Creditor's Appeal Denied Due to Late Submission of Signed Debt Document
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the provisional rejection of an objection to an enforcement order for CHF 6,000, but the initial judge dismissed the request because the submitted documents supporting the debt, including invoices and a payment arrangement, lacked the debtor's signature, which is a prerequisite for recognition of debt under enforcement law. The creditor appealed, attempting to introduce the signed payment agreement for the first time, but the appellate court rejected the appeal, ruling that new evidence cannot be submitted during the appeal phase pursuant to the relevant procedural code, regardless of the substantive validity of the newly presented document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 82 cpv. 1 LEF, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 106 CPC, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 48 OTLEF; Creditor's Appeal Denied Due to Late Submission of Signed Debt Document: The creditor appealed, attempting to introduce the signed payment agreement for the first time, but the appellate court rejected the appeal, ruling that new evidence cannot be submitted during the appeal phase pursuant to the relevant procedural code, regardless of the substantive validity of the newly presented document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited to justify the rejection of the appeal based on the prohibition of introducing new facts or evidence during the appeal procedure.
This article was cited in the reasoning for the decision on costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited as a basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.
This provision was cited as a basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2013.48 · Lugano 11 aprile 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 12 ottobre 2012 da
RE 1 contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 20 settembre 2012 per il pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi e spese,
istanza respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 12 marzo 2013 (inc. SO.2012.4397);
sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del
20 marzo 2013;
esaminati gli atti,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 17/20.9.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE
1 ha escusso CO 1 per la somma di fr. 6'000.- oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito: “Rechnung vom 14.12.2010, 05.10.2011 und 29.012.2012 ./. Akontozahlungen. Mahnung/Aufstellung Forderungen ./. Akontozahlungen”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto provvisorio, che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha però respinto con decisione del 12 marzo 2013;
che il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante – concessione di una dilazione di pagamento per il rimanente debito di fr. 6'000.- inviata dalla creditrice all’escusso in data 8 agosto 2012 (doc. B) in relazione con il conteggio e diffida di pagamento sottoscritto dalla creditrice (doc. C) e con le fatture n. 284 del 29 febbraio 2012 (doc. D), n. 2011/126 del 6 ottobre 2011 (doc. E) e n. 1562 del 14 dicembre 2010 (doc. F), pure sottoscritte dalla sola parte creditrice (eccetto quella di cui al doc. E; *recte*: eccetto le pag. 1 e 2 doc. E) - non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione, nessuno dei documenti in rassegna recando la firma dell’escusso, conditio sine qua non per conferire ai medesimi la valenza di riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 20 marzo 2013 (presentato in lingua tedesca), allegando ”eine Kopie der in der provisorischen Rechtsöffnung fehlenden und vom Schuldner anerkannten und unterzeichneten Abzahlungsvereinbarung”;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che non vi è dubbio che l’insorgente riconosce di non avere prodotto davanti al primo giudice un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ritenendo nondimeno di potere ovviare a tale mancanza esibendo unitamente al reclamo e, quindi, per la prima volta, la “Abzahlungsvereinbarung” 6 ottobre 2011 sottoscritta (anche) dall’escusso;
che la sua iniziativa è però votata all’insuccesso, poiché secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove;
che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, prescindendo dall’assegnare preliminarmente alla reclamante un termine per produrre la traduzione in lingua italiana del reclamo redatto in tedesco (cfr. art. 129 e 132 cpv. 1 CPC);
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-; -;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 6'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).