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14.2013.62 • TRAC TI 14.2013.62 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Subsequent Partial Payment Insufficient to Annul Bankruptcy

Numero d'incarto 14.2013.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, but the debtor appealed, submitting proof of payment made *after* the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that to overturn a bankruptcy decision based on subsequent events (nova), the debtor must prove the debt, including interest and costs, was extinguished post-judgment as per statute; however, since the provided payment only partially covered the debt, leaving a remainder outstanding, the necessary prerequisite for annulling the bankruptcy was not met, leading to the dismissal of the appeal and the reinstatement of the bankruptcy declaration effective from a new date.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 48 OTLEF; Creditor v. Debtor: Subsequent Partial Payment Insufficient to Annul Bankruptcy: The appellate court reasoned that to overturn a bankruptcy decision based on subsequent events (nova), the debtor must prove the debt, including interest and costs, was extinguished post-judgment as per statute; however, since the provided payment only partially covered the debt, leaving a remainder outstanding, the necessary prerequisite for annulling the bankruptcy was not met, leading to the dismissal of the appeal and the reinstatement of the bankruptcy declaration effective from a new date.

Parole chiave

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estinzione del debito revoca del fallimento procedura di rivendicazione nel fallimento comminatoria di fallimento decisione parziale decorrenza del diritto alla rendita Fallimento. Esecuzione in oggetto non integralmente saldata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision is explicitly cited as the legal basis for the decision to reject the appeal and consequently confirm the bankruptcy declaration.

art. 106 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited for imposing the judicial costs (tassa di giustizia) on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited alongside CPC rules for the allocation of judicial costs.

art. 48 OTLEF

This provision was cited alongside CPC rules for the allocation of judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.62 · Lugano 13 maggio 2013 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 13 novembre 2012 da

CO 1 contro

RE 1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza dell’11 aprile 2013 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì

12 aprile 2013 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

12 aprile 2013 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo;

preso atto che con disposizione ordinatoria del 18 aprile 2013 al reclamo è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'323.30 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 20 marzo 2013 la convenuta non è comparsa.

C. Con decisione dell’11 aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 12 aprile 2013 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato tutti i suoi debiti, producendo una ricevuta del 12 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 8'323.30 quale acconto per l’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.

Considerando

in diritto:

1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. La presa in considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, pag. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag. 172).

b) Nel caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 12 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 8'323.30 – che secondo le informazioni ricevute dal predetto ufficio è stato effettuato alle ore 11.47 e pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento – quale acconto per l’esecuzione n. __________ promossa dall’istante. Dall’estratto delle esecuzioni della RE 1 al 7 maggio 2013 risulta che la predetta esecuzione è ancora pendente per l’importo di fr. 603.55, per cui la reclamante non ha dimostrato di avere estinto, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti dell’istante compresi gli interessi e le spese, come previsto dall’art.

174 cpv. 2 n. 1 LEF. Non risultando ossequiato questo presupposto, non occorre esaminare l’ulteriore requisito della solvibilità della reclamante, che in ogni caso non appare dato nella fattispecie, siccome dal citato estratto si evince che la stessa non ha interposto opposizione contro un’altra esecuzione (n. __________) promossa quest’anno per fr. 1'406,80 né l’ha estinta. Ne consegue che il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

2.Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì

15 maggio 2013 alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

– __________;

– __________;

– Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).