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14.2014.13 • TRAC TI 14.2014.13 Generato dall'IA

Tax Enforcement Order Opposition Appeal Rejection

Numero d'incarto 14.2014.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed the final rejection of their opposition to an enforcement order related to municipal tax debt, where the original judgment relied on an administrative tax decision that had become legally binding. The appellate court reasoned that since the claim was founded on an executive decision from a Swiss administrative authority, and the appellant failed to invoke any grounds for suspension or extinction of the debt under relevant law, the lower court correctly rejected the opposition definitively; furthermore, the court determined that substantive challenges to the tax assessment itself were outside its jurisdiction in an objection proceeding and should have been raised through separate administrative appeal channels, leading to the inadmissibility and rejection of the appeal, while exceptionally waiving collection of costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di tassazione e relativo riparto dopo reclamo, provvista di timbro che la dichiara passata in giudicato. Eccezioni sulle modalità di calcolo e assoggettamento sfuggono al potere di cognizione del giudice del rigetto

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione fiscale debito fiscale autorità amministrativa tacita revoca dell'opposizione contenzioso elettorale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 322 cpv. 1 CPC

The court declared the appeal inadmissible without consulting the opposing party, citing this procedural provision.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the imposition of costs, although the costs were ultimately waived.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.13 · Lugano 4 febbraio 2014 LS/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 21 novembre 2013 dal

CO 1 rappresentato dal Municipio, per il tramite dei RA 1 contro

RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del

2 agosto/28 ottobre 2013 dell’UEF di Riviera, domanda che il Giudice di pace del circolo di Riviera ha accolto con decisione 9 gennaio 2014 (inc. __________);

decisione impugnata da RE 1 che con reclamo 20 gennaio 2014 chiede sia annullata con protesta di spese e ripetibili e che siano parimenti adottate sanzioni amministrative;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che avverso le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che, inoltrato il 20 gennaio 2014 avverso la decisione 9 gennaio 2014 notificata il medesimo giorno e recapitata il successivo 17 gennaio 2014 (“Tracciamento degli invii” del 3 febbraio 2014; doc. A al reclamo pag. 2), il reclamo è tempestivo e quindi, in sé, ammissibile;

che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che l’istante ha fondato la sua richiesta sulla decisione

di tassazione dopo reclamo e di relativo riparto dopo reclamo relative all’imposta cantonale (IC) 2009 a carico della reclamante per il periodo d’assoggettamento

dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, entrambe emesse il 13 aprile 2012 e provviste del timbro con cui il 5 novembre 2013 la competente autorità ha certificato *“che la presente tassazione è cresciuta in giudicato ed è stata regolarmente intimata”*

(doc. F e G), sulla richiesta di conguaglio *“imposta comunale 2009”* di fr. 76.30 datata 30 aprile 2012 (doc. C), sul richiamo di pagamento del 31 luglio 2012

(doc. D) e sulla diffida del 30 settembre 2013 (doc. E);

che la reclamante non pretende – né ha mai preteso – che la citata decisione amministrativa

non sia esecutiva (condizione introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110 ad art. 80), fermo restando che in concreto

risulta addirittura passata in giudicato;

che

pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice

di pace del circolo di Riviera non ha violato il diritto federale rigettando in via definitiva e per l’importo di fr. 76.30 oltre agli interessi, alla tassa di diffida e alle spese esecutive

(decisione impugnata, pag. 2 n. 1), l’opposizione sollevata al precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto/28 ottobre 2013 dell’UEF di Riviera (doc. B) fatto spiccare per la somma capitale

complessiva di fr. 109.15 di cui: 1) imposta comunale 2009 (fr. 76.30 oltre interessi al 2.5% dal 1° maggio 2013), 2) interessi aggiornati al 30 aprile 2013 (fr. 2.85) e 3) tassa di diffida del 30 settembre 201[3] (fr. 30.–);

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emana-zione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che, nella fattispecie, la reclamante non si avvale – e non si è avvalsa – di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, limitandosi a contestare le modalità di calcolo della citata imposta a suo carico così come da lei esposto in sede di duplica scritta datata 7 gennaio 2004 (reclamo, n. 3 e 4);

che, a prescindere dall’accenno – invero fuorviante – dello stesso Giudice di pace alle allegazioni avanzate in quel

contesto dalla procedente alfine di giustificarne l’infondatezza (decisione impugnata, pag. 1 verso il basso), giova

rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del

rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie –

senza potersi invece pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad art. 81);

che, più precisamente, in quanto attinenti a questioni di assoggettamento all’imposta immobiliare, di determinazione delle basi di calcolo e dell’ammontare fatturato alla reclamante (risposta scritta del 9 dicembre 2013 [doc. 1] e duplica scritta del 7 gennaio 2014 [doc. 2]), le censure di quest’ultima andavano in sostanza e semmai proposte nel contesto di un ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello come peraltro indicato nella decisione di tassazione dopo reclamo e nel relativo riparto dopo reclamo (doc. F e G), rispettivamente con reclamo al Municipio del CO 1 (doc. C e E);

che, conseguentemente, l’interessata non può nemmeno pretendere che sia ora la presente Camera a ovviare ad un suo mancato agire avverso una decisione di imposizione debitamente passata in giudicato tramite l’adozione di non meglio specificate *“sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili di simili inaudite decisioni”* (reclamo, in basso ad lett. C), che peraltro neppure rientrano nelle sue competenze;

che ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo, senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);

che gli oneri processuali del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della reclamante, quale parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che, data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che la reclamante non è patrocinata, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 76.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).