Appeal Withdrawal Due to Enforcement Resolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant withdrew their appeal against a lower court decision concerning the provisional rejection of an opposition, having resolved the underlying enforcement issue by annulling the challenged executive writ. The court acknowledged the withdrawal as a unilateral renunciation constituting desistance, which mandates striking the case from the roll and generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs, although the appeal fee was reduced because the proceedings concluded without a decision on the merits, and no counterparty indemnity was awarded as the appeal had not been served for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Withdrawal Due to Enforcement Resolution: The court acknowledged the withdrawal as a unilateral renunciation constituting desistance, which mandates striking the case from the roll and generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs, although the appeal fee was reduced because the proceedings concluded without a decision on the merits, and no counterparty indemnity was awarded as the appeal had not been served for observations.
Parole chiave
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe case is struck from the roll due to withdrawal (desistenza).
The amount of the judicial fee is reduced because the appeal procedure ended without a decision on the merits.
The appellant is ordered to bear the judicial costs because the withdrawal is equivalent to losing the case.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.121 · Lugano 22 luglio 2014/jm · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 16/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 7 aprile 2014 da:
CO 1, CO 2, contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Giudice di pace;
preso
atto che con scritto 11 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite essendo
stato annullato;
ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere dalla lite;
ricordato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’ammontare della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
appurato che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;
rammentato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).