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14.2014.122 • TRAC TI 14.2014.122 Generato dall'IA

Untimely Bankruptcy Appeal Dismissed for Procedural Cost Non-Payment

Numero d'incarto 14.2014.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal against a bankruptcy decision because the appellant failed to pay the required advance for procedural costs, even after being granted an extension, leading to the claim being struck from the roll without entering the merits. Furthermore, the court found that the appeal was untimely as it was filed one day after the ten-day legal deadline following the bankruptcy decree notification, resulting in the appellant being charged with the costs of the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 31 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Untimely Bankruptcy Appeal Dismissed for Procedural Cost Non-Payment: Furthermore, the court found that the appeal was untimely as it was filed one day after the ten-day legal deadline following the bankruptcy decree notification, resulting in the appellant being charged with the costs of the appellate proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento anticipo spese tardivo accollo delle spese procedurali termine processuale perentorio anticipo procedura direttrice Fallimento. Stralcio del reclamo (comunque tardivo) per mancato anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision that the appeal could not be examined on its merits due to the failure to pay the advance.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for ordering the appellant to pay the procedural costs.

Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies as the basis for appealing to the Federal Tribunal.

Art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.122 · Lugano 23 luglio 2014/jm · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Baur Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2013.4792 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 novembre 2013 da:

CO 1 Contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 maggio 2014 dal Pretore;

richiamata l’ordinanza 11 giugno 20144 con la quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui non si può entrare nel merito del reclamo, che va pertanto stralciato dai ruoli;

appurato comunque che il reclamo era tardivo e quindi irricevibile, il termine di legge di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), iniziato il giorno successivo alla notifica del decreto di fallimento destinato a RE 1, avvenuta il 30 maggio 2014 (v. raccomandata n. 98.46.101801.10792303), è scaduto lunedì 9 giugno 2014 (art. 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC, a cui rinvia l’art. 31 LEF), mentre il reclamo è stato consegnato alla posta solo il 10 giugno 2014 (alle ore 10:57, v. adesivo sulla busta di trasmissione);

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

decide 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– – – Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; – Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).