Debt Enforcement Challenge Based on Maintenance Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision that definitively rejected their objection to a debt enforcement proceeding initiated to collect CHF 4,285 plus interest, based on a 1991 maintenance agreement for child support arrears from May to September 2011. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's finding that the maintenance agreement constituted a valid title for the definitive rejection of the objection, instead requesting new documentation regarding the child's financial situation, which was outside the scope of the appeal review based on the lower court's established facts and competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC; Debt Enforcement Challenge Based on Maintenance Agreement: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's finding that the maintenance agreement constituted a valid title for the definitive rejection of the objection, instead requesting new documentation regarding the child's financial situation, which was outside the scope of the appeal review based on the lower court's established facts and competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning (point 4) as the legal basis establishing the maintenance contract as a valid title for the rejection of opposition, although the final order only declares the appeal inadmissible.
Applied to impose court costs on the unsuccessful appellant.
Cited to confirm that the appeal to the Federal Supreme Court is precluded due to the low monetary value of the dispute.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.160 · Lugano 13 novembre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO 51/2014 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Giudicatura di pace delle Isole promossa con istanza 12 maggio 2014 da
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo 31 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa 10 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo delle Isole;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________, emesso il 17 dicembre 2013 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il CO 1 procede contro RE 1 per l'incasso di fr. 4'285.– oltre interessi al 5% a partire dall'11 dicembre 2013, indicando quale titolo di credito: *“Unterhaltsvertrag 18.11.91 (Rechtskraft ab 31.03.92), Unterhaltsbeiträge __________ Mai 11-September 11 (5 x CHF 837.–)”*.
B. Avendo
l'escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 maggio 2014 l'escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Nel termine impartito, l'escusso non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione 12 giugno 2014, motivata per iscritto il successivo 10 luglio, il giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 30.– a favore della parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 luglio 2014 per ottenere che il CO 1 presenti un rendiconto dettagliato in merito alla situazione economica/finanziaria del figlio __________ e che tale rendiconto abbia valenza anche nell'ambito della dichiarazione fiscale. Nel termine impartitole, la parte istante non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 luglio 2014 contro la sentenza emessa il 12 giugno 2014, la
cui motivazione è pervenuta al convenuto al più presto l'11 luglio 2014, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini verificatasi
durante le ferie estive (dal 15 al 30 luglio: art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell'art. 145 cpv. 4 CPC).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sia le allegazioni del reclamo che i documenti acclusi sono quindi inammissibili, il reclamante avendo rinunciato a presentare osservazioni in prima sede.
2. Nella decisione impugnata, il giudice di pace ha ritenuto che il contratto per l'obbligo di mantenimento del 18 novembre 1991, approvato dall'allora Delegazione tutoria del Comune di __________, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione a favore del CO 1 per l'importo dedotto in esecuzione, corrispondente agli anticipi
– prestati dall'istante – dei contributi alimentari dovuti da RE 1 al figlio __________ per i mesi da maggio a settembre del 2011 in virtù del suddetto contratto di mantenimento.
3. Come visto, nel reclamo l'escusso ha postulato che il CO 1 presenti un rendiconto dettagliato in merito alla situazione economica/finanziaria del figlio __________ e che tale rendiconto abbia valenza anche nell'ambito della dichiarazione fiscale. Sennonché RE 1 non sostiene che la sentenza impugnata sia erronea né censura l'applicazione errata del diritto o accertamenti manifestamente errati dei fatti rilevanti da
parte del primo giudice, formulando per finire delle richieste sulle quali la Camera, per ovvi motivi di competenza, non può statuire. Il “reclamo” risulta pertanto
inammissibile.
4. Ad ogni buon conto, RE 1 ammette che i contributi di mantenimento del figlio erano dovuti fino al raggiungimento del suo 20° compleanno, ossia fino al settembre del 2011, come risulta del resto dal punto 1 del contratto di mantenimento (doc. 1), il quale costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, v. sentenze della CEF 14.2012.92 del 22 giugno 2012 e 14.2012.56 del 27 aprile 2012) per gli alimenti posti in esecuzione, non risultando dagli atti che il contributo pattuito nel 1991 sia nel frattempo stato modificato con l'approvazione della delegazione tutoria (v. doc. 1, punto 3).
5. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili, non avendo la parte istante presentato osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'285.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).