Appeal Against Refusal to Provisionally Revoke Execution Based on Insufficient Debt Acknowledgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the provisional revocation of an opposition filed against an execution order for CHF 4,439.80, based on an invoice related to terrain restoration work, but the lower court rejected the request, finding no valid title for revocation under the relevant execution law, which requires a clear, unequivocal recognition of debt by the debtor in a private document. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the appellant provided an invoice, correspondence, and estimates, there was no document signed by the opposed party acknowledging the claimed debt, thus failing to meet the strict requirement of Article 82, paragraph 1 of the Debt Collection and Bankruptcy Act for provisional revocation, although the appeal was deemed timely because the appellant reasonably relied on the lower court's erroneously stated appeal deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Appeal Against Refusal to Provisionally Revoke Execution Based on Insufficient Debt Acknowledgment: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the appellant provided an invoice, correspondence, and estimates, there was no document signed by the opposed party acknowledging the claimed debt, thus failing to meet the strict requirement of Article 82, paragraph 1 of the Debt Collection and Bankruptcy Act for provisional revocation, although the appeal was deemed timely because the appellant reasonably relied on the lower court's erroneously stated appeal deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the basis for granting a provisional rejection of opposition (rigetto provvisorio) through a private written acknowledgement of debt, which was central to the substantive dispute.
These articles govern the admissibility and procedure for filing an appeal (reclamo) to the appellate court.
This article was cited in relation to the allocation of procedural costs based on the outcome of the appeal.
This article was cited in relation to the allocation of procedural costs.
This article was cited in relation to the allocation of procedural costs.
This article determines the nature of the decision that was subject to the appeal (procedura sommaria).
Testo completo
Incarto n. 14.2014.10 · Lugano 6 febbraio 2014 EC/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 2013 da
RE 1 contro
CO 1
tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/18 novembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 4'439.80 oltre interessi;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________ con sentenza 21 dicembre 2013 ha così deciso:
*“1. L’istanza è respinta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è mantenuta in via provvisoria per fr. 4'409.80 oltre interessi al 5% dal 22.08.2013 + tasse di richiami di fr. 30.- e fr. 95.15 di spese esecutive.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 40.- è a carico della parte istante.*
*3 e 4 omissis”.*
Decisione
impugnata dall’istante che con reclamo del 17 gennaio 2014 ha postulato l’accoglimento della sua istanza di rigetto dell’opposizione;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con precetto esecutivo n. __________ del 14/18
novembre 2013 dell’ufficio esecuzione e fallimenti di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 4'439.80 oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “fattura del 23.07.2013; tassa
richiami”;
che interposta tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 28 novembre 2013 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che l’istante fonda la propria pretesa sulla fattura da lui trasmessa in data 23 luglio 2013 all’escussa per l’esecuzione delle opere di ripristino e sistemazione di un proprio terreno nel Comune di __________, che si sarebbero rese necessarie a seguito di scoscendimenti di materiale causati da opere eseguite dall’escussa medesima;
che con osservazioni 12 dicembre 2013 CO 1 si è opposta all’istanza, argomentando che le richieste dell’istante per presunti danni sarebbero totalmente infondate;
che con decisione 21 dicembre 2013, cui è seguita la motivazione del 30 dicembre 2013, il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l’istanza, ritenendo che l’istante non abbia prodotto alcun titolo legittimante il rigetto dell’opposizione;
che con reclamo 17 gennaio 2014 RE 1 ha postulato l’accoglimento dell’istanza con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per le osservazioni;
che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che, trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) dalla notificazione della decisione impugnata o dalla notificazione a posteriori della motivazione;
che in considerazione della data della motivazione della decisione, risalente al 30 dicembre 2014, il rimedio consegnato alla posta il 16 gennaio 2014 parrebbe tardivo e quindi inammissibile;
che nel caso di specie, nel dispositivo n. 3 della motivazione data il 30 dicembre 2013 alla sentenza impugnata del 21 dicembre 2013, il giudice di pace ha però erroneamente indicato in 30 giorni il termine di impugnazione;
che di principio la parte laica non rappresentata nella procedura può fare affidamento sull’indicazione datagli dal giudice, eccezion fatta quando essa si è resa conto o quando essa era in grado di scoprire l’errore grazie alle sue conoscenze giuridiche (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 1059-1060 e rif. ivi);
che nel caso di specie non risulta che RE 1 sia giurista o disponga altrimenti delle conoscenze necessarie per permettergli di trovare la norma di legge pertinente e d’intepretarla;
che per questo motivo, avendo il procedente rispettato il termine di 30 giorni indicatogli dal primo giudice, il reclamo va considerato tempestivo;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti);
che la dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5 con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio del’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989. p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; (Gilliéron Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.
68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s);
che in concreto agli atti vi sono una fattura del 23 luglio 2013 inviata dal procedente all’escussa, lo scambio di corrispondenza intervervenuto sia con l’escussa sia con la __________, un preventivo di massima riguardante le opere di sistemazione e pulizia del fondo dell’istante nonché una documentazione fotografica;
che non v’è però alcun documento sottoscritto dall’escussa con il quale essa riconosce le pretese del procedente, sicché la documentazione prodotta non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in esecuzione;
che da quanto precede discende la reiezione del reclamo;
che le spese processuali seguono la soccombenza mentre non si assegnano indennità alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per le osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a, 309, 319 segg., CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 100.- relative alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4’439.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).