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14.2014.153 • TRAC TI 14.2014.153 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Based on Foreign Judgment Upheld Against Debtor's Opposition

Numero d'incarto 14.2014.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor proceeded to enforce a debt against a debtor based on an enforceable court decision from another canton, leading the debtor to oppose the payment order. The lower court rejected the opposition definitively, finding the foreign court decision constituted a valid title for final rejection of opposition under enforcement law, as the debtor's objections regarding duplication of enforcement and proportional liability did not constitute permissible liberatory exceptions based on documentation alone. The appellate court upheld the decision, reasoning that the original judgment established joint and several liability, meaning the creditor was entitled to claim the full amount from either debtor, and since the appellant failed to raise legally cognizable defenses such as subsequent debt extinguishment, the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza che condanna in via solidale l’escusso e un terzo a pagare un determinato importo a due creditori

Parole chiave

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esecuzione di decisioni straniere opposizione al precetto esecutivo titolo esecutivo decisione straniera ordine di pagamento responsabilità solidale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 144 cpv. 1 CO

Cited to justify that the appellant, being jointly and severally liable, had to pay the entire debt upon the creditor's choice.

Art. 80 cpv. 1 LEF

Cited as the basis for establishing that the judgment constituted a valid title for the final rejection of the objection.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that procedural costs follow the outcome of the case (the appellant's failure).

Art. 321 cpv. 2 CPC

Cited to confirm the deadline for filing the appeal (reclamo) in summary procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.153 · Lugano 5 novembre 2014/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 3 giugno 2014 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'768.50 oltre interessi del 5% dal 21 maggio 2012, di fr. 922.95 oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2013 e di fr. 1'875.–, indicando quale titolo di credito una decisione del 20 febbraio 2014 del Tribunale cantonale del Cantone Zugo.

B. Avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 giugno 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 giugno 2014.

C. Statuendo con decisione 8 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.–, le spese esecutive di fr. 73.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Invitata ad esprimersi sul reclamo, CO 1 è rimasta silente. Il 24 ottobre 2014 il reclamante ha chiesto alla Camera di sospendere la procedura di pignoramento in attesa del giudizio.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 l’11 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato la decisione 20 febbraio 2014 del Tribunale cantonale del Cantone Zugo un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e ha perciò accolto l’istanza, ritenendo che le obiezioni sollevate dall’escusso esulassero da quelle che rientrano nel potere di cognizione del giudice del rigetto secondo l’art. 81 LEF.

3. Nel reclamo RE 1 si limita a ribadire la sua estraneità alla questione, che a suo dire è stata interamente gestita da tale __________ F__________ “in connessione con la B__________ SA recentemente fallita”. Siccome contro questa persona l’istante ha promosso un’esecuzione per il medesimo credito e importo, il reclamante afferma che il precetto esecutivo a lui notificato costituisce un doppione. A titolo eventuale, egli aggiunge che a suo carico potrebbe comunque essere posta solo la metà della somma richiesta.

4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. Nella fattispecie, con decisione del 20 febbraio 2014 (doc. A accluso all’istanza) il giudice unico del Tribunale cantonale del Cantone Zugo ha condannato in via solidale __________ F__________ e RE 1 a pagare agli attori CO 1__________ fr. 13'382.85 oltre interessi del 5% su fr. 11'537.– dal 21 maggio 2012 e su fr. 1'845.85 dal 17 luglio 2013.–. È stata inoltre posta a carico dei convenuti un’indennità per ripetibili di fr. 2'425.–, sempre con vincolo di solidarietà. Ne consegue che tale decisione, esecutiva e addirittura passata in giudicato (come da attestazione del 20 marzo 2014 apposta sulla stessa decisione), costituisce senz’altro un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione almeno per l’importo posto in esecuzione, di complessivi fr. 8'566.45 (art. 80 cpv. 1 LEF). Non v’è infatti motivo di ridurre di metà la somma richiesta come postulato dal reclamante, poiché egli è stato condannato a pagare l’intero credito in via solidale con __________ F__________, sicché la procedente poteva a sua scelta esigere da ambedue i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto (art.

144 cpv. 1 CO), posto che l’escusso non contesta che vi sia solidarietà anche tra i creditori (cfr. art. 150 cpv. 1 CO). In queste circostanze, non

sollevando il reclamante altre obiezioni e tanto meno eccezioni nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF – e segnatamente

l’estinzione del credito posto in esecuzione dopo l’emanazione della sentenza invocata quale titolo di rigetto –, il reclamo non può che essere respinto e la richiesta del 24 ottobre 2014 (sopra ad D) diventa senza oggetto.

6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 8'566.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).