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14.2014.123 • TRAC TI 14.2014.123 Generato dall'IA

Appellant's Failure to Pay Court Costs Leads to Complaint Striking and Reinstatement of Bankruptcy Order

Numero d'incarto 14.2014.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against a bankruptcy ruling, but failed to deposit the required advance payment for court costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final supplementary deadline by the appellate court. Consequently, the court struck the complaint from the rolls because the required advance was not paid, leading to the reinstatement of the prior bankruptcy order against the appellant, with costs for the appeal proceedings assessed against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Appellant's Failure to Pay Court Costs Leads to Complaint Striking and Reinstatement of Bankruptcy Order: Consequently, the court struck the complaint from the rolls because the required advance was not paid, leading to the reinstatement of the prior bankruptcy order against the appellant, with costs for the appeal proceedings assessed against the appellant.

Parole chiave

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procedura di fallimento anticipo delle spese precetto esecutivo procedura direttrice pignoramento del salario credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning section, leading to the conclusion that the appeal was not taken into consideration due to failure to pay the advance, which justifies order 1.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant in order 2.

art. 98 e 101 cpv. 1 CPC

Cited regarding the initial request for the advance payment, which is the procedural context leading to the failure addressed in order 1.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited regarding the initial request for the advance payment, which is the procedural context leading to the failure addressed in order 1.

art. 48 OTLEF

Cited regarding the initial request for the advance payment, which is the procedural context leading to the failure addressed in order 1.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section, detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the legal remedies section, detailing the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.123 · Lugano 4 agosto 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul reclamo 11 giugno 2014 di

RE 1 contro

la decisione emessa il 5 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2014.269 (fallimento) promossa contro la reclamante dalla

CO 1

richiamata l’ordinanza 11 giugno 2014 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno 2014 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto stralciato dai ruoli;

ricordato che, al reclamo essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, il fallimento va nuovamente pronunciato;

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

decide 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da mercoledì

6 agosto 2014 alle ore 10.00.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– – – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).