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14.2014.168 • TRAC TI 14.2014.168 Generato dall'IA

Socio-Psychiatric Organization Transport Cost Enforcement Appeal Dismissed

Numero d'incarto 14.2014.168
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the provisional rejection of their opposition to an enforcement action initiated by a cantonal socio-psychiatric organization for the cost of transporting a relative, arguing the organization lacked standing/representation and that the underlying debt was invalid due to deceptive transport methods. The court dismissed the appeal, finding that the organization had the specific legal capacity to assert the state's financial claims, the lower court's reasoning on representation was sufficient regarding the appellant's right to be heard, and crucially, the appellant's claim of deception was not substantiated with plausible evidence as required in summary enforcement proceedings where the debt itself is based on the appellant's own signed acknowledgment of the flat fee for the transfer.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC; Socio-Psychiatric Organization Transport Cost Enforcement Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the organization had the specific legal capacity to assert the state's financial claims, the lower court's reasoning on representation was sufficient regarding the appellant's right to be heard, and crucially, the appellant's claim of deception was not substantiated with plausible evidence as required in summary enforcement proceedings where the debt itself is based on the appellant's own signed acknowledgment of the flat fee for the transfer.

Parole chiave

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credito in esecuzione opposizione prove psichiatriche legittimazione a ricorrere trasmissione delle prove esecuzione Rigetto provvisorio dell’opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 139 III 504
A. v. Recognition of Israeli Liquidation of C. Ltd. (Lack of Standing)
DTF 134 I 88
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

The court confirmed the lower court's decision, which was based on the finding that the document constituted an acknowledgment of debt under this article, justifying the provisional rejection of the opposition.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the judgment follow the outcome of the case (the appellant lost).

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning section regarding the non-admissibility of a federal appeal due to the amount in dispute not reaching the threshold.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.168 · Lugano 16 aprile 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella causa n. 42/B/14/s (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano promossa con istanza 19 febbraio 2014 da

Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), Mendrisio contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 14 agosto 2014 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 30 luglio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (in seguito “OSC”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2011, indicando quale titolo di credito l’“accompagna­­mento del 01.09.2011 a Ginevra del fratello __________, __________, __________”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 febbraio 2014 l’OSC ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano. Nel termine impartito (prorogato due volte), la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 aprile 2014, mentre la parte istante ha confermato la sua domanda con controsservazioni del 20 giugno 2014.

C. Statuendo con decisione 30 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istan­­te.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2014 per ottenerne l’ac­­certamento

della nullità e in subordine l’an­­nullamento. Il 10 settembre il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 17 novembre 2014, l’OSC ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 agosto 2014 contro la sentenza reputata notificata a RE 1 il settimo giorno di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), ossia il 7 agosto (v. copia della busta di trasmissione acclusa al reclamo), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto considerato, fondandosi sulle osservazioni dell’istante, che la stessa aveva autorizzato la persona

fisica firmataria dell’istanza (P__________ B__________) ad agire in suo nome, respingendo così implicitamente l’eccezione di

carenza di legittimazione sollevata dall’escussa. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto che le critiche espresse da quest’ultima in merito alle cure e trattamenti prodigati al fratello non potevano essere prese in considerazione in una causa di rigetto dell’oppo­­sizione – ed erano ad ogni modo estranee alla questione del trasporto oggetto del credito posto in esecuzione –, ciò che a suo parere valeva anche per la domanda riconvenzionale formulata da RE 1, con cui chiede che l’istante sia condannata a versarle fr. 5'500.– quale risarcimento delle spese di ambulanza da lei sostenute per trasferire il fratello dalla Clinica ginevrina Belmont, dove l’istante l’aveva portato, all’Ospedale psichiatrico Belair, sempre a Ginevra. Onde l’accoglimento dell’i­­stanza.

3. Nel reclamo RE 1 ripropone l’eccezione di carente legittimazione attiva, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui – secondo lei – il giudice di pace non ha motivato la sua decisione, omettendo di prendere posizione sulle argomentazioni da lei sviluppate in sede di osservazioni. La reclamante ribadisce che l’istante non ha provato che i suoi organi competenti abbiano delegato validamente P__________ B__________ a rappresentarla nella causa in rassegna. Nel merito, RE 1 ritiene di essere stata ingannata dai sanitari dell’OSC, che avrebbero dovuto a suo parere trasportare suo fratello con un mezzo civile e non con un’ambulanza, perché era ben noto loro che la clinica di Ginevra non avrebbe mai accolto un paziente arrivato in ambulanza.

4. Giova anzitutto trattare la (solita) eccezione di carenza di “legittimazione attiva” riproposta dalla reclamante in questa sede, ricordando che la legittimazione attiva o passiva, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio, è una condizione di diritto sostanziale – da esaminare quindi con il merito se è contestata –, il cui difetto conduce alla reiezione dell’azione o del ricorso. Occorre distinguerla dalla capacità di essere parte e dalla capacità processuale, che riguardano invece l’azione (diritto di essere parte, rispettivamente di stare in lite) – non la pretesa –, e perciò costituiscono presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), la cui sussistenza dev’essere verificata d’ufficio giusta l’art. 60 CPC e il cui difetto determina l’irricevibilità

– non la reiezione – dell’a­zio­ne o del ricorso (DTF 139 III 504 consid. 1.1).

4.1 Nel caso specifico, ancorché l’avv. RE 1 non sembri più contestare la qualità di parte dell’OSC, a scanso di equivoco bisogna precisare che tale qualità, connessa al godimento dei diritti civili (art. 11 e 53 CC), spetta allo Stato del Canton Ticino, che solo ha personalità giuridica (mentre le “unità amministrative autonome” come l’OSC ne sono sprovviste, v. messaggio 16 ottobre 2001 n. 5167 del Consiglio di Stato relativo al progetto di modifiche legislative necessarie allo sviluppo di progetti pilota di unità amministrative autonome gestite tramite mandato di prestazione e budget globale nell’ambito del “Progetto Autonomia” di A2000).

4.2 Il

diritto di stare in lite (capacità processuale) – riconosciuto in linea di massima a chi ha l’esercizio dei diritti civili (art. 12 e 54 CC) – spetta invece all’OSC, che in virtù dell’art. 10 lett. g del Decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome (RL 2.5.1.1.3) è abilitata a “fare valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi”. Si tratta di un caso particolare, espressamente previsto da una norma giuridica specifica, di facoltà di far valere in giudizio diritti di terzi in nome e per conto propri (in tedesco *“Prozessstandschaft”*)

(v. in merito: Staehelin/Stae­helin/Groli­mund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 24 segg. ad § 13). La legge sostituisce l’assenza di personalità giuridica, come in altre

ipotesi, come ad esempio gli art. 197, 240 e 253 cpv. 2 LEF, che conferiscono alla comunione dei creditori insinuatisi in un fallimento – la cosiddetta massa passiva, collettività priva di personalità giuridica –, rappresentata dall’amministrazione del fallimento, la facoltà di disporre dei beni del fallito compresi nella massa attiva (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 118 ad art. 17 LEF e vol. III, 2001, n. 8 segg. ad art. 197 e n. 1 ad art. 235-243), oppure l’art. 712*l* CC che riconosce una facoltà analoga alla comunione dei proprietari di piani (v. Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 1303-1304).

4.3 Nel reclamo l’avv. RE 1 contesta in verità la legittimazione della funzionaria che ha firmato l’istanza a rappresentare l’OSC in giudizio, lamentando l’assenza di prova che la stessa sia stata validamente delegata dagli organi competenti dell’istante.

a) Ora, è pur vero che anche la rappresentanza processuale è un presupposto (appunto processuale) che il giudice esamina d’uffi­­cio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1). Nella fattispecie il

Giudice di pace ha rinviato alle allegazioni espresse dall’istante in sede di controsservazioni per giustificare la reiezione dell’eccezione di

carente potere di rappresentanza sollevata dalla convenuta. Nel reclamo quest’ul­­tima lamenta quello che qualifica come carenza di motivazione, fonte di una violazione del suo diritto di essere sentita, ma omette di considerare che il primo giudice ha fatto sue le giustificazioni addotte dal­l’OSC. A RE 1 erano quindi noti gli elementi essenziali per contestare la decisione impugnata con cognizione di causa, ciò che del resto non ha mancato di fare. Non è dunque data alcuna violazione del suo diritto di essere sentita (v. DTF

134 I 88 consid. 4.1 con richiami).

b) Il diritto di firma in seno alle unità amministrative (autonome e non) spetta individualmente al funzionario dirigente responsabile dell’unità cui è attribuita la competenza decisionale (o al suo sostituto) se ha lui stesso istruito la pratica, oppure collettivamente al funzionario che ha istruito la pratica (o al suo sostituto) e al funzionario dirigente responsabile dell’unità

cui è attribuita la competenza decisionale (o al suo sostituto) (art. 3 lett. b, rispettivamente lett. a del Regolamento sulle deleghe

di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In qualità di caposervizio delle finanze, P__________ B__________ pare abilitata a firmare individualmente gli atti relativi alle pretese finanziarie dell’OSC (art. 3 lett. b citato sopra), ma se anche così non fosse il suo operato è stato ad ogni modo ratificato, nel senso dell’art.

4 lett. a, dalla vicedirettrice dell’OSC, R__________ M__________, che ha firmato sia le controsservazioni presentate dall’ente in prima sede sia le osservazioni al reclamo. Non è pertanto il caso di attardarsi oltre sulla questione.

5. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio sortisce solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.1 Nella fattispecie neppure la reclamante, a ragione, contesta che il suo fax del 30 agosto 2011, da lei debitamente firmato, con cui conferma l’assunzione del costo forfettario di fr. 1'500.– per il trasferimento del suo fratello presso la Clinique Belmont di Ginevra, costituisca un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per il credito posto in esecuzione.

5.2 RE

1 si limita infatti a sostenere di essere stata ingannata dai sanitari dell’OSC, che avrebbero dovuto a suo parere trasportare suo fratello con un mezzo civile e non con un’ambulan­­za, perché era ben noto loro che la clinica di Ginevra non avrebbe mai accolto un paziente arrivato in ambulanza. Sennonché all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Nel caso specifico, invece, la reclamante non fornisce il benché minimo indizio concreto a sostegno delle proprie affermazioni, peraltro contestate dalla procedente (v. osservazioni al reclamo, ad 4). La censura, e con essa il reclamo, va di conseguenza respinta.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà invece luogo all’attribuzione di un’in­­dennità di soccombenza alla procedente, che non ha motivato la sua richiesta

di ripetibili (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale

federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).