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14.2013.92 • TRAC TI 14.2013.92 Generato dall'IA

Appeal Against Rejection of Objection to Execution Based on Italian Judgment Under Appeal

Numero d'incarto 14.2013.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested a lower court's decision which granted the definitive rejection of their objection to a writ of execution based on an Italian court judgment, arguing that the rejection was premature because the Italian judgment was under appeal and that the procedural requirements for recognition under the Lugano Convention (CLug) were not fully met, particularly regarding an explicit declaration of executiveness in the operative part of the decision or the need for a stay of execution. The appellate court reasoned that since the creditor only requested the recognition *incidentally* within the procedure for definitive rejection of the objection, the judge was not required to issue a separate principal declaration of executiveness, as the underlying Italian decision was deemed executory in Switzerland based on the submitted documents, and furthermore, the appellant's requests for a stay of execution or security, raised for the first time on appeal, were inadmissible under the prohibition of new arguments (*nova*).

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione con contestuale richiesta di exequatur in via incidentale (pregiudiziale) di un decreto ingiuntivo italiano. Richieste di sospensione rispett. prestazione di una garanzia giusta la CLug (2007) inammissibili poiché presentate solo in sede di reclamo

Parole chiave

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convenzione di Lugano censure procedurali dispositivo della sentenza dichiarazione di esecutività decisione incidentale impugnabile allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 84
63 CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 cpv. 1 lett. a CPC

Cited in the preamble to justify the admissibility of the appeal (reclamo) against the first-instance decision.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble, and implicitly used to reject arguments regarding new evidence (nova) and untimely requests (suspension and guarantee).

art. 80 LEF

Cited in the preamble, establishing the main legal ground for seeking final dismissal of opposition based on an enforceable judicial decision.

art. 38 segg. CLug

Cited in the preamble, referencing the provisions concerning the recognition and execution of foreign decisions used as the basis for the ruling.

art. 95 segg. CPC

Cited in the preamble regarding the rules governing costs.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the preamble in relation to court fees in the context of the final decision on costs.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used in order 8 to assign court costs and indemnity for legal fees to the losing party (the appellant).

art. 95 cpv. 2 CPC

Cited in the preamble, establishing the basis for determining court fees.

art. 95 cpv. 3 CPC

Cited in the preamble, establishing the basis for ordering compensation for legal fees (ripetibili).

art. 81 LEF

Cited in the preamble, relating to exceptions that can be raised against enforcement based on the Lugano Convention.

art. 32 e 33 CLug

Cited in the preamble, regarding the scope of the Lugano Convention relevant to the decision on enforceability.

art. 46 CLug

Cited in the preamble, concerning the appellant's request for a security deposit (garanzia), which was rejected.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in order 8 to determine the relevant value for a potential appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 e segg. LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section to indicate the possibility of recourse to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the preamble and order 8 concerning the calculation/imposition of costs.

Regolamento sulle ripetibili

Cited in the preamble as the basis for ordering compensation for legal fees (ripetibili).

LTF

Cited in the preamble and the remedies section, relating to the Federal Tribunal.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive (orders 1-3), although it relates to costs at the Federal Tribunal level. Since only provisions explicitly cited in orders 1, 2, or 3 should be included, this specific provision is excluded.

art. 64 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive (orders 1-3) and is thus excluded.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.92 · Lugano 11 settembre 2013 SL/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

vicecancelliera: · Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 15 gennaio 2013 da

CO 1 (patrocinata dall’ PA 2) contro

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1)

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 26/28

novembre 2012 dell’UE __________ previo, in via incidentale, il riconoscimento e la dichiarazione d’esecutività in Svizzera della sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________ (Italia), __________, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del

28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale;

sulla quale istanza il Pretore __________, con decisione 13 maggio 2013 (inc. SO.2013.172), ha così stabilito:

*“1. L’istanza è accolta *e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato precetto

esecutivo.*

2.*Le tasse di giustizia di fr. 500.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di ripetibili.*

3.*omissis.”*

Decisione impugnata dalla convenuta che con reclamo 27 maggio 2013 ne postula la riforma nel senso di annullare, in quanto irregolare, il dispositivo e, in via principale, di respingere l’istan­za di rigetto definitivo dell’opposizione,

in via subordinata di sospendere il giudizio sull’i­stanza di exequatur e di rigetto definitivo dell’opposizione fino alla conclusione della

vertenza d’appello pendente in

Italia e, in via ancor più subordinata, di obbligare l’istante a prestare una garanzia in contanti o bancaria del valore di

fr. 150'000.–, in tutti i casi protestate tasse, spese e ripetibili;

richiamata la decisione presidenziale del 28 maggio 2013 con cui al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo contestualmente richiesto;

preso

atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 11 giugno 2013 l’istante ha proposto la reiezione del

reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 26/28 novembre 2012 dell’UE __________, l’CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 145'689.– oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2012, ovvero pari a € 120'951.73 al tasso di cambio di quel giorno. Quale titolo di credito l’istante ha indicato: *“Credito accertato dal decreto ingiuntivo no 18770/2008 del 09.07.2008 del Tribunale di __________ e della sentenza no 12611 del 31.10.2011 del Tribunale di __________, oltre accessori”* (doc. G). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con, a titolo incidentale, la dichiarazione di exequatur della sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________.

B. L’istante fonda la sua pretesa sulla sentenza n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale di __________ (doc. C), che ha respinto l’opposizione interposta dall’escussa contro il decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile/9 luglio 2008 del medesimo tribunale

(doc. B), emesso in relazione a un credito per onorario – credito capitale di € 102'874.90 (al netto di interessi, spese

legali e di giudizio, onorario e IVA) – per prestazioni di patrocinio e assistenza legali svolte dalla creditrice a favore della convenuta. La procedente ha indicato che l’importo di cui alla citata sentenza civile

era, tenuto conto degli accessori, quantificabile in € 135'061.36, ossia fr. 162'684.–, a cui andavano aggiunti interessi al

5% dal 20 dicembre 2007. E, dato che l’importo posto in esecuzione era finanche inferiore e che gli interessi di mora decorrevano dal 19 giugno 2012, nulla ostava al rigetto

definitivo dell’opposizione. L’istanza è stata integrata con l’attestato di cui all’art. 54 CLug che dichiara esecutiva la citata sentenza (doc. D), due

estratti comprovanti il tasso di conversione €/CHF validi al 22 novembre 2012 (doc. E ed E1), la domanda di esecuzione 23 novembre 2012 (doc. F) e la procura (doc. A).

C. All’udienza di

discussione tenutasi il 13 maggio 2013 l’istante ha confermato la sua domanda. La convenuta vi si è opposta ritenendola prematura, in quanto la

sentenza civile italiana è stata impugnata davanti alla Corte d’Appello __________. In sede di replica l’istante ha obiettato che come tale quell’appello non ne sospendeva l’esecutività, e che non risultava che la

Corte adita avesse emesso un provvedimento di sospensione. L’interessata ha inoltre rilevato che la controparte non si era avvalsa di eccezioni proponibili giusta l’art. 81 LEF e la CLug. Dal canto suo in duplica la convenuta ha rinviato per analogia all’applicazione dei principi processuali validi in Svizzera dove, in procedura ordinaria, ad un appello veniva di norma concesso l’effetto sospensivo.

D. Con decisione 13 maggio 2013 il Pretore __________, ha accolto l’istanza nel senso di rigettare in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escussa. Stabilito che l’esame sull’exequatur era da eseguire in via pregiudiziale giusta la CLug, il Pretore ha accertato che il decreto ingiuntivo e la sentenza civile italiana erano stati prodotti in copia conforme all’ori­ginale con l’attestazione che dichiara quest’ultima esecutiva. Ciò posto, la convenuta non aveva eccepito alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 34 CLug. L’appello pendente in Italia poi non infirmava l’esecutività della sentenza e non risultava che l’effetto sospensivo fosse stato successivamente conferito. Nulla ostava dunque all’accoglimento dell’istanza.

E. Con il presente reclamo la convenuta postula la riforma della decisione pretorile nel senso di annullarne per irregolarità il dispositivo respingendo l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione. In via subordinata chiede che la stessa sia sospesa fino alla definizione della procedura d’appello in corso in Italia o, quantomeno, che sia ordinata all’istante la prestazione di una garanzia in contanti o bancaria del valore di fr. 150'000.–. A sostegno delle sue argomentazioni la reclamante lamenta la lesione degli art. 37, 38 e 46 CLug. Della risposta al reclamo della procedente si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

La decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per la relativa risposta al reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). In relazione alla tempestività dell’impugnazione l’istante si rimette all’esame di questa Camera (risposta al reclamo, pag. 2

nel mezzo). Ciò detto, proposto il 27 maggio 2013 a fronte di un giudizio datato e notificato il 13 maggio 2013 ma recapitato il giorno 15

(“Tracciamento degli invii” del 31 maggio 2013), il reclamo ossequia il termine di dieci giorni per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, ed è perciò ammissibile. Altresì ricevibili sono le osservazioni dell’11 giugno 2013, il reclamo essendo stato notificato il 4 giugno 2013.

2. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che non sono ammessi *nova* (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012. 172 consid. 4). Risulta così a priori irricevibile il nuovo scritto prodotto davanti a questa Camera quale doc. 5, mentre i doc. 3 e 4 che accompagnano il reclamo e che già fanno parte del fascicolo processuale saranno, se necessario, menzionati con la relativa classificazione impiegata in prima sede. Sono per contro ammissibili la copia della decisione pretorile (doc. 2) e la procura (doc. 1). D’altra parte, prodotta la prima volta davanti a questa Camera, la documentazione trasmessa dall’istante il 7 luglio 2013 risulta irricevibile e va quindi estromessa dall’incarto.

3. Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

3.1. Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore per la Svizzera la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), che ha sostituito la precedente e omonima Convenzione del 16 settembre 1988 (CL, RU 1991 2436).

3.2. Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere pronunciate in merito ad *azioni avviate all’estero* dopo la sua entrata in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012. 79 consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nella sentenza civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________ ha preso avvio con l’*“opposizione”*

24 ottobre 2008 (doc. C pag. 1 nel mezzo) interposta dall’escussa al decreto ingiuntivo 28 aprile 2008 (depositato il 9 luglio 2008 e notificato a mezzo posta il 1° agosto 2008: doc. B pag. 6 e 7), e quindi prima dell’entrata in vigore della CLug sia in Italia (il 1° gennaio 2010) che in Svizzera (il 1° gennaio 2011). Di modo che, come tale, la fattispecie in esame rientrerebbe nel campo di applicazione della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988.

3.3. Nondimeno, giusta l’art. 63 n. 2 CLug, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato d’origine prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo III in due ipotesi alternative (lett. a/b), segnatamente se nello Stato d’origi­ne l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in que­st’ul­timo Stato che nello Stato richiesto, della Convenzione del 16 settembre 1988 (lett. a). Come risulta esplicitamente dal testo della seconda cifra, entrambe queste eccezioni al principio della prima cifra presuppongono che la *decisione* da delibare sia stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova convenzione nello Stato di origine *e* – in considerazione della sistematica dell’art. 63 CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84 consid. 2.1). Ciò è il caso in concreto. In quanto emessa e pubblicata il 21 ottobre 2011 la sentenza civile italiana è successiva – come visto (sopra, consid. 3.2) – all’entrata in vigore della CLug in Italia e in Svizzera. Visto poi che l’atto di *“opposizione”* è del 24 ottobre 2008 (sopra, consid. 3.2), l’azione che ne è stata all’origine

è indubbiamente posteriore all’entrata in vigore della (vecchia) Convenzione di Lugano del 1988, che per l’Italia risale al 1° dicembre 1992 e per la Svizzera al 1° gennaio

1992. Realizzandosi una delle (due) eccezioni al principio di applicabilità della Convenzione del 1988 pertanto, l’esame dell’exe­quatur della sentenza italiana resta così sorretto dalla Convenzione del 2007 (art. 32 segg. CLug), come ritenuto dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 nel mezzo).

3.4. In sé, ove il creditore chieda il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via incidentale nel quadro della procedura di rigetto se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; infra consid. 4). Come puntualmente rilevato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto), nel presente caso figura agli atti la copia conforme all’originale della sentenza civile n. 12611/2011 del 21 ottobre 2011 del Tribunale __________ (doc. B pag. 5 e ultima pagina) provvista della dichiarazione di esecutività secondo l’art. 54 CLug rilasciata l’11 dicembre 2012 (doc. D). Al riguardo il primo giudice ha segnatamente precisato che l’appello di cui al doc. 1 non la invalidava e che l’escussa non aveva preteso che al medesimo fosse stato concesso effetto sospensivo (decisione impugnata, pag. 4 verso l’alto), conclusione che in questa sede non è affatto contestata. La sentenza respinge poi l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 18770/2008 del 28 aprile 2008 altresì prodotto in copia (ricostruita con ordinanza 19 aprile 2012: doc. B pag. 1 in basso) conforme all’originale. Di modo che, sotto questo profilo, il giudizio impugnato non può che essere confermato.

4. Invero, la reclamante rimprovera al Pretore un’applicazione errata dell’art. 38 CLug poiché il dispositivo della decisione impugnata non comprende l’esplicita dichiarazione di esecutività della sentenza civile 21 ottobre 2011 del Tribunale __________. A suo dire tale omissione osta alla pronuncia del rigetto definitivo dell’op-posizione e impone di annullarla per irregolarità con conseguente reiezione dell’istanza (reclamo, pag. 4 seg. n. 1 in basso). Ma invano.

4.1. A differenza di quanto lascia sottintendere l’interessata, il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto a statuire in via principale (e non solo pregiudiziale) sull’esecutività della decisione estera prodotta quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, a meno che l’istante abbia formulato un’esplicita conclusione in tal senso e che il giudice sia competente anche per statuire su siffatta conclusione, fermo restando poi l’ossequio della procedura prevista dalla Convenzione di Lugano (CEF

28 settembre 2012 inc. 14.2012.120 consid. 6; FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; Staehelin/Bopp, in: Stämpflis Handkommentar,

Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., Berna 2011, n. 22 ad art. 38; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen,

Basilea 2011, n. 308 e n. 335 ad art. 38). Ciò detto, la massima dispositiva non consente al giudice adito di concedere più di quanto richiesto (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 312 ad art. 38), riservata nondimeno la facoltà di rimediare a eventuali dubbi o contraddizioni – dandosi il caso – nell’ambito della procedura d’interpello (art. 56 CPC, cui rinvia Staehelin/Bopp, op. cit., n. 25 ad art. 38 e nota 51).

4.2. Ora, nel caso concreto, la procedente ha espressamente indicato che la domanda di exequatur contenuta nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione era proposta a mero titolo incidentale (istanza, pag. 1 e pag. 3 n. 10). Vero è che le richieste di giudizio accennano anche ad una dichiarazione di exequatur della sentenza civile

italiana (istanza, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto), potendo finanche lasciare ipotizzare (ma non necessariamente: Hofmann

/Kunz, op. cit., n. 309 ad art. 38) che la richiesta di esecutività fosse altresì formulata a titolo principale. Ciò non toglie che all’udienza di contraddittorio cui hanno partecipato entrambe le parti, l’istante si è limitata a confermare *“la domanda di rigetto dell’opposizione sulla scorta della documentazione già agli atti”* (verbale, pag. 1 nel mezzo). Comunque sia l’eventuale interesse a censurare l’assenza della dichiarazione di esecutività sarebbe semmai spettato alla parte creditrice giacché è lei che, scegliendo di seguire la via della procedura incidentale di exequatur nel contesto di una domanda di rigetto definitivo dell’op­posizione, di fatto ha rinunciato ad avvalersi delle prerogative e dei privilegi procedurali che le accordava la CLug (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3). Sotto questo profilo notasi del resto che, ancora davanti a questa Camera, l’istante riconferma di avere optato per la procedura incidentale di exequatur nell’ambito del rigetto (osservazioni, pag. 3 nel mezzo ad 1). Nelle circostanze così descritte il Pretore non è incorso in una errata applicazione dell’art. 38 CLug. Laddove si duole di un dispositivo irregolare, la censura è così infondata e va respinta.

5. La reclamante chiede in applicazione dell’art. 37 CLug che la decisione pretorile sia sospesa fino alla definizione della procedura di appello in corso avverso la sentenza civile

21 ottobre 2011 davanti alla Corte d’appello __________, poiché in quel contesto sarebbe altamente probabile un accoglimento delle sue contestazioni e, d’altra parte, la relativa domanda di sospensione dell’esecutorietà della sentenza non è ancora stata decisa (reclamo, pag. 5 n. 2). Così proposta la richiesta è nondimeno irricevibile. L’istante non ha in effetti presentato una domanda di riconoscimento ai sensi dell’art. 33 n. 3 CLug, che oltretutto nemmeno si sarebbe conciliata con

la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 38), bensì – come visto

(sopra, consid. 4) – una domanda di exequatur a titolo pregiudiziale secondo gli art. 38 segg. CLug (istanza, pag. 1). Sotto questo profilo era semmai ipotizzabile una sospensione giusta l’art. 46 n. 1 CLug che tuttavia, trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione con contestuale esame pregiudiziale dell’exequatur di una decisione estera, l’interessata avrebbe dovuto proporre già in occasione dell’udienza di discussione dinanzi al Pretore (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 46; Schu­ler, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Basilea 2011, n. 3 e 4 ad art. 37 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 143 ad art. 46), ma negli atti non vi è alcuna traccia di una siffatta richiesta. Certo, l’escussa ha rinviato ad un’applicazione analogica dei principi procedurali svizzeri in materia di effetto sospensivo a sostegno di un’ipotetica decisione di sospensione favorevole della Corte d’Appello __________. Manca però una puntuale conclusione, visto che l’interessata si è invero limitata a postulare la *“conseguente reiezione dell’istanza”* (verbale, pag. 2). In quanto formulata per la prima volta davanti a questa Camera, la domanda di sospensione non è quindi proponibile per il divieto dei *nova* sancito dall’art.

326 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 2). Al riguardo il reclamo va dichiarato inammissibile.

6. Giusta l’art. 46 n.

3 CLug la reclamante rivendica, in alternativa, la pronuncia a carico dell’istante dell’obbligo di prestare una garanzia (in contanti o bancaria) per un corrispondente importo di fr. 150’000.– (reclamo, pag. 6 n. 3). Ma, così come un’eventuale sospensione ai sensi dell’art. 46 n. 1 CLug, la relativa richiesta andava già presentata al Pretore (sopra, consid. 5). Non essendo stato questo il caso nella fattispecie in esame, una volta di più la censura risulta irricevibile per effetto dell’art.

326 cpv. 1 CPC.

7. In aggiunta a quelle previste al cpv. 1 (estinzione del debito, proroga del termine di pagamento e intervenuta prescrizione del pagamento), giusta l’art.

81 cpv. 3 LEF l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla Convenzione di Lugano (FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. In linea di massima, il giudice esamina solo le censure espressamente formulate dall’escusso (Gil­liéron, op. cit., n. 104 ad art. 81), a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). In concreto il Pretore ha appurato che nessuno dei motivi di rifiuto erano dati nella fattispecie (decisione impugnata, pag. 4 verso l’altro). In proposito la reclamante non solleva contestazioni. Motivo per cui la questione non merita ulteriore disamina.

8. Per quanto ricevibile il reclamo va quindi respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. La tassa di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) oltre all’obbligo di rifondere un’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Ai fini dell’indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145’689.–.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e

81 LEF, 32 e 38 segg. CLug, 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, Regolamento sulle ripetibili e la LTF;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 800.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 1’200.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– PA 1; – PA 2.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 145’689.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).