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14.2014.161 • TRAC TI 14.2014.161 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order (Dog Capture Fee Liability)

Numero d'incarto 14.2014.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an opposition to an enforcement order for CHF 190 plus interest, based on an invoice, reminder fees, and collection costs; the lower court granted the rejection based on a signed document from the debtor acknowledging liability for CHF 100 related to a dog capture. The appellate court partially granted the appeal, ruling that the debtor's appeal arguments were procedurally inadmissible because they were not raised during the initial proceedings, and determined that the signed dog capture form only served as a valid title for the CHF 100 recovery fee, not for the additional invoice or reminder fees, as the creditor failed to prove the debtor was formally in default regarding those amounts before the enforcement notice was served.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order (Dog Capture Fee Liability): The appellate court partially granted the appeal, ruling that the debtor's appeal arguments were procedurally inadmissible because they were not raised during the initial proceedings, and determined that the signed dog capture form only served as a valid title for the CHF 100 recovery fee, not for the additional invoice or reminder fees, as the creditor failed to prove the debtor was formally in default regarding those amounts before the enforcement notice was served.

Parole chiave

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interessi di mora spese di esecuzione riscossione di tasse opposizione al precetto esecutivo documenti validi opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
DTF 121 II 254
1 e 2 CPC) sono irricevibili (DTF 121 II 254 consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 2 CPC

Applied to determine that the costs of the appeal judgment follow the degree of reciprocal success.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to indicate that further remedies against the decision could be sought before the Federal Tribunal based on this provision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.161 · Lugano 20 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 93/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 giugno 2014 da

CO 1 (rappr. da __________, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 190.– oltre interessi del 5% dal 25 novembre 2013, indicando quali titoli di credito: *“1. Fatt. del 24.10 2013 2) Spese di richiamo 3) Spese di ricupero art. 106/CO”.*

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 giugno 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione 28 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 agosto 2014 per ottenerne l’annul­­lamento

e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2014, la CO

1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 agosto 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 30 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede, malgrado il termine impartitogli al riguardo dal Giudice di pace, tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili. Infatti nell’incarto prodotto dalla Giudicatura di pace del Circolo di Agno non figurano le osservazioni che l’escusso afferma

– senza recarne la prova – di aver trasmesso via fax il 7 luglio 2014. E ad ogni modo, gli atti – come i fax – non muniti della firma originale della parte (manuale o elettronica certificata, art. 130 cpv. 1 e 2 CPC) sono irricevibili (DTF 121 II 254 consid. 3; Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Che il reclamante non lo sapesse non è di rilievo, incombeva invero a lui informarsi sui requisiti imposti dalla legge di procedura.

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il bollettino inerente alla cattura del cane di proprietà del convenuto, firmato dallo stesso il 13 ottobre 2013, costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione.

3. Nel reclamo RE 1 eccepisce di non aver mai ricevuto né la fattura né il richiamo di pagamento che la procedente ha spedito per posta normale e segnala di avere avuto problemi di recapito della posta nel 2013 e nel febbraio del 2014. Il reclamante assevera inoltre di essersi subito lamentato presso la procedente del fatto che avesse portato il suo cane, da lei ritrovato, al proprio rifugio di Gnosca, anziché restituirglielo a casa sua, obbligandolo quindi a recarsi in quel luogo per poterlo riprendere. Egli sostiene di aver sottoscritto il formulario di ritiro del cane invocato quale riconoscimento di debito solo perché altrimenti la procedente non glielo avrebbe consegnato.

4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega unicamente effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF

136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del

diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

Nella fattispecie la CO 1 ha prodotto al riguardo il formulario di *”cattura, consegna, abbandono, rinuncia”* sottoscritto da RE 1 il 13 ottobre 2013, nel quale egli si è impegnato a pagare alla procedente le spese di cattura di fr. 100.–. Questo documento costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­posizione per le spese di cattura di fr. 100.– esplicitamente indicate nel formulario, ma non per gli ulteriori importi di fr. 20.– e di fr. 70.– richiesti per spese di richiamo e per spese di recupero, non menzionate nel riconoscimento di debito, né per gli interessi del 5% maturati dal 25 novembre 2013 al 30 maggio 2014, non avendo l’escutente dimostrato che la sua fattura del 24 ottobre 2013 e/o il richiamo del 28 gennaio 2014 siano effettivamente giunti all’escusso, sicché egli è stato giuridicamente messo in mora (art. 102 cpv. 1 CO) solo al momento della notifica del precetto esecutivo, il 31 maggio 2014 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1071/2012 del 7 maggio 2013, consid. 9.2).

6. Come già ricordato (sopra consid. 1.2), le allegazioni del reclamante sono irricevibili e non devono essere esaminate. Ad ogni modo, le sue censure sarebbero dovute essere d’acchito respinte, non avendo egli reso verosimili (giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF) pressioni tali da invalidare il riconoscimento di debito nel senso degli art. 29 e 30 CO né il fatto che se la fattura o il richiamo gli fossero giunti egli avrebbe pagato il proprio debito – anzi ha manifestato proprio la volontà opposta nel reclamo.

7. Da quanto precede discende il parziale accoglimento del gravame. La tassa del

presente giudizio segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la procedente non avendo

formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

*“1.* *L’istanza di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a* *fr. 100.–, oltre interessi* *del 5% dal 31 maggio 2014.*

*2. La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 40.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.*

II. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).