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14.2013.6 • TRAC TI 14.2013.6 Generato dall'IA

Waste Tax Enforcement: Definitive Rejection of Opposition

Numero d'incarto 14.2013.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A claimant sought the definitive rejection of an opposition to an enforcement order for an unpaid 2011 waste tax of CHF 583.20, based on a prior final administrative decision that fixed the tax amount. The court reasoned that, pursuant to enforcement law, an established administrative decision constitutes an enforceable title, requiring the opposition to be definitively rejected unless the debtor proves subsequent payment, extension, or prescription, none of which were demonstrated; the debtor's arguments regarding the partial payment already accounted for, the invalidity of the 2011 tax due to an untimely appeal, and his limited financial means were deemed irrelevant to the definitive rejection procedure based on an existing enforceable title.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 320 CPC, Art. 80 cpv. 1 LEF; Waste Tax Enforcement: Definitive Rejection of Opposition: The court reasoned that, pursuant to enforcement law, an established administrative decision constitutes an enforceable title, requiring the opposition to be definitively rejected unless the debtor proves subsequent payment, extension, or prescription, none of which were demonstrated; the debtor's arguments regarding the partial payment already accounted for, the invalidity of the 2011 tax due to an untimely appeal, and his limited financial means were deemed irrelevant to the definitive rejection procedure based on an existing enforceable title.

Parole chiave

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esecuzione fiscale titolo esecutivo opposizione al precetto esecutivo ordine di pagamento allegazione motivata tasse ambientali Rigetto definitivo sulla base di decisione comunale riferita alla tassa rifiuti

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 81 cpv. 1 LEF

This article, concerning the definitive rejection of opposition when the claim is based on an executive decision, justifies the rejection of the appeal in order 1.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC

These provisions were cited as the legal basis for imposing the judicial costs on the appellant in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2013.6 · Lugano 31 gennaio 2013 FP/b/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 novembre 2012 dal

CO 1 patrocinato dall’avv. PA 1 contro

RE 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 12 ottobre 2012 per il pagamento di fr.

583.20 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Taverne con decisione del 3 gennaio 2013 (inc. n. 411/12);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14 gennaio 2013;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che con

precetto esecutivo n. __________ dell’11/12.10.2012 il CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 583.20 oltre interessi e spese, indicando quale causale del

credito la fattura N. 3423 del 30 settembre 2011 concernente la tassa sui rifiuti del 2011 di fr. 788.40, da cui dedurre l’importo di fr. 205.20 versato dal debitore in data 14 novembre 2011;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 13 novembre 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne;

che l’istante ha fondato la propria domanda sulla base della decisione emessa in data 30 novembre 2011 (munita dell’attestazione di passaggio in giudicato), con

la quale ha fissato in fr. 788.40 la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 a carico del convenuto (doc. A), sulla decisione 12 giugno 2011 con la quale ha respinto in

quanto tardivo (doc. C) il reclamo che il convenuto aveva presentato in data 5 giugno 2012 avverso la menzionata tassa, in seguito parzialmente soluta con un versamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011 (doc. B), e sulla diffida di pagamento del 7 agosto 2012 relativa alla somma rimasta scoperta (doc. E);

che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 1. dicembre 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, adducendo di avere in occasione del versamento di fr. 205.20 chiesto al comune di considerare il caso chiuso per i motivi

fatti valere verbalmente in precedenza, ovvero perché l’importo richiesto è da considerare manifestamente sproporzionato rispetto al quantitativo di rifiuti consegnati, dato che al riguardo egli – in buona sostanza – nemmeno fa capo al relativo servizio comunale, ma consegna i suoi rifiuti al Centro Cantonale di __________, con i conseguenti oneri supplementari;

che, sempre secondo il convenuto, bisogna anche tenere conto delle sue limitate disponibilità finanziarie, essendo persona anziana in pensione al beneficio di un contributo mensile minimo;

che con decisione del 3 gennaio 2013 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente - segnatamente la decisione 30 settembre 2011 sull’ammontare della tassa sui rifiuti per l’anno 2011 - titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e facendo presente all’escusso che le sue obiezioni andavano fatte valere mediante ricorso avverso tale decisione, il che non è avvenuto, il gravame inoltrato il 5 giugno 2012 essendo stato dichiarato dall’autorità comunale intempestivo per quanto riguarda la tassa riferita al 2011;

che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 gennaio 2013, richiamando il versamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011, “con il calcolo scritto, per la mia richiesta di riduzione sulla tassa cat. V”, la risposta del Municipio del 12 giugno 2012 che ha aderito a tale richiesta, senza però considerare la tassa 2011 e ricordando, infine, la sua situazione economica (beneficiario di una rendita AVS di fr. 1'582.- mensili);

che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che inoltrato il 14 gennaio 2013 contro una decisione pronunciata il 3 gennaio 2013 e notificata più avanti, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la decisione 30 settembre 2011, passata in giudicato, come attestato sulla medesima (doc. A) – con la quale il

procedente ha stabilito in fr. 788.40 la tassa sui rifiuti per l’anno 2011 a carico del convenuto, costituisce senz’altro titolo esecutivo ex art. 80 cpv. 2 .n. 2 LEF e, pertanto,

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (BSK SchKG I, D. Staehelin, n. 102 d art. 80);

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, come nella fattispecie, l’opposizione è rigettata in via defintiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che nel caso in esame il reclamante non può avvalersi di nessuna delle menzionate eccezioni;

che il richiamo al pagamento di fr. 205.20 del 14 novembre 2011 non è di giovamento, tale addendo essendo stato computato dall’escutente sulla tassa di fr. 788.40 al momento dell’avvio della procedura esecutiva (v. doc. I);

che nella

misura in cui invoca quanto comunicatogli il 12 giugno 2012 dal CO 1 in relazione al suo esposto (reclamo) 5 giugno 2012 (doc. B e C), il reclamante trascura di nuovo

che la contestazione contro la tassa sui rifiuti ha avuto successo soltanto per l’anno 2012 e non invece per l’anno 2011 (oggetto dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione), l’impugnativa essendo al riguardo stata ritenuta intempestiva in quanto presentata a oltre sei mesi dall’emissione della contestata tassa;

che, ciò posto, non vi è spazio per trattare il presente caso dipartendosi dai motivi che hanno spinto il procedente a determinare in modo diverso la tassa sui rifiuti per l’anno 2012;

che al reclamante non giova nemmeno ricordare la sua modesta situazione finanziaria, trattandosi di una questione che esula dall’applicazione dell’art. 81 cpv. 1 LEF e che, dandosene il caso, va semmai sottoposta al vaglio della competente autorità nel contesto di una richiesta di condono della tassa, rispettivamente all’ufficio di esecuzione nel corso della prosecuzione dell’esecuzione, segnatamente – ove ciò avvenisse – al momento del pignoramento;

che la tassa di giustizia relativa al presente giudizio segue la soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 583.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).