Appellant's Failure to Pay Court Costs Leads to Complaint Striking and Reinstatement of Bankruptcy Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a complaint against a bankruptcy ruling, but failed to deposit the required advance payment for court costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final supplementary deadline by the appellate court. Consequently, the court struck the complaint from the rolls because the required advance was not paid, leading to the reinstatement of the prior bankruptcy order against the appellant, with costs for the appeal proceedings assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 98 e 101 cpv. 1 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Appellant's Failure to Pay Court Costs Leads to Complaint Striking and Reinstatement of Bankruptcy Order: Consequently, the court struck the complaint from the rolls because the required advance was not paid, leading to the reinstatement of the prior bankruptcy order against the appellant, with costs for the appeal proceedings assessed against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section, leading to the conclusion that the appeal was not taken into consideration due to failure to pay the advance, which justifies order 1.
Cited as the basis for imposing the procedural costs on the appellant in order 2.
Cited regarding the initial request for the advance payment, which is the procedural context leading to the failure addressed in order 1.
Cited regarding the initial request for the advance payment, which is the procedural context leading to the failure addressed in order 1.
Cited regarding the initial request for the advance payment, which is the procedural context leading to the failure addressed in order 1.
Cited in the legal remedies section, detailing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Cited in the legal remedies section, detailing the suspension of the appeal deadline during judicial recess.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.123 · Lugano 4 agosto 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul reclamo 11 giugno 2014 di
RE 1 contro
la decisione emessa il 5 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2014.269 (fallimento) promossa contro la reclamante dalla
CO 1
richiamata l’ordinanza 11 giugno 2014 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno 2014 per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può essere preso in considerazione e va pertanto stralciato dai ruoli;
ricordato che, al reclamo essendo stato concesso effetto sospensivo parziale, il fallimento va nuovamente pronunciato;
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
decide 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da mercoledì
6 agosto 2014 alle ore 10.00.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– – – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).