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14.2013.73 • TRAC TI 14.2013.73 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement of Direct Federal Taxes Rejected for Lack of Permissible Grounds

Numero d'incarto 14.2013.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed a timely appeal against a lower court decision that definitively rejected their opposition to an enforcement order for direct federal taxes amounting to CHF 33,428.10, based on a final tax assessment decision. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to raise any permissible grounds for appeal—such as erroneous application of law or manifestly incorrect findings of fact—and merely stated an intention to submit documents later to prove a lower taxable income, which does not override the definitive nature of the executive title under enforcement law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta federale diretta stabilita sulla base di una tassazione d'ufficio. Reclamo insufficientemente motivato

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione della tassazione fiscale imposta diretta accordo fiscale preliminare legittimazione a ricorrere eccezione di incostituzionalità presupposti legali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

Costs related to the outcome of the proceedings are imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.73 · Lugano 27 maggio 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 29 aprile 2013 di

RE 1

contro la decisione emanata il 18 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. SO.2013.825) promossa nei suoi confronti con istanza del 21 febbraio 2013 dallo

CO 1 rappresentato dall’RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro

10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata;

che inoltrato il 29 aprile 2013 contro una decisione notificata/recapitata il 19 aprile 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo profilo ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, né, comunque sia, avrebbe potuto spingersi sino a tanto;

che con l’impugnata decisione il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, accogliendo l’istanza

21 febbraio 2013 dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, notificatogli il 28 novembre 2012 per il pagamento di fr. 33'428.10.- oltre interessi e spese;

che egli ha ritenuto che la documentazione esibita dal procedente e posta alla base del procedimento esecutivo, ossia la decisione di tassazione dopo reclamo per l’imposta federale diretta (IFD) 2009 del 25 gennaio 2012 per complessivi fr. 33'428.10, debitamente attestata come passata in giudicato (doc. C), accompagnata dall’estratto conto e conteggio degli interessi di ritardo al 6 gennaio 2013 (doc. B), costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, per poi rilevare che l’escusso non ha addotto alcuna valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF, la richiesta di sospensione formulata dallo stesso convenuto con le proprie osservazioni all’istanza non potendo essere ammessa, siccome incompatibile con i principi di celerità che informano la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, tenuto del resto conto che, in ogni modo, l’esecuzione si fonda su una decisione di tassazione, dopo reclamo, passata in giudicato, contro la quale non risulta essere pendente una domanda di revisione, di modo che essa è definitiva;

che nel reclamo il convenuto sorvola tali considerazioni, asserendo solo che è sua intenzione, al più tardi entro il 31 maggio 2013, trasmettere all’ufficio esazione e condoni i documenti che comprovano che la tassazione d’ufficio non corrisponde alla reale situazione imponibile (ben inferiore);

che tale suo intendimento non può però ostacolare la decisione impugnata, che il primo giudice ha preso applicando correttamente sia l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, secondo cui sono parificate alle decisioni giudiziarie (esecutive) suscettibili di legittimare il creditore a chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni di autorità amministrative svizzere, segnatamente le decisioni dell’autorità fiscale passate – come nel caso in esame – in giudicato, sia l’art. 81 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito è fondato, tra l’altro, su una decisione esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (il che non è avvenuto);

che in definitiva il reclamo sfugge perciò a disamina e va pertanto giudicato inammissibile;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 48,

61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 33'428.10, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).