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14.2014.188 • TRAC TI 14.2014.188 Generato dall'IA

Enforcement Objection Appeal Regarding Settlement Agreement and Debt Recognition

Numero d'incarto 14.2014.188
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against the provisional rejection of an objection to a debt enforcement, initiated by a bank based on an agreement documenting an original debt of approximately 129,540.26, which was later subject to a settlement proposal for 41,500 in installments, explicitly noting the settlement was "without admission of legal obligation." The court reasoned that the signed agreement, stating the debtor agreed with its content, constituted a clear recognition of the original debt amount under the relevant enforcement law, and since the debtor admitted failing to adhere to the installment plan, the agreement stipulated that the entire residual debt, including default interest, became fully due again, thus upholding the provisional rejection of the objection based on the established written acknowledgement of debt.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Enforcement Objection Appeal Regarding Settlement Agreement and Debt Recognition: 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo riconoscimento di debito riconoscimento e esecuzione interessi di mora diritto delle obbligazioni diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
The court confirmed the lower court's decision to provisionally reject the objection based on the finding that the agreement constituted an acknowledgment of debt.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
DTF 137 III 625
Territorial Jurisdiction for Attachment of Non-Negotiable Claim Where Attaching Creditor is Claim Debtor
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF

The court confirmed the lower court's decision to provisionally reject the objection based on the finding that the agreement constituted an acknowledgment of debt.

Art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the lower court's decision.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Used to order that the costs of the appeal judgment follow the outcome (soccombenza).

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited, together with Art. 48 OTLEF, for the calculation of the judgment fee.

Art. 11 cpv. 1 e 2 RTar

Used to calculate the successful party's (CO 1) entitlement to reimbursement of legal fees (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.188 · Lugano 24 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente, Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Simoni

statuendo nella causa SO.2014.558 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 febbraio 2014 da

CO 1 (patrocinata dallo studio legale PA 3,) contro

RE 1, (patrocinato dagli avv. PA 1 e PA 2,)

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 settembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), la banca CO 1 ha escusso RE 1 per l’incas­­so di fr. 159'528.– oltre interessi del 5% dal 7 novembre 2013, indicando quale titolo di credito l’“accordo da 4 marzo 2011 tra CO 1 e Signore Dott. RE 1”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 febbraio 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14 maggio 2014. In sede di replica e di duplica scritte del 4 e 11 giugno 2014 le parti si sono riconfermate

nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione 11 settembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 20 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la domanda di rinvio dell’esecuzione della sentenza impugnata contenuta nel reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 settembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 15 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato un valido riconoscimento di debito per l’importo originario di € 129'540.26 posto in esecuzione l’accordo sottoscritto dalle parti il 4 e l’11 marzo 2011, mediante il quale esse hanno convenuto che ove le rate concordate (per complessivi € 41'500.–) non fossero state tempestivamente versate, la pretesa totale arretrata sarebbe venuta

a scadenza. Per il primo giudice il fatto che la CO 1 abbia proposto la conclusione dell’accordo di pagamento rateale *“ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

und ohne Präjudiz für zukünftige Fälle”* si riferisce chiaramente a tale proposta e non al fatto che l’accordo, una volta accettato da RE 1, non gli fosse giuridicamente opponibile. Donde l’accogli­mento dell’i­stanza.

3. Nel reclamo RE 1 ribadisce che l’accordo firmato dalle parti è una transazione, che presuppone da entrambe concessioni reciproche, e non un riconoscimento di debito, il quale implica invece una concessione (“un cedimento”) unilaterale del dichiarante. Il reclamante sostiene che in seguito al mancato pagamento delle rate pattuite, l’accordo è diventato inefficace, facendo risorgere la controversia che si prefiggeva di appianare. Non sussisterebbe così alcun riconoscimento di debito, tanto meno con l’indicazione della somma riconosciuta. Ad ogni modo, per il reclamante collegare il termine *“Restschuld”* usato all’otta­vo paragrafo dell’accordo all’importo di € 129'540.26 figurante all’inizio è “pura interpretazione”, ciò che non consente di rigettare l’opposizione, in assenza di una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile o soggetta – appunto – a interpretazione. Se i € 129'540.26

fossero stati riconosciuti, egli conclude, non si spiegherebbe perché la CO 1 vi avrebbe rinunciato in via transattiva nella misura quasi del 70%.

4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1 Nel caso specifico, firmando il noto accordo il reclamante si è dichiarato d’accordo con il contenuto dello stesso, come risulta dalla dicitura *“Mit dem Inhalt dieses Schreibens einverstanden”* che precede la sua firma. Ora, la convenzione precisa che il credito dell’escutente ammontava allora a € 129'540.26 oltre interessi e costi dal 4 marzo 2011 (doc. C, pag. 1). RE 1 ha quindi riconosciuto di dovere tale somma alla CO 1. A prescindere dal fatto ch’egli non si sia esplicitamente impegnato a pagarla – basta che l’abbia riconosciuta (sentenza della CEF 14.2001.87 del 13 dicembre 2001) –, ciò costituisce un chiaro riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che autorizzava il Pretore a rigettare l’opposizione in via provvisoria almeno per i fr. 159'528.– (oltre interessi del 5% dal 7 novembre 2013) posti in esecuzione, al tasso di conversione valido alla data della presentazione della domanda di esecuzione, il 2 dicembre 2013 (cfr. doc. A), ovvero €/CHF 1.2321 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.85 del 10 settembre 2014, consid. 6.4/b).

5.2 Certo, la CO 1, come visto senza vincolo all’infuori della transazione (*“ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz für zukünftige Fälle”*), ha proposto al reclamante di versarle € 41'500.– (€ 35'000.– + € 6'500.–), in parte a rate, entro precise scadenze per saldo di ogni pretesa. L’interesse – e lo scopo – dell’accordo per la banca era manifestamente, oltre ad ottenere dall’escusso il riconoscimento del proprio debito, di ottenere ch’egli lo pagasse effettivamente, anche se in misura ridotta, in tempi prevedibili e senza dover ricorrere a una procedura esecutiva (oltretutto all’estero), anziché, come oggi, ritrovarsi con un credito certo intero, ma tuttora integralmente scoperto. Non avendo l’escusso rispettato la transazione – ciò ch’egli ammette –, la stessa è decaduta e conformemente a quanto prevede l’accordo, debitamente firmato dall’escusso, il credito residuo, inclusi interessi di mora e costi, è ridiventato esigibile nella sua integralità *(“die gesamte noch

ausstehende Restforderung einschließlich Verzugszinsen und Kosten in vollem Umfang wieder fällig”)*. Il riconoscimento di tale debito risulta dunque ora incondizionato e

indiscutibile. Non è ipotizzabile un’altra interpretazione oggettiva di tale atto e comunque l’escusso non ne propone alcuna. Il reclamo è pertanto infondato e va respinto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La CO 1, che ha agito per il tramite di un avvocato, ha diritto a ripetibili calcolate secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2

RTar (RL 3.1.1.7.1). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 159'528.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– e,; – ,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).