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14.2013.63 • TRAC TI 14.2013.63 Generato dall'IA

Enforcement Opposition Rejection Based on Tax Assessment Validity

Numero d'incarto 14.2013.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought the definitive rejection of the opposition to an enforcement order for an unpaid cantonal tax debt of CHF 706.85, which was initially granted by the Justice of the Peace based on the finalized tax assessment, despite the debtor's appeal arguing for a tax remission or, alternatively, installment payments due to financial hardship. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor failed to contest the validity of the enforcement title (the tax assessment) as required by law for definitively rejecting an opposition under Article 81 LEF; instead, the request for installment payments concerns the execution phase and is outside the scope of the court's review in this context.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell'opposizione. La richiesta di rateizzare il pagamento d'imposta a causa di una situazione finanziaria precaria, sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto e va semmai rivolta agli uffici competenti

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale validità dell'esecuzione debiti fiscali pagamenti rateali esame della situazione economica remissione del debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 80 e 81 LEF

These articles formed the substantive legal basis cited by the court for rejecting the opposition, even though the appeal itself was declared inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning section regarding the imposition of costs, but since the court ultimately decided not to collect costs, it is considered in relation to the cost order.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.63 · Lugano 22 aprile 2013 FP/ls/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 1° marzo 2013 dallo

CO 1 rappresentato dall’RA 1 contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti, notificato in data 14 agosto 2012 per il pagamento di fr. 706.85 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal giudice di pace __________ con decisione dell’8 aprile 2013 (inc.

07 SO/13),

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 16 aprile 2013;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 13/14.8.2013 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 706.85 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito

“Imposta cantonale 2010 + interessi 2.5% dal 01.08.2011, 1) Imposta cantonale 2010, 2) interessi aggiornati sino al 06.08.2012, 3) Tassa di diffida (31.10.2011”);

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 1. marzo 2013 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace __________, allegando la decisione di tassazione emanata il 29 aprile 2011 dall’Ufficio di tassazione – con l’attestazione del suo passaggio in giudicato – che ha stabilito in fr. 706.85 l’imposta cantonale (IC) 2010 sul reddito a carico del contribuente (doc. C) e il conteggio aggiornato al 3 febbraio 2013 relativo al saldo dell’imposta (doc. D);

che chiamato a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 27 marzo 2013 il convenuto ha asserito di avere in data 22 ottobre 2012 chiesto il condono dell’imposta, allegando lo scritto 15 marzo 2013 della Divisione delle contribuzioni, Servizio condoni, con il quale essa – riferendosi al suo reclamo del 4 gennaio 2013 contro la decisione di condono del 5 dicembre 2012 (Imposte cantonali 2009/2011) – lo ha invitato a completare il gravame, “specificando i dati contenuti nella motivazione delle decisioni di condono che contesta, rispettivamente i

fatti a comprova del condono che non sono stati considerati”, come pure a produrre le prove a sostegno del suo esposto, con la comminatoria che in caso di mancata risposta entro il 29 marzo 2013, il reclamo non sarebbe stato ammesso;

che l’escusso ha soggiunto di non potere escludere di avere commesso degli errori nella trattazione di tale domanda e di trovarsi comunque in una situazione finanziaria difficile, tanto da proporre allo stesso Giudice di pace l’accoglimento della sua domanda di condono, trattandola come da lui desiderato;

che nel caso in cui ciò non fosse possibile, il convenuto ha proposto di saldare il proprio debito ratealmente (fr. 50.- al mese a partire dal 6 agosto 2013);

che con decisione dell’8 aprile 2013 il Giudice di pace __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dal procedente costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e rilevando che le argomentazioni sollevate dall’escusso in merito a un eventuale condono, rispettivamente a una eventuale dilazione del relativo pagamento non possono essere prese in considerazione, “in quanto il compito di questo giudice si limita a pronunciarsi sull’ammissibilità o meno dell’opposizione”;

che contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 16 aprile 2013, chiedendo solo di poter saldare il debito – che non contesta e che anzi riconosce – mediante versamento di rate mensili di fr. 50.- a partire del 6 agosto 2013;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto, che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto

qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (Amonn/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto – costituito dalla decisione di tassazione passata in giudicato – sul quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;

che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che il reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, limitandosi egli a chiedere tempo per pagare, ossia a saldare quanto dovuto mediante il versamento di rate mensili di fr. 50.- dal 6 agosto 2013, così come peraltro già proposto al Giudice di pace con riferimento alla sua precaria situazione finanziaria;

che con ogni evidenza una iniziativa del genere sfugge al potere decisionale di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, quesito al quale, come visto, non si può può che rispondere affermativamente, circostanza del resto nemmeno contestata dal convento, di modo che il rimedio – fondato esclusivamente su tale auspicio – risulta perfino inammissibile;

che la richiesta di rateizzazione va semmai rivolta RA 1 o all’Ufficio esecuzione e fallimenti in sede di realizzazione giusta l’art. 123 LEF;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

-; -;

Comunicazione alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 706.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).