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14.2014.107 • TRAC TI 14.2014.107 Generato dall'IA

Enforcement of Settlement Agreement Upheld Despite Claim of Newly Discovered Facts

Numero d'incarto 14.2014.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant opposed an enforcement order based on a settlement agreement reached during a conciliation hearing, arguing the agreement was invalid due to newly discovered facts, but the court upheld the definitive rejection of the opposition because the enforcement procedure strictly assesses the existence of a valid enforceable title, which the formalized judicial settlement constituted, and the appellant failed to utilize the proper extraordinary remedy (revision) with a request for a stay of execution to challenge the settlement's validity against the enforcement action.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Identità fra l’escusso e il debitore. Transazione giudiziaria quale titolo definitivo dell’opposizione. Eccezione d’inefficacia

Parole chiave

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titolo esecutivo gestione del sinistro udienza di conciliazione sospensione dell'esecuzione omologazione della transazione validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 80 cpv. 2 cifra
5.2 Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art.
Art. 241 cpv. 1 CPC
Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid.

Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 375
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
DTF 139 III 447
DTF 139 III 133
Remedies Against Court-Approved Settlement and Discontinuance Order
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to impose the procedural costs of the appeal on the unsuccessful appellant (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2014.107 · Lugano 1 ottobre 2014 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 3 aprile 2014 da:

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 maggio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 maggio 2014 dal Giudice di pace supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. B), la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'076.85 oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2013 e di fr. 250.– senza interessi, indicando quale titolo di credito: *“Rückforderungsverfügung vom 05 März 2013, Brief Instanza di Conciliazione 20 März 2013, Gerichtsentscheid

17 April 2013, Gerichtsentscheid 05 Juni 2013, erste Mahnung 19 September 2013, letzte Mahnung 11 Dezember 2013”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 aprile 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 aprile 2014, cui sono seguite il 12 maggio 2014 quelle di parte istante.

C. Statuendo con decisione 21 maggio 2014, il “Vice” (*recte:* supplente) Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 13 giugno 2014, la CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 maggio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha considerato come valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione la transazione giudiziale intervenuta in occasione dell’udienza di conciliazione del 5 giugno 2013 tenuta dallo stesso giudice nella causa creditoria n. ____________________, in cui RE

1 – in rappresentanza della __________ (L__________) –, firmando il relativo verbale, si è impegnato a versare alla CO 1 fr. 2'000.– entro il 30 giugno 2013 e fr. 2'326.85 entro il 31 luglio 2013 a saldo dell’intero ammontare della pretesa fatta valere dalla Cassa.

3. Nel reclamo RE 1 sostiene, invero, richiamando altresì le sue osservazioni del 9 aprile 2014 presentate in prima sede, che la transazione giudiziale intervenuta fra le parti è invalida. Infatti egli afferma di essere venuto a conoscenza di fatti nuovi, a lui non noti al momento della sottoscrizione dell’accordo menzionato, che a suo parere rendono la transazione nulla.

4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Per quanto concerne il requisito d’identità tra escusso e debitore, nel verbale dell’udienza di conciliazione che funge da titolo di rigetto dell’opposizione quale parte debitrice dell’importo riconosciuto figura L__________ – per la quale è comparso RE 1 –, mentre il precetto esecutivo è diretto contro il reclamante personalmente. A tal proposito, ci si potrebbe interrogare se L__________, che non è iscritta nel registro di commercio, sia un’associazione o una ditta individuale e quali siano – di conseguenza – il ruolo e la posizione assunti in essa dal reclamante. Il quesito, tuttavia, può rimanere indeciso, ritenuto ch’egli non contesta di essere personalmente parte nella procedura di rigetto in oggetto né sostiene il contrario. È pertanto verosimile che L__________ sia una ditta individuale, di cui l’insorgente è il titolare. In definitiva, non vi sono quindi dubbi circa l’identità tra l’escusso indicato nel precetto esecutivo e nell’istanza e il debitore designato nel titolo.

5.2 Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art.

208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1). Nel caso di specie l’intesa raggiunta dalle parti all’udienza del 5 giugno 2013, debitamente verbalizzata dal Giudice di pace supplente (doc. D accluso all’istanza), soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva e passata in giudicato (come esplicitamente menzionato nel verbale), da valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo

– corrispondente a quello posto in esecuzione – che RE 1 si è impegnato a pagare in due rate, da tempo esigibili.

5.3 Entro i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione giudiziale può essere impugnata mediante revisione se la parte che ricorre fa valere che la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). Quale mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata, a meno che il giudice non differisca l’esecuzione della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2 CPC). La semplice contestazione della transazione è dunque insufficiente a impedire il rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2014.42 del 25 giugno 2014, consid. 5.2).

5.4 Nella fattispecie il reclamante sostiene che, a seguito della scoperta di rilevanti

fatti nuovi, l’accordo “in precedenza preso con il Giudice di pace” è necessariamente da considerarsi nullo. Egli, nondimeno, non documenta né peraltro sostiene di aver presentato una domanda di revisione contro la transazione e di aver eventualmente ottenuto dal giudice il conferimento dell’ef­fetto sospensivo. Come visto, la mera contestazione della transazione non ne inficia gli effetti, sicché il primo giudice ha correttamente rigettato in via

definitiva l’opposizione formulata dal reclamante. A scanso di equivoci, si ricorda che la presente procedura ha uno

scopo esclusivamente formale (v. sopra consid. 4) e non pregiudica le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere. Donde la reiezione del reclamo.

6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato alcuna domanda in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'326.85, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 380.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).