Withdrawal of Appeal Due to Cancellation of Enforcement Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant withdrew their appeal against a lower court decision concerning the provisional rejection of an objection in an enforcement proceeding, having communicated the withdrawal because the underlying enforcement order was cancelled. The court, treating the withdrawal as a voluntary abandonment (desistance) equivalent to losing the case, ordered the matter struck from the roll, held the appellant responsible for the reduced court costs given the lack of a merits decision, and confirmed that the opposing party was not entitled to compensation because the appeal had not yet been served for observations, further noting that the claim's value was insufficient for a federal appeal on substantive law grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Due to Cancellation of Enforcement Order: The court, treating the withdrawal as a voluntary abandonment (desistance) equivalent to losing the case, ordered the matter struck from the roll, held the appellant responsible for the reduced court costs given the lack of a merits decision, and confirmed that the opposing party was not entitled to compensation because the appeal had not yet been served for observations, further noting that the claim's value was insufficient for a federal appeal on substantive law grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning, this provision mandates that the case must be struck from the roll upon withdrawal of the appeal (desistenza).
This provision is the basis for imposing judicial costs on the party who withdrew the appeal.
Used to justify the reduction of the amount of the judicial fee because the appeal ended without a decision on the merits.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.158 · Lugano 31 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.510 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 maggio 2014 da:
RE 1 (rappr. da: RA 1,) contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 luglio 2014 dal Pretore;
preso
atto che con scritto 30 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite
essendo stato annullato;
ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;
ricordato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
appurato che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;
rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'349.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).