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14.2013.84 • TRAC TI 14.2013.84 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Declaration Over Timely Debt Payment

Numero d'incarto 14.2013.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a bankruptcy declaration sought due to non-payment of a debt, where the lower court declared bankruptcy effective the following day at 10:00 AM, despite the debtor producing proof of full payment to the enforcement office at 9:14 AM on the same day the declaration became effective. The court reasoned that the payment made before the specified time of the bankruptcy's opening, even if occurring after the judgment on the previous day, constituted a provable settlement of the debt under the relevant law, thus warranting the annulment of the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 175 LEF, Art. 175 cpv. 2 LEF, art. 48 OTLEF; Appeal of Bankruptcy Declaration Over Timely Debt Payment: The court reasoned that the payment made before the specified time of the bankruptcy's opening, even if occurring after the judgment on the previous day, constituted a provable settlement of the debt under the relevant law, thus warranting the annulment of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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estinzione del debito apertura del fallimento esecuzione in via di fallimento comminatoria di fallimento annullamento della dichiarazione di fallimento credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 60 III 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

This provision was explicitly cited as the ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy decision.

art. 48 OTLEF

This provision was cited in relation to the imposition of the court fee for the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited in relation to the imposition of the court fee for the first instance.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited regarding the cost allocation for the first instance proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.84 · Lugano 12 giugno 2013 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 22 maggio 2013 di

RE 1, __________ patrocinato dall’__________

contro la decisione emanata il 15 maggio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di fallimento (inc. n. SO.2012.5419) promossa nei suoi confronti con istanza del 27 novembre 2012 da

CO 1, __________

richiamata la disposizione ordinatoria presidenziale del 23 maggio 2013 con la quale al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale, esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano l’CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 388.30 oltre accessori, dedotti

eventuali acconti;

che all’udienza di discussione del 24 aprile 2013 il convenuto non è comparso.

che con decisione del 15 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 16 maggio 2013 alle ore 10.00.

che con il reclamo RE 1 asserisce

di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta del 16 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 591.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C);

che alla procedente il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato;

che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC;

che le parti possono avvalersi di

fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (*pseudonova o nova* impropri), mentre ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF) (*nova* propri);

che *pseudo-nova* ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, avveratisi già anteriormente all’apertura del fallimento, possono essere fatti valere illimitatamente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 14 ad art. 174);

che è invece possibile far valere

fatti nuovi in senso proprio, limitati ai casi previsti dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, solo quando il primo giudice ha aperto il fallimento (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 20 ad art. 174);

che secondo l’art. 175 LEF il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato e che il giudice stabilisce tale momento nella sentenza;

che il Tribunale federale, essendo a conoscenza che alcuni giudici del fallimento aggiornano l’effetto della loro decisione di anche 24 ore dopo la sua pronuncia – pratica che è stata giudicata incongrua – ha ritenuto che le autorità dell’esecuzione e del fallimento devono considerare come momento dell’apertura del fallimento, il momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché questa decisione è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna

2001, n. 10 ad art. 175; CEF sentenze del 25 agosto 2010 inc. 14.2010.66 consid. 1, 18 dicembre 2009 inc. n. 14.2009.96 consid. 1 e 5 aprile 2011 inc. 14.2011.49 consid. 1);

che il reclamante ha prodotto una ricevuta del 16 maggio 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 591.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C);

che secondo informazione del predetto ufficio il versamento è avvenuto alle ore 09.14 del 16 maggio 2013;

che

nel presente caso il Pretore ha dichiarato il fallimento con decisione del 15 maggio 2013 stabilendone l’apertura, ai sensi dell’art. 175 cpv. 2 LEF, per il giorno

seguente, ossia il 16 maggio 2013 alle ore 10.00;

che questo termine costituisce il momento determinante per il reclamante per potersi avvalere, anteriormente, di *pseudo nova* ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF e posteriormente, di *nova* propri ai sensi dell’art. 174 cpv.

2 LEF;

che il pagamento dell’esecuzione in oggetto effettuato dal reclamante il 16 maggio 2013 alle ore 09.14 costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente all’apertura del fallimento ai sensi dell’174 cpv. 1 LEF, per cui il fallimento di RE 1 può essere annullato;

che la tassa di giustizia va posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), così come le spese dell’Ufficio fallimenti, mentre non si assegnano indennità alla controparte, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni;

per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento del 16 maggio 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2012.5419), nei confronti di AP 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di AP 1.

III. Notificazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).