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14.2013.96 • TRAC TI 14.2013.96 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 14.2013.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a lower court's rejection of their bankruptcy petition against a debtor, arguing that their filing, based on an unsatisfied execution order, was timely under the fifteen-month statutory limit, as the period was suspended pending the resolution of the debtor's objection to the enforcement order. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day appeal period following the lower court's decision notification, regardless of the substantive merits regarding the validity and timeliness of the underlying bankruptcy filing.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 166 cpv. 2 LEF, Art. 142 cpv. 1 CPC, art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day appeal period following the lower court's decision notification, regardless of the substantive merits regarding the validity and timeliness of the underlying bankruptcy filing.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo domanda di fallimento notificazione della decisione opposizione tardiva tempestività dell'istanza di ricusazione preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

Cited in order 2 to establish that costs follow the event (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.96 · Lugano 26 giugno 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 30 maggio 2013 da

RE 1 rappresentata da RA 1

contro la decisione emanata il 16 maggio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di fallimento (SO.2013.155) da lei promossa con istanza di fallimento del 10 gennaio 2013 contro

CO 1

preso atto che con scritto del 10 giugno 2103 la convenuta ha comunicato a questa Camera di avere proceduto al saldo dell’esecuzione alla base dell’istanza di fallimento;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con istanza del 10 gennaio 2013 RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento del debito di cui al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano per fr. 10'449.45 oltre interessi e spese;

che con decisione del 16 maggio

2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti non éstata prodotta alcuna decisione che permetta di

verificare la validità del precetto esecutivo notificato l’11 luglio 2011 quanto alla decorrenza del termine di 15 mesi per chiedere il fallimento di cui all’art. 166 cpv. 2 LEF;

che contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo del 30 maggio 2013, ritenendo che la domanda di fallimento sia stata inoltrata entro il termine di 15 mesi decorrente dalla notificazione del precetto esecutivo, termine rimasto sospeso dal 2 luglio 2011 fino al 21 novembre 2012, ossia dalla domanda di rigetto dell’opposizione fino alla sua definizione giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF);

che chiamato a esprimersi sul reclamo, la parte convenuta è rimasta silente (il 10 maggio 2013 essa - come visto - ha nondimeno comunicato a questa Camera di avere proceduto al saldo dell’esecuzione);

che secondo l’art 174 cpv. 1 primo periodo LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;

che tale termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che inoltrato il 30 maggio 2013 contro una decisione emanata il 16 maggio 2013 e notificata/recapitata alla parte istante il 17 maggio successivo, il reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere dal giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC) per venire a scadere lunedì

27 maggio 2013 - è tardivo e, pertanto, inammissibile;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono poste carico della reclamante.

3. Notificazione a:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).