Untimely Bankruptcy Appeal Dismissed for Procedural Cost Non-Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal against a bankruptcy decision because the appellant failed to pay the required advance for procedural costs, even after being granted an extension, leading to the claim being struck from the roll without entering the merits. Furthermore, the court found that the appeal was untimely as it was filed one day after the ten-day legal deadline following the bankruptcy decree notification, resulting in the appellant being charged with the costs of the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 31 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Untimely Bankruptcy Appeal Dismissed for Procedural Cost Non-Payment: Furthermore, the court found that the appeal was untimely as it was filed one day after the ten-day legal deadline following the bankruptcy decree notification, resulting in the appellant being charged with the costs of the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the decision that the appeal could not be examined on its merits due to the failure to pay the advance.
Cited in the reasoning section as the basis for ordering the appellant to pay the procedural costs.
Cited in the section on legal remedies as the basis for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.122 · Lugano 23 luglio 2014/jm · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2013.4792 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 novembre 2013 da:
CO 1 Contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2014 dal Pretore;
richiamata l’ordinanza 11 giugno 20144 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto stralciato dai ruoli;
appurato comunque che il reclamo era tardivo e quindi irricevibile, il termine di legge di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), iniziato il giorno successivo alla notifica del decreto di fallimento destinato a RE 1, avvenuta il 30 maggio 2014 (v. raccomandata n. 98.46.101801.10792303), è scaduto lunedì 9 giugno 2014 (art. 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC, a cui rinvia l’art. 31 LEF), mentre il reclamo è stato consegnato alla posta solo il 10 giugno 2014 (alle ore 10:57, v. adesivo sulla busta di trasmissione);
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
decide 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– – – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).