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14.2014.142 • TRAC TI 14.2014.142 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Declaration Based on Plausible Solvency Post-Payment

Numero d'incarto 14.2014.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal against the lower court's declaration of bankruptcy, where the appellant claimed the underlying debt had been settled. The court acknowledged the payment of the execution claim, satisfying one requirement for annulment under the relevant statute, but focused on whether the appellant had also proven sufficient solvency following the bankruptcy order. Despite evidence of significant outstanding execution proceedings that increased after the initial ruling, the court found that the appellant's substantial payments within a single month suggested an ability to meet economic obligations, concluding that temporary illiquidity due to collection difficulties was the likely cause, thus rendering the solvency requirement sufficiently plausible to warrant the annulment of the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Annulment of Bankruptcy Declaration Based on Plausible Solvency Post-Payment: The court acknowledged the payment of the execution claim, satisfying one requirement for annulment under the relevant statute, but focused on whether the appellant had also proven sufficient solvency following the bankruptcy order. Despite evidence of significant outstanding execution proceedings that increased after the initial ruling, the court found that the appellant's substantial payments within a single month suggested an ability to meet economic obligations, concluding that temporary illiquidity due to collection difficulties was the likely cause, thus rendering the solvency requirement sufficiently plausible to warrant the annulment of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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credito nel fallimento solvibilità comprovata procedura di annullamento incasso ordine di pagamento interpretazione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The main ground for annulling the bankruptcy declaration, as the condition regarding payment of the debt after the declaration was met.

art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for imposing the judicial fee in both instances on RE 1.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited along with OTLEF art. 48 and 61 cpv. 1 for imposing the judicial fee on RE 1.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.142 · Lugano 26 agosto 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.803 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 febbraio 2014 da:

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n__________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano, il 20 febbraio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'903.75 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 21 maggio 2014 l’istante si è confermato nella sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo

con decisione 18 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 20 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un

acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato a controparte, il

suo credito essendo effettivamente stato pagato. Il 10, il 22 luglio e l’11 agosto 2014 la reclamante ha presentato estratti bancari relativi al pagamento di

debiti nei confronti della __________ __________ __________ e della __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte* *Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso

in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 giugno 2014 sottoscritta dall’istante relativa al versamento di fr. 8'800.– a saldo

dell’esecuzione da lui promossa, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo prodotto dalla reclamante al 20 giugno 2014 si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11 procedure per complessivi fr. 53'924.10 e non risultavano attestati di carenza di beni. La reclamante ha sostenuto di avere avuto un temporaneo momento di illiquidità dovuto alle difficoltà d’incassare le fatture per le opere da lei fornite e che le esecuzioni promosse dalla __________ __________ e dalla __________ __________ erano in corso di pagamento. E in effetti dall’estratto delle esecuzioni al 21 luglio 2014 risulta che le procedure pendenti nei confronti della reclamante si era­no ridotte a complessivi fr. 33'117.55, da cui erano ancora da sottrarre fr. 11'122.75 per il saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento e fr. 4'648.05 per il pagamento di una procedura (n. __________) promossa dalla __________ __________, per cui l’importo complessivo delle esecuzioni a carico della reclamante era sostanzialmente diminuito a fr. 17'346.75. In un mese, dunque, essa ha estinto esecuzioni

per complessivi fr. 36'577.35. Nel frattempo, un’esecuzione iniziata alla sede precedente di __________ (UEF di Mendrisio)

è stata proseguita a __________ (dove essa ha la sede dal 23 dicembre 2013) e l’Ufficio esecuzione di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento il 7 agosto 2014 per fr. 15'317.90 (estratto del 25 agosto 2014), determinando un aumento dello scoperto esecutivo totale a fr. 32'664.65.

2.4 Ancorché tale peggioramento influisca negativamente sull’apprezzamento della solvibilità della reclamante, non si può sottacere che in un mese essa è riuscita a pagare un importo addirittura superiore allo scoperto totale attuale. Ciò porta a ritenere che la convenuta è in grado di sopravvivere economicamente, la mancanza di liquidità, probabilmente passeggera, essendo stata verosimilmente la conseguenza delle difficoltà riscontrate nell’incasso delle fatture da lei emesse. Si può quindi affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua incapacità di pagamento (v. sopra consid. 2.1). Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento di __________ va annullato.

3. La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento (inc. __________) pronunciata il 20 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).