Debtor Successful Appeal Against Bankruptcy Declaration Due to Satisfied Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request due to non-payment of a debt, leading the debtor to appeal, arguing the debt had since been settled. The appellate court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, reasoning that under relevant enforcement law, a bankruptcy order can be set aside if the debtor provides documentary proof of extinguishing the debt (which was satisfied here by a bank statement showing payment of the executed amount) and makes its solvency plausible, a standard met because the existence of numerous, largely older execution proceedings with oppositions did not definitively outweigh the evidence of recent payment, suggesting the debtor's financial survival was not gravely threatened.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor Successful Appeal Against Bankruptcy Declaration Due to Satisfied Debt: The appellate court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration, reasoning that under relevant enforcement law, a bankruptcy order can be set aside if the debtor provides documentary proof of extinguishing the debt (which was satisfied here by a bank statement showing payment of the executed amount) and makes its solvency plausible, a standard met because the existence of numerous, largely older execution proceedings with oppositions did not definitively outweigh the evidence of recent payment, suggesting the debtor's financial survival was not gravely threatened.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration based on the conditions met under this article (payment of the debt).
This provision, along with Art. 106 cpv. 1 CPC, was cited to allocate the court fees for the first instance to the appellant.
This provision, along with Art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, was cited to allocate the court fees for the first instance to the appellant.
This provision was cited to allocate the court fees for the present judgment to the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.145 · Lugano 30 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.1060 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 marzo 2014 da:
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, Lugano)
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 7 marzo 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 6'239.– oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 28 maggio 2014 la convenuta si è opposta all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 9 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10 luglio 2014 alle ore 14.00.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2014 e due integrazioni dell’11 e del 16 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione così come due ulteriori procedure. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario relativo al pagamento di fr. 7'614.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto all’11 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 19 esecuzioni. Di queste, quattro, compresa quella in oggetto, sono state pagate (come risulta dagli scritti integrativi 11 e 16 luglio 2014), mentre tutte le altre si trovano allo stadio di opposizione totale, per cui i relativi debiti non possono ancora considerarsi certi, ancorché il loro numero relativamente elevato potrebbe far pensare a opposizioni sistematiche, sintomatiche di mancanza di liquidità. Sennonché la metà risalgono a prima del 2012 e potrebbero essere perente. D’altronde, a carico della convenuta non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica della reclamante non sia seriamente minacciata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.
174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 luglio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1060), nei confronti di RE 1, Lugano, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
– ____________________ – ________________________________________ – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).