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14.2014.120 • TRAC TI 14.2014.120 Generato dall'IA

Enforcement Precept Opposition and Inadmissible Appeal Treated as Request for Written Decision

Numero d'incarto 14.2014.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a matter where an enforcement office issued an executive precept for the recovery of unduly received benefits based on a repayment order, and the debtor opposed it, leading the Justice of the Peace to definitively reject the opposition without issuing a written decision as permitted by law, the appellate court held that the debtor's subsequent filing of an appeal, instead of first requesting the written grounds as stipulated, constituted an inadmissible appeal, but would be treated as the formal request for a written decision, because only a reasoned decision is subject to appeal, and the lower court was further advised to correct its procedural notifications concerning appeal remedies and deadlines.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione d'esecuzione decisioni incidentali sentenze interpretative opposizione tardiva eccezione di incostituzionalità legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC

The appeal document was treated as a formal request for a written decision based on this article because the lower court decision was not reasoned.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This article, among others, was cited in the reasoning to indicate the correct authority to which the appeal should have been addressed.

art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC

These articles were cited in the reasoning regarding the correct time limit for appealing decisions rejecting opposition.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This article was cited in the reasoning to assess whether a federal appeal would be admissible based on the dispute value.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This article was cited in the reasoning regarding the possibility of a federal appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

This article was cited in the reasoning concerning the condition of 'fundamental importance of a point of law' for a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

This article was cited in the reasoning regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

This article was cited in the reasoning regarding the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article was cited in the reasoning to state the deadline for appealing to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 2 LTF

This article was cited in the reasoning regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

Art. 239 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning regarding the judge's faculty to issue a decision without written reasoning.

Art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC

This article was cited in the reasoning to explain that failure to request reasoning would be considered a waiver of appeal.

Art. 48b LOG

This article was cited in the reasoning indicating the capacity in which the single judge ruled.

Art. 64 LTF

While not explicitly cited in the dispositive, the decision explicitly states in order 2 that no court costs will be collected, which often relates to the application of cost/legal aid provisions, although no specific provision for cost exemption is listed in the dispositive orders 1 and 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.120 · Lugano 11 giugno 2014/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2014.47 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 27 marzo 2014 da:

CO 1 (rappr. dal RA 1) contro

RE 1

giudicando sul “reclamo” del 26 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2014 dal giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'294.–, indicando quale titolo di credito un “ordine di restituzione” del 20 settembre 2013 concernente prestazioni indebitamente percepite dal novembre 2012 al giugno 2013.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudicatura di pace del circolo della Navegna. Con decisione emessa il 16 maggio 2014 senza motivazione scritta il giudice di pace supplente ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

C. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera (CEF) con un “reclamo” del 26 maggio 2014, in cui si è limitata a rinviare alla motivazione presentata in prima sede con le sue osservazioni del 13 aprile 2014.

Considerando

in diritto: 1. Facendo uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella fattispecie il giudice di Pace supplente ha notificato la sua decisione senza motivazione scritta, ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata).

2. Nel caso specifico, la convenuta non risulta aver chiesto al giudice la motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge, ma ha da subito presentato reclamo, entro il termine di 10 giorni indicatovi. Ora, un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità superiore (Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC). Pertanto, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – in particolare ove si sia fondato, come nel caso in esame (dispositivo n. 4), su un’errata indicazione dei rimedi giuridici nella decisione impugnata – prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta nel senso dell’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (sentenza della CEF 14.2011.167 del 27 ottobre 2011, con rimandi). Di conseguenza, l’atto 26 maggio 2014 di RE 1 è irricevibile come reclamo ma va ritrasmesso al giudice di pace supplente quale richiesta di motivazione.

3. Onde evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il giudice di pace supplente è invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta, togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella fattispecie). Tale indicazione deve figurare solo nella decisione motivata, d’altronde non nel dispositivo ma in calce alla decisione (è un requisito di legge, non una decisione del tribunale). Si ricorda inoltre che il termine d’impugnazione delle sentenze di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo dev’essere indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami. A futura memoria, infine, si chiede alla Giudicatura di pace di considerare d’ufficio i ricorsi diretti contro decisioni emanate senza motivazione scritta quale richiesta di motivazione scritta.

4. Viste le particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare le spese processuali. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'294.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. Lo scritto 26 maggio 2014 di RE 1 è ritrasmesso al giudice di pace supplente del circolo della Navegna perché lo tratti quale formale richiesta di motivazione scritta della decisione SO.2014.47 del 16 maggio 2014.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; –Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del sostegno sociale, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).