Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2013.55 • TRAC TI 14.2013.55 Generato dall'IA

Claimant's Appeal of Debt Collection Proceedings Based on Employment Contract Dismissed Due to Undermined Claim Liquidity

Numero d'incarto 14.2013.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant appealed the provisional rejection of opposition to debt collection proceedings initiated to recover unpaid wages based on an employment contract, asserting the contract established a clear debt, but the opponent countered with credible allegations of the claimant's inadequate work performance, including irregular hours and failure to follow directives. The court dismissed the appeal, reasoning that while an employment contract can serve as an acknowledged debt for provisional rejection, the employer's detailed exceptions regarding the claimant's deficient performance were sufficiently substantiated to undermine the liquidity of the claim, meaning the claimant failed to immediately and convincingly refute these exceptions as required by law for provisional acceptance in summary enforcement proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48b LOG, Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF; Claimant's Appeal of Debt Collection Proceedings Based on Employment Contract Dismissed Due to Undermined Claim Liquidity: The court dismissed the appeal, reasoning that while an employment contract can serve as an acknowledged debt for provisional rejection, the employer's detailed exceptions regarding the claimant's deficient performance were sufficiently substantiated to undermine the liquidity of the claim, meaning the claimant failed to immediately and convincingly refute these exceptions as required by law for provisional acceptance in summary enforcement proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione contratti di lavoro opposizione consegna dell'opera lavoro non remunerato mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48b LOG
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 9 aprile 2013 da
Art. 319 lett. a CPC
Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali.
Art. 320 CPC
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.
Art. 326 cpv. 1 CPC
La decisione dell’11 gennaio 2013 della Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale di __________, prodotta dall’istante la prima volta con il reclamo, va estromessa dall’incarto, non essendo ammessa in questa sede la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 cpv. 1 LEF
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Art. 82 LEF
This article formed the core basis for the provisional rejection of the opposition, which the appeal was attempting to overturn.
Art. 82 cpv. 2 LEF
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC
Non si assegnano indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo non essndo stato intimato a controparte.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 82 LEF

This article formed the core basis for the provisional rejection of the opposition, which the appeal was attempting to overturn.

art. 95 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for the cost allocation following the rejection of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the cost allocation following the rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2013.55 · Lugano 25 giugno 2013 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 9 aprile 2013 da

RE 1

contro la decisione emanata il 22 marzo 2013 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. SO.2012.1372) promossa con istanza del 19 dicembre 2012 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

A.Con

precetto esecutivo n__________ del 2/7 agosto 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona RE 1 ha escusso la CO 1 per il pagamento di fr.

9'082.95 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012, indicando quale titolo di credito: “Retribuzione salariale non pagata”. Interposta tempestiva opposizione

dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro stipulato il 9 maggio 2011 con la CO 1, la quale si è impegnata a versargli uno stipendio base di fr. 3'771.-- al

mese, compreso 3% di festività, al quale andavano aggiunte 8.33% di vacanze e

8.33% di tredicesima. Il contratto prevedeva inoltre un’indennità pasto di fr. 1.40 all’ora e fr. 0.50 all’ora quale indennità materiale. L’inizio del rapporto di lavoro

è stato fissato per il 10 maggio 2010. Nel contratto è stato indicato che la CO 1 operava nel rispetto del Contratto Collettivo per dipendenti degli

imprenditori forestali della Svizzera Italiana (1. gennaio 2009). L’istante rivendica il salario maturato dal 10 maggio 2011 fino al 30 aprile 2012, giorno per il quale ha disdetto il rapporto di lavoro, per un importo di fr.

9'082.95, risultante dal conteggio delle ore di lavoro considerate dalla convenuta e da quello delle ore effettive di lavoro calcolate dall’istante, riassunte nel conteggio del 19 giugno 2012 (doc. E). Il procedente ha rilevato che la convenuta lo lasciava a casa per motivi organizzativi, sebbene egli fosse disposto a lavorare, rilevando che le ore conteggiate erano sempre inferiori a quelle effettive. I mesi effettivamente lavorati erano quelli della durata del contratto, dedotti i mesi di gennaio e febbraio 2012, più 10 giorni per lo studio di un “master” che aveva intrapreso con l’accordo della datrice di lavoro.

C. Con osservazioni del 15 gennaio 2013 la convenuta si è opposta all’istanza,

rinviando ad un suo scritto del 15 maggio 2012 inviato alla Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale di __________, così come al dettaglio degli stipendi

mese per mese, al conteggio dello stipendio per il mese di maggio 2011, al conteggio riassuntivo per il 2011 e al calendario aziendale forestale 2011. L’escussa ha poi puntualizzato il mancato adempimento delle ore lavorative essenziali per il raggiungimento dello stipendio minimo mensile da parte dell’istante, il quale, tra l’altro, non rispettava le consegne lavorative, agendo continuamente di testa sua.

Con replica del 22 gennaio 2013 l’istante ha asserito che il mancato raggiungimento delle ore lavorative andava attribuito alla gestione oraria dei lavori e alle pratiche abusive nell’allestimento del conteggio delle sue ore da parte della convenuta. Il procedente ha ribadito che la datrice di lavoro lo lasciava a casa per motivi suoi, mentre nei conteggi indicava congedo. Ha poi contestato di avere agito di testa sua, rilevando di avere spesso lavorato in condizioni difficili. Infine ha puntualizzato che i conteggi delle ore lavorative prodotti dalla convenuta contenevano numerose irregolarità.

Con duplica del 6 febbraio 2013 l’escussa ha ribadito le frequenti irregolarità dell’istante per quanto concerneva gli orari e le direttive di lavoro.

D. Con decisione del 22 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza, rilevando che

l’importo posto in esecuzione è riportato nel conteggio del 19 giugno 2012 contenuto nella lettera inviata alla datrice di lavoro, in cui l’istante, basandosi

sui propri estratti conto e sul contratto di lavoro del 9 maggio 2011, ha fatto valere il salario minimo concordato moltiplicandolo per i mesi di lavoro e

sottraendo poi gli stipendi già ricevuti. Il primo giudice ha poi argomentato che la convenuta ha eccepito inadempienze nella prestazione lavorativa dell’istante così come la mancata osservanza delle direttive impartitegli, mentre l’istante si è limitato a contestare la tesi della convenuta, senza però produrre alcun documento atto a confutarla. In ogni caso, ha rilevato il Pretore, le argomentazioni dell’istante non erano *“sufficientemente liquide e tali da poter essere considerate come titolo di rigetto”.*

E. Con il reclamo l’istante sostiene che il contratto di lavoro prodotto costituisce valido riconoscimento di debito per lo stipendio ivi indicato, mentre la convenuta non lo ha regolarmente retribuito, praticando abusi con le ore conteggiate. Il reclamante

ha poi prodotto una decisione dell’11 gennaio 2013 della Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale di __________, con cui è stata accolta la sua opposizione

contro una decisione della Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale di __________, in cui è stata considerata la sua situazione lavorativa.

F. Il reclamo non è stato intimato a controparte.

Considerando

in

diritto:

1. Secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3. La decisione dell’11 gennaio 2013 della Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale di __________, prodotta dall’istante la prima volta con il reclamo, va estromessa dall’incarto, non essendo ammessa in questa sede la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

4. In virtù dell’art. 82 cpv.

1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

4.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

4.2. Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può però essere concesso il rigetto dell’opposizione quando il datore di lavoro sostiene in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario – ritenuto che solo sostenerlo non è sufficiente – e nel caso

in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate dal lavoratore (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I,

2a ed., Basilea 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

4.3. Nel presente caso, il contratto di lavoro in esame costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il salario ivi

pattuito, sulla cui base l’istante ha allestito il conteggio del 19 giugno 2012, da cui risulta una differenza di fr. 9'082.95 che l’istante sostiene non

gli è stata ingiustamente versata (doc. E).

5. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art.

82).

La convenutaha eccepito inadempimento contrattuale da parte dell’istante dovuto a irregolarità negli orari, alla mancata presenza sul posto di lavoro in seguito a congedi e vacanze e al carente rispetto delle consegne nell’esecuzione di parecchi compiti assegnatigli, producendo il conteggio del mese di maggio 2011 (doc. 1) e il

conteggio definitivo 2011 del 16 gennaio 2012 dello stipendio versato all’istante, così come il calendario forestale 2011. L’escussa ha poi rinviato

alla presa di posizione del 15 maggio 2012, richiestale dalla Cassa Disoccupazione Cristiano Sociale di __________ nell’ambito della domanda presentata dall’istante

di prestazioni di disoccupazione, prodotto dall’istante quale doc. C. In questo scritto la convenuta ha risposto dettagliatamente alle lamentele sollevate dall’istante in merito al salario, agli orari di lavoro e all’esecuzione dei compiti assegnatigli, rilevando che il salario minimo gli è sempre stato versato tenendo conto delle ore effettuate e da effettuare. A questo proposito l’escussa ha sostenuto che l’istante non era disposto a recuperare le ore non prestate per congedi, vacanze e intemperie e non era d’accordo sul sistema di

conteggio delle ore lavorative. Con scritto del 29 maggio 2012, inviato alla citata Cassa di Disoccupazione, l’istante ha contestato il predetto scritto della convenuta,

opponendosi ai rimproveri mossigli dalla sua ex datrice di lavoro ed esponendo i motivi del suo comportamento (doc. C).

Orbene, le allegazioni esposte dalla convenuta in merito alla carente prestazione lavorativa dell’istante appaiono convincenti e rese verosimili ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, per cui sono atte ad infirmare il contratto di lavoro in esame, atteso che la versione dei fatti fornita dal reclamante non è sufficiente a confutare la tesi della convenuta. L’istanza, seppur con una motivazione al limite dell’incomprensibile, è stata pertanto correttamente respinta in prima sede. All’istante va ricordato che in sede di procedura sommaria il rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso solo in presenza di una pretesa liquida e giustificata.

6.Ne discende la reiezione del reclamo.

La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo non essndo stato intimato a controparte.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dal reclamante, resta a suo carico.

3. Notificazione a:

- -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 9'082.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).