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14.2014.2 • TRAC TI 14.2014.2 Generato dall'IA

Claimant v. Opponent (Provisional Dismissal of Opposition)

Numero d'incarto 14.2014.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a lower court's partial rejection of their request to provisionally dismiss an opposition to an enforcement order seeking CHF 12,255.90, because the lower court had ruled on the admitted portion of the debt instead of removing it from the proceedings. The appellate court agreed that the opponent's explicit recognition of a CHF 11,000 debt during the hearing, leading to a withdrawal of opposition for that amount, necessitated striking that portion from the role as a matter of settled law; consequently, the court amended the decision to strike the CHF 11,000 from the role, rejected the claim for the remaining CHF 1,255.90 due to lack of recognized debt proof for that residue, and assigned all associated legal costs to the opponent.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro parziale dell'esecuzione. Causa da stralciare per la parte del credito posto in esecuzione per la quale l'opposizione è stata ritirata. Assenza di titolo di rigetto per il saldo

Parole chiave

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opposizione credito in esecuzione azione parziale ripartizione delle spese decisione d'esecuzione rinvio pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 104 CO

Cited by the lower court in its decision (now reformed) regarding the interest rate, although this citation was mentioned in the context of the previous ruling, not the final orders of this appellate decision.

art. 95 cpv. 2 e 3

Cited in the reasoning for the allocation of costs in the appeal proceedings, corresponding to the final order on costs.

art. 105 cpv. 1 e 2

Cited in the reasoning for the allocation of costs in the appeal proceedings, corresponding to the final order on costs.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for the allocation of costs in the appeal proceedings, corresponding to the final order on costs.

art. 48 OTLEF

Cited in the reasoning for the allocation of costs in the appeal proceedings, corresponding to the final order on costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for the allocation of costs in the appeal proceedings, corresponding to the final order on costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.2 · Lugano 24 aprile 2014 B/ww/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sul reclamo presentato il 6 gennaio 2014 da

RE 1

contro la decisione emanata il 17 dicembre 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa dalla reclamante con istanza del 18 novembre 2013 nei confronti di

CO 1

tendente

ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ del 14/15 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’importo di fr. 12'255.90 oltre interessi e spese;

sulla

quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 17 dicembre 2013 ha così deciso (inc. n. SO.2013.4840):

*“1. L’istanza è accolta nel senso dei

considerandi e di conseguenza l’opposizione*

*interposta al summenzionato precetto

esecutivo è respinta in via provvisoria per*

*fr. 5'673.35 oltre interessi del 5% dal 14.2.2013.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 200.--, da

anticipare dalla parte istante, è posta a carico*

*delle parti in ragione di ½ ciascuna,

compensate le ripetibili.”*

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con

reclamo del 6 gennaio 2014 postula l’accoglimento integrale dell’istanza e

subordinatamente il rinvio dell’incarto al Pretore per una nuova decisione;

preso atto che controparte non ha presentato

osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con

precetto esecutivo n. 1605759 del 14/15 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di 1) fr. 7'738.65 oltre interessi

al 9% dal 7 luglio 2012 - 2) fr. 8'858.90 oltre interessi al 9% dal 4 novembre 2012 - 3) fr. 1'485.-- , dedotti fr. 5'826.65 di acconto pagato dal debitore il

4 gennaio 2013, indicando quale titolo di credito: “1) Fattura n. 0006-0000057

del 07.07.2011 ./. pagamento fattura n. 0006-00000057 - 2) Fattura n.

0006-00000082 del 04.11.2011 - 3) Danni 106 CO”;

che interpostavi tempestiva opposizione

dall’escusso, con istanza del 18 novembre 2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;

che l’istante fonda la sua pretesa su un

accordo rateale sottoscritto dal convenuto il 21 maggio 2013, con cui CO 1 si è impegnato a pagare all’istante un importo di fr. 11'500.-- in 23 rate mensili

di fr. 500.--, con scadenza della prima rata al 15 maggio 2013 (doc. E);

che

all’udienza di discussione del 17 dicembre 2013 CO 1 ha dichiarato quanto segue: *“La parte convenuta dichiara di riconoscere il debito di fr.

11'000.-- come al doc. E sottoscritto in data 21.05.2013, avendo versato un acconto di fr. 500.--. Per tale importo dichiara di ritirare l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, notificato in data 15 febbraio 2013, rilevando nondimeno di non essere attualmente in grado di far fronte al

pagamento della somma richiesta in quanto privo di lavoro e quindi privo di

risorse finanziarie. Appena sarà in grado di farlo ricomincerà con il pagamento

delle rate così come concordato al doc. E”*;

che con

decisione del 17 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, avendo ritenuto i documenti prodotti dalla creditrice valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF limitatamente

all’importo di fr. 5'673.35, ossia fr. 11'500.-- riconosciuti tramite il doc. E

e il verbale d’udienza, dedotti fr. 5'826.65 secondo il doc. A, oltre interessi

al tasso legale del 5% (art. 104 CO) dal 14 febbraio 2013, data di emissione del precetto esecutivo;

che con

il reclamo RE 1 rileva che il convenuto, che aveva versato una sola rata di fr.

500.--, all’udienza di discussione del 17 dicembre 2013 ha dichiarato di riconoscere l’importo di fr. 11'000.--, come indicato nel piano di pagamento del 21 maggio 2013, e di ritirare l’opposizione interposta al precetto esecutivo in oggetto n.

1605759;

che,

avendo il debitore ritirato l’opposizione per fr. 11'000.--, per tale importo

non è più possibile levare l’opposizione, dovendosi invece stralciare la causa

dai ruoli limitatamente alla somma ammessa, l’acquiescenza avendo effetto di

cosa giudicata (art. 241 CPC);

che, di

conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata nella misura in cui il

primo giudice è entrato nel merito della lite invece di procedere allo

stralcio;

che, per

quanto precede, restava unicamente da giudicare in merito alla parte di pretesa

eccedente l’importo riconosciuto, questione che può essere evasa da questa

Camera senza che sia necessario ritornare gli atti al Pretore;

che per

l’ammontare residuo di fr. 1'255.90 non risulta agli atti alcun riconoscimento

di debito sottoscritto dal convenuto ai sensi dell’art. 82 LEF, per cui per

questo importo l’istanza va respinta;

che tassa di giustizia e indennità di prima

sede - in sede di reclamo l’istante non ne ha presentato richiesta - seguono la

pressoché totale soccombenza del convenuto (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95

cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione del 17 dicembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. n. SO.2013.4840) è

così riformata:

*“1.La causa è stralciata dai ruoli limitatamente all’importo di fr. 11'000.-,

dando atto che per questo medesimo importo il convenuto ha ritirato

l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 14/15 febbraio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.*

*§ Per l’importo

residuo di fr. 1'255.90 l’istanza è respinta e l’opposizione è mantenuta.*

*2. La

tassa di giustizia di fr. 200.--, da anticipare dall’istante,*

*è

posta a carico di CO 1, il quale rifonderà*

*a RE 1

fr. 100.- a titolo di ripetibili.”*

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata da RE 1,

è posta a carico di CO 1

III. Notificazione a:

- - .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 12'255.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).