Execution Opposition Appeal Moot Due to Withdrawal of Enforcement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed a claim against a lower court's decision that provisionally rejected an opposition to an execution order for a monetary debt. The appellate court found the appeal moot because the execution creditor subsequently withdrew the enforcement action, rendering the matter of provisional opposition unnecessary, and the creditor also assumed responsibility for the initial legal and publication costs. Consequently, the court struck the appeal from the record, deeming the matter resolved by the withdrawal of the underlying enforcement, and exceptionally waived the collection of any judicial fees for the appeal proceedings.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione dopo l’emanazione della sentenza. Stralcio della procedura di reclamo avviata dall’escusso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for striking the case from the roll when the proceeding terminates without a judge's decision.
Cited regarding the equitable distribution of costs for the present proceedings.
Cited in relation to the remedies available at the federal level (though deemed inapplicable due to the value in dispute).
Cited to confirm that the value in dispute does not meet the threshold for appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 14.2014.119 · Lugano 12 giugno 2014/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 122 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del circolo di Balerna promossa con istanza 25 febbraio 2014 da:
CO 1 CO 2 (entrambi rappr. dallo RA 2,) contro
CE 1 (1930-2013), già in Stabio (rappr. da RA 1,)
giudicando sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato da Comunione ereditaria fu Francesca Trochen contro la decisione emessa il 6 maggio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che statuendo con decisione del 6 maggio 2014, il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla comunione ereditaria CE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio a domanda di CO 1 e CO 1 per l’incasso di fr. 1673.– oltre accessori;
che il 22 maggio 2014 la convenuta ha interposto reclamo contro la predetta decisione segnalando in particolare che la parte istante aveva ritirato l’esecuzione l’8 maggio, assumendosi “la responsabilità per la copertura delle spese legali e di pubblicazione”;
che con l’estinzione dell’esecuzione, avvenuta effettivamente il 9 maggio 2014, la causa di rigetto dell’opposizione è diventata senza oggetto, non potendo l’esecuzione ad ogni modo essere continuata;
che anche la questione delle spese di prima sede risulta superata, avendone gli istanti – a detta della stessa reclamante – assunto la responsabilità;
che se il procedimento termina senza decisione del giudice, la causa dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, in CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);
che le spese del presente giudizio – comunque ridotte in caso di dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria) – andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che per economia di giudizio, e tenuto conto che la reclamante ha dichiarato di ritirare l’impugnazione qualora non fosse esente da tassa di giustizia (scritto del 10 giugno 2014), si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'673.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Notificazione a:
– RA 1, __________, __________; – RA 2, __________, __________;
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).