Appeal of Enforcement Procedure Rejection Due to Erroneous Finding of Non-Submission of Observations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that definitively rejected their opposition to an enforcement procedure, which was based on the lower court's erroneous finding that the appellant had failed to submit observations despite submitting them in a duplicate proceeding concerning the identical claim that was erroneously opened as a separate file. The appellate court reasoned that the challenged decision was based on a manifestly erroneous finding of fact—the non-submission of observations—which also constituted a clear violation of the right to be heard, necessitating the annulment of the decision and the return of the file for further processing in the original, correct file, while also ordering the striking of the erroneously opened duplicate file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 320 CPC, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 119 LTF, art. 320 CPC, lett. a, art. 66 cpv. 2 LTF; Appeal of Enforcement Procedure Rejection Due to Erroneous Finding of Non-Submission of Observations: The appellate court reasoned that the challenged decision was based on a manifestly erroneous finding of fact—the non-submission of observations—which also constituted a clear violation of the right to be heard, necessitating the annulment of the decision and the return of the file for further processing in the original, correct file, while also ordering the striking of the erroneously opened duplicate file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the potential basis for appeal based on incorrect application of law, which justifies annulling the decision.
Cited in the reasoning to explain why costs for the appeal procedure are borne by the State following the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.135 · Lugano 30 luglio 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Composta del giudice: Walser, vicepresidente
Vicecancelliera: Locatelli
Sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 24 giugno 2014 presentato da
RE 1
nell’ambito della causa inc. n. __________ della Giudicatura di pace di Bellinzona promossa con istanza 29 aprile/20 maggio 2014 da
CO 1
e ora contro la sentenza 11 giugno 2014 del Vice Giudice di pace del circolo di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: che con istanza 29 aprile
2014, inviata alla Pretura di Bellinzona, CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ del’UE di
Bellinzona per l’importo di fr. 282.75 oltre accessori;
che la Pretura di Bellinzona ha trasmesso gli atti alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona - alla quale sono pervenuti il 2 maggio 2014 - la quale ha aperto l’incarto n. 120-2014 e assegnato al convenuto un termine per inoltrare le proprie osservazioni;
che con osservazioni 19 maggio 2014 il convenuto ha ritenuto infondata l’istanza;
che con ordinanza 27 maggio 2014 il Giudice di pace ha assegnato alla parte istante un termine per replicare;
che, il termine essendo decorso infruttuoso, con ordinanza 30 giugno 2014 egli ha assegnato all’istante “un ultimo termine di 15 giorni per replicare”;
che con reclamo 7 luglio 2014 il convenuto si è aggravato contro la predetta decisione chiedendo che, qualora la controparte replicasse, l’atto sia considerato nullo;
che tale reclamo è oggetto di separato giudizio;
che, nel frattempo, ricevuta comunicazione dalla Pretura della trasmissione degli atti per competenza alla Giudicatura di pace, la parte istante ha inviato nuova copia della medesima istanza alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, cui è pervenuta il
20 maggio 2014;
che il Vice Giudice di pace ha aperto un nuovo incarto, con il numero 147-2014, assegnando al convenuto un termine per inoltrare le osservazioni;
che, il termine essendo scaduto infruttuoso, con decisione 11 giugno 2014 il Vice Giudice di pace ha accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via definitiva;
che con reclamo 24 giugno 2014 il convenuto si aggrava contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento, e postulando altresì l’annullamento dell’incarto n. 147-2014, rimproverando al primo giudice di aver deciso senza tener conto delle sue osservazioni 19 maggio 2014;
che con lo scritto accompagnatorio
24 luglio 2014 il Giudice di Pace osserva che, verosimilmente per un’incomprensione, la parte istante ha inviato una nuova istanza, di cui si è occupato il Vice Giudice di pace, il quale, non essendo a conoscenza dell’istanza ricevuta tramite la Pretura, ha aperto un nuovo incarto;
che il gravame non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto: che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, come risulta dalla decisione impugnata, rilevato “che nel termine assegnato di 15 giorni il convenuto non ha presentato osservazioni”, il Vice Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva per l’importo di fr. 282.75 oltre alle spese;
che, in realtà, il convenuto aveva inoltrato le proprie osservazioni all’istanza in questione il 19 maggio 2014 del convenuto, seppure nell’incarto 120-2014 che, a dispetto del diverso numero di rubrica, concerne l‘identica istanza;
che pertanto la decisione impugnata non solo è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti (mancato inoltro delle osservazioni), ma viola in modo palese il diritto di essere sentito del reclamante e va quindi annullata;
che, di per sé, prima di procedere in tal senso, il reclamo dovrebbe essere notificato alla controparte per osservazioni, ma si prescinde dal procedere in tal modo perché, comunque sia, l’esito del gravame non potrebbe cambiare, la decisione essendo viziata in modo tale da dover comunque essere annullata;
che, inoltre, l’incarto n. 147-2014, aperto erroneamente quando già era pendente un procedura con l’identico oggetto, dev’essere stralciato dai ruoli, ritenuto che il procedimento rubricato al n. 120-2014 continuerà il suo corso;
che, annullata la decisione impugnata, l’incarto va di conseguenza ritornato al Vice Giudice di pace affinché proceda a stralciarlo formalmente dai ruoli;
che, così stando le cose, pur non essendo necessario entrare nel merito della decisione, va comunque rilevato che la documentazione prodotta non è tale da costituire titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ma, al più di rigetto provvisorio, e ciò a prescindere dalla fondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto;
che, stante l’esito del gravame, le spese della procedura di reclamo sono poste a carico dello Stato;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 24 giugno 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e l’incarto è ritornato al Vice Giudice di pace affinché proceda a’sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 giugno 2014 alla controparte) a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).