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14.2014.173 • TRAC TI 14.2014.173 Generato dall'IA

Enforcement Order Appeal Dismissed Due to Limited Scope of Review

Numero d'incarto 14.2014.173
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal against a lower court's decision which definitively rejected their objection to an enforcement order seeking payment of an administrative fine, where the debtor acknowledged the debt amount but argued inability to pay due to financial hardship. The appellate court dismissed the appeal because the enforcement proceedings are strictly limited to examining the formal validity of the execution title and legally recognized grounds for discharge, such as payment or prescription, under the relevant enforcement law; the debtor's personal financial situation or medical issues, which were raised belatedly or concern inability to comply with payment terms, do not constitute valid grounds for definitively rejecting the enforcement action at this stage and must be addressed later in the execution or collection proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Enforcement Order Appeal Dismissed Due to Limited Scope of Review: The appellate court dismissed the appeal because the enforcement proceedings are strictly limited to examining the formal validity of the execution title and legally recognized grounds for discharge, such as payment or prescription, under the relevant enforcement law; the debtor's personal financial situation or medical issues, which were raised belatedly or concern inability to comply with payment terms, do not constitute valid grounds for definitively rejecting the enforcement action at this stage and must be addressed later in the execution or collection proceedings.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione potere di cognizione pagamento dell'ammenda motivi di rigore ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – ossia la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

The court references this article when deciding not to levy procedural costs due to the appellant's presumed difficult financial situation.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to establish that the appeal value does not meet the threshold required for appeal to the Federal Tribunal under this article.

Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to indicate the circumstances under which a federal appeal is possible, which is relevant for the remedies section.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to state the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 cpv. 2 LTF

Cited as a condition for filing a civil appeal to the Federal Tribunal concerning a matter of fundamental legal importance.

Art. 116 LTF

Cited as the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal if the prerequisite for civil appeal is not met.

Art. 113 LTF

Cited as the rule governing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.173 · Lugano 10 settembre 2014/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 15 luglio 2014 da:

CO 1 (rappr. dall’RA 1,) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 230.– oltre spese, indicando quale titolo di credito il “decreto multa 16.07.2013 n. __________” emanato dall’Ufficio tassazioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 luglio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Taverne. Nel termine impartito, l’escussa non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione 25 agosto 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 200.– oltre a tasse e spese e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2014. A controparte il reclamo non è stato intimato.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 agosto 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso in esame, RE 1 ha allegato al reclamo alcune osservazioni – già presentate al Giudice di pace, ma oltre il termine impartitole – riguardanti la sua precaria situazione finanziaria. La reclamante riconosce l’ammontare addebitatole, ma afferma di non potervi far fronte data la sua situazione economica. Tuttavia, trattandosi di allegazioni di fatto tardive, come l’escussa ammette, le stesse sono in questa sede nuove e di conseguenza irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). Nulla muta al riguardo il fatto che RE 1 – a suo dire per problemi psichici – non riesca a rispettare le scadenze a lei fissate: la reclamante avrebbe dovuto far valere tale impedimento, entro 10 giorni dalla fine dello stesso, presentando al Giudice di pace – e non a questa Camera – una richiesta motivata di restituzione del termine inosservato e dimostrando, ad esempio con un certificato medico, che il ritardo non era imputabile a sua colpa (art. 33 cpv. 4 LEF). Non avendolo fatto, a giusta ragione le sue osservazioni non sono state prese in considerazione nella precedente istanza.

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – ossia la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

2.1 Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta su un decreto multa del 16 luglio 2013 dell’Ufficio di tassazione del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Quale decisione esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, questo documento costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), ciò che d’altronde la reclamante non nega.

2.2 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Nel caso specifico, la reclamante non solleva nessuna di quelle eccezioni, limitandosi a sostenere di non essere in grado di rispettare i termini di pagamento vista la sua situazione medica e di non poter far fronte al pagamento dell’importo della multa. Tali argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria

può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escussa potrà

far valere tali censure all’Ufficio esazione e condoni o al competente Ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento, collaborando alla determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF). Il Giudice di pace, invece, non era abilitato a prendere in considerazione la sua situazione economica. Donde la reiezione del reclamo.

3. La tassa e le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si prelevano oneri processuali.

3. Notificazione a:

– – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF