under the relevant insolvency law, consequently upholding the appeal and annulling the bankruptcy order, while assigning the procedural costs to the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the ground for annulling the bankruptcy if the debtor proves the creditor granted a payment extension before the bankruptcy was declared.
This procedural article was cited to justify placing the costs of the proceedings on the appellant (RE 1).
These articles were cited to calculate the court fee imposed on RE 1.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.210 · Lugano 29 gennaio 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.3001 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 luglio 2014 da
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2014 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 15 luglio 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'882.65 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 15 ottobre 2014 è comparsa unicamente l’istante, che ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 27 ottobre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 28 ottobre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo, per quanto di
interesse in concreto, che il 22 ottobre 2014 tra le parti è stato trovato un accordo transattivo per il pagamento dilazionato di fr. 21'326.65. Il 29 ottobre, il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto sospensivo parziale. Invitato a determinarsi, l’istante è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2014 contro la sentenza emessa il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).
Orbene, nel caso specifico il 17 ottobre 2014 la reclamante ha chiesto alla creditrice, in riferimento ad un colloquio telefonico di stessa data, di poter pagare un primo acconto di fr. 10'000.– entro il 28 ottobre 2014 e il saldo entro fine novembre 2014. Con messaggio e-mail del 22 ottobre 2014 (doc. B), l’istante ha confermato di essere disposta ad aspettare fino alla fine del mese di ottobre per il pagamento dell’acconto di fr. 10'000.–. CO 1 risulta quindi aver concesso una dilazione di pagamento alla debitrice prima della pronuncia del fallimento. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico dalla reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa redatto osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 ottobre 2014 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.3001), nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–
– ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).